AGENZIA DELLE ENTRATE BLOCCA COMPENSAZIONE GRATUITO PATROCINIO

SI COMPENSANO I DECRETI DI PAGAMENTO O I MANDATI DI PAGAMENTO?

SI COMPENSANO I DECRETI DI PAGAMENTO O I MANDATI DI PAGAMENTO?

SI COMPENSANO I DECRETI DI PAGAMENTO O I MANDATI DI PAGAMENTO?

L’art. 3 comma II del DM 15.07.2016 per la compensazione dei crediti del gratuito patrocinio prevede che possono essere compensati i compensi liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico.

Orbene, per quanto l’espressione “decreto di pagamento” sia magari somigliante al mandato di pagamento necessario per l’incasso delle somme liquidate, si capisce che essa non lo può essere quando ci si riferisce nella norma dell’art. 3 a quanto liquidato ex art. 82 del DPR 115/2002.

In effetti, il disposto dell’art. 82 prevede al comma I che:

“L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorita’ giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita’, e previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”

Si tratta perciò del decreto di pagamento firmato dal giudice alla fine della fase processuale in liquidazione dei compensi maturati. Nulla a che vedere con il mandato di pagamento sottoscritto dal cancelliere per il versamento di quanto da incassare.

Per queste ragioni si può ritenere non condivisibile ogni diversa affermazione dell’Agenzia delle Entrate che chieda di inserire nella procedura di compensazione della piattaforma digitale il mandato di pagamento invece del provvedimento di liquidazione non opposto.

Riportiamo di seguito il testo dell’art. 3 del DM.

Requisiti

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, i crediti sono utilizzabili per le finalita’ di cui all’art. 1, comma 778, della legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4.
2. I crediti devono essere liquidati dall’autorita’ giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico.
3. I crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del testo unico.
4. In relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
5. Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea
registrata, il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
6. Per l’anno 2016, l’opzione di cui al comma 5 puo’ essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre. A decorrere dall’anno 2017,
la medesima opzione puo’ essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
7. L’opzione di cui al comma 5 puo’ essere esercitata esclusivamente per l’intero importo della fattura.”

Se ciò non bastasse, in conferma di detta lettura soccorre pure la modifica intervenuta la legge di Stabilità 2016 (N. 208/2015), proprio contestuale all’introduzione dell’istituto della compensazione, ove al comma 783 dell’unico Articolo si è stabilito:

“All’articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

La semplice lettera della norma cristallizza come la definizione di “Decreto di pagamento” sia da riferirsi al provvedimento di liquidazione con il quale il magistrato liquida gli importi maturati in relazione ai compensi per l’assistenza svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La locuzione “Decreto di pagamento” non può quindi ricondursi ai mandati di pagamento redatti successivamente dal cancelliere.

David Del santo

Art. 24 Cost.

 

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