LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO: SERVE DEPOSITO ISTANZA PRIMA DI FINE LITE

QUANDO DEPOSITARE L’ISTANZA PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE IMMEDIATA DEL GRATUITO PATROCINIO?

LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO

LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO

Come abbiamo già scritto qui, la recente riforma di cui all’art. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002 prevede la liquidazione del compenso per il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato entro la chiusura della fase processuale alla quale detta parcella è inerente. Detta norma si applica anche ai processi in corso e quindi a tutte le liquidazioni successive al 22 gennaio 2016.

Per consentire la liquidazione della sua parcella, l’avvocato del gratuito patrocinio deve perciò depositare la richiesta di pagamento dei compensi prima della chiusura del giudizio.

Diversamente, il magistrato non avrà alcunché su cui provvedere e chiuderà il procedimento, o la sua fase, senza liquidare le competenze del gratuito patrocinio.

In merito a quanto ne consegue è di recente intervenuto un interessante decreto del tribunale di Milano (del 22 marzo 2016 ed a firma del dott. Giuseppe Buffone).

Il giudice precisa che il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore. Questo perchè il provvedimento che chiude il giudizio priva il magistrato della potestas decidendi e, pertanto, questi non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003).

In caso si ometta il deposito dell’istanza di liquidazione, il giudice non liquiderà le competenze del gratuito patrocinio e l’avvocato potrà solo dare impulso ad autonomo procedimento, ordinario o ingiuntivo, per ottenere l’accertamento del proprio credito professionale.

Qualora il giudice non provveda nonostante l’istanza, sarebbe interessante verificare la possibilità di ottenere la correzione dell’errore materiale in sentenza.

Riportiamo di seguito il testo integrale del decreto del tribunale ambrosiano.

Avv. Alberto Vigani



 

TRIBUNALE MILANO SEZIONE IX CIVILE
Decreto 22 marzo 2016 (est. G. Buffone) premesso che

– vista l’istanza presentata dall’Avv. …. , di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, per la difesa prestata in favore di: ……
– nel corso dell’odierna udienza, la parte attrice ha depositato la cennata istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della intervenuta definizione del procedimento nella medesima udienza,

osservato che
– trova applicazione l’art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto

dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015) poiché il decreto di pagamento è pronunciato in data successiva all’1 gennaio 2016 (avendo il cennato art. 83 natura processuale); in virtù della norma citata: «il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»;

– per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);

– il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006);

rilevato che
– nel caso di specie, l’istanza è presentata tempestivamente e alla stessa sono

allegati tutti i documenti che dimostrano le circostanze necessarie per l’accoglimento della domanda,
– considerata la ricorrenza dei presupposti ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002
– visto l’art. 130 D.P.R. n. 115/2002;
– tenuto conto dell’attività svolta, dei risultati raggiunti e degli altri elementi del processo (…)
– applicato il DM 55/2014,

P .Q.M.
QUANTIFICA il compenso spettante al difensore, in complessivi euro 1384,00

(come da richiesta) che ridotto della metà, come per legge, LIQUIDA

in euro 692,00 in favore dell’Avv. … oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15%

ORDINA
alla Tesoreria Provinciale dello Stato tramite il Funzionario Delegato del

Tribunale di Milano di pagare l’importo liquidato.
MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

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