ARRIVA LA LIQUIDAZIONE IMMEDIATA DEL GRATUITO PATROCINIO: COME FARE?

QUANDO NON SI PUO PIU’ PRESENTARE L’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO?

Liquidazione Gratuito Patrocinio

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Il Tribunale di Verona, con decreto dell’8 aprile 2016, a firma del dott. Relatore Vaccari,  pronuncia in merito alle prime applicazioni della recente riforma di cui all’art. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002 che prevede la liquidazione del compenso per il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato entro la chiusura della fase processuale  alla quale detta parcella è inerente.

Il provvedimento del tribunale scaligero precisa che l’art. 83, comma 3 bis d.P.R. 115/2002,  aggiunto dalla legge di stabilità 2016, non ha aggiunto un onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza. Al più si deve invece tener conto che se  soppraggiunge l’estinzione del giudizio viene meno il potere del giudice di provvedere sulla istanza di liquidazione  e da ciò deriverà il non luogo a provvedere sulla medesima istanza  dimessa sucecssivamente alla detta estinzione.

Detto onere lo si ravvede quindi implicitamente con riferimento al termine della fase processuale ove questa veda conseguire anche l’estinzione del giudizio e ciò al fine di consentire al giudice l’adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione.

Resta tuttavia aperta la questione relativa alla possibilità del procuratore di introdurre autonomo seprato giudizio ordinario per accertare e far liquidare le proprie competenze anche dopo l’estinzione del processo al quale sono inerenti.

Riportiamo di seguito il testo integrale del provvedimento del tribunale veronese.

Avv. Alberto Vigani



N. R.G. 13019/2011
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
DECRETO
Il Giudice
Letta l’istanza di liquidazione di compenso a carico dello Stato depositata in data 27 gennaio 2016 dall’avv. D. C., difensore della attrice nel giudizio di cui in epigrafe, G. I., ammessa al gratuito patrocinio con delibera del consiglio dell’ordine degli avvocati di Verona del 16 luglio 2012;

Rilevato che

  • il difensore istante è subentrato, nel febbraio 2013, ad altro precedente che aveva rinunciato al mandato, giusta dichiarazione di depositata in data 13 novembre 2012, e al quale era stato liquidato il compenso maturato con provvedimento di questo giudice in data 2 febbraio 2013;
  • l’istanza è stata avanzata dopo che il giudizio era stato dichiarato estinto (cfr. verbale del 30 maggio 2013) e quindi dopo che si era esaurito il potere di questo giudice di provvedere su di essa;
  • infatti sul punto può farsi applicazione del medesimo principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo all’analoga ipotesi della liquidazione del compenso del ctu a giudizio estinto (Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18204);
  • tale conclusione pare confermata anche dalla recente aggiunta all’art. 83 del d.P.R. 115/2002, ad opera della legge di stabilità per il 2016, di un comma 3 bis a mente del quale “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”;
  • da un lato può decisamente escludersi che tale disposizione abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dell’espressa previsione di una simile conseguenza;
  • d’altro lato siffatto onere è invece ravvisabile, ad avviso di questo giudice, nel caso come quello di specie in cui il giudizio sia destinato all’estinzione e ciò al fine di consentire al giudice l’adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di cui in epigrafe.
Verona 8 aprile 2016

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