GRATUITO PATROCINIO: MOZIONE CONGRESSUALE PER LA PRECISAZIONE REDDITO PER AMMISSIONE

IL CONGRESSO CHIEDE DI DEFINIRE IL REDDITO DEL GRATUITO PATROCINIO

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Anche il Congresso Nazionale Forense ha approvato e sostiene la richiesta al Ministero dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura: è oramai improrogabile dare una definizione standard del reddito da utilizzare per la determinare la soglia di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Infatti, appare necessario intervenire per risolvere la disomogeneità con la quale viene interpretata la norma che identifica i requisiti reddituali per garantire la difesa processuale  gratuita per i meno abbienti.

Appare in particolare importante sottolineare la necessità precisata dal congresso, da interrogazioni parlamentari, dalle richieste dei consigli dell’ordine e da intese con le associazioni e ministero perchè vi sia un intervento per chiarire a tutti i soggetti che ammettono i non abbienti al patrocinio a spese dello stato l’utilizzo di un criterio uniforme capace di garantire equità e giustizia nelle pronunce inerenti.

Per queste ragioni si chiede al Ministero e agli uffici competenti di dare esecuzione al citato documento programmatico sottoscritto con le associazioni forensi, così dando risposta operativa alle interrogazioni parlamentari ed alle richieste dei COA, in coerenza a quanto già previsto nelle istruzioni della agenzia delle entrate.

Di seguito si riporta il testo integrale del deliberato congressuale.

Alberto Vigani

 

XXXIII Congresso Nazionale Forense

Rimini, lì 6, 7 e 8 ottobre 2016

GIUSTIZIA SENZA PROCESSO

Mozione per consentire la fruibilità del patrocinio a spese dello Stato in condizioni di eguaglianza di trattamento di tutti gli aventi diritto con precisazione del criterio delle tipologie di reddito da imputare per la verifica della soglia di ammissione e con l’uniformazione della modulistica per la presentazione della domanda

Mozione presentata da Edoardo Ferraro, Victor Rampazzo, Elena Beltramini, Ruena Polato, Nicola Cavaliere e Vincenzo Luly

Il XXXIII Congresso Nazionale Forense riunitosi a Rimini nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2016

premesso che

  • l’Articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell’Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che “a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia“;
  • la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel “Testo Unico Spese di Giustizia” (DPR 115/2002) all’articolo 76 e seguenti;
  • l’art. 76 del DPR 115/2002 prevede, appunto, che la difesa pagata dallo Stato sia garantita a tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito, che però spesso è difficile individuare correttamente;
  • invero la norma citata così recita:

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

  1. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
  2. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva…… (omississ)”;
  • purtroppo i soggetti che ammettono in via anticipata i richiedenti (Consigli dell’Ordine degli Avvocati in particolare) non computano correttamente il tetto reddituale, ritenendo sovente di attenersi all’importo numerico senza l’imputazione degli oneri deducibili, ovvero individuando redditi superiori che inibiscono l’ammissione a soggetti in realtà aventi diritto;
  • ciò accade nonostante:
  • infatti, l’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 fa espresso riferimento al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione e, al comma 3, elenca anche le altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di reddito in discussione;
  • l’Agenzia delle Entrate, nel fornire tale parere – orientato ad un’interpretazione strettamente letterale della norma – fa presente che l’art. 3 del TUIR – nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali – prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”;
  • per queste ragioni, l’avvocatura – anche su impulso di associazioni di attivisti laici e forensi – aveva già rilevato il problema, ponendola all’attenzione di questa massima assise del Congresso Nazionale Forense; l’11 ottobre 2014 a Venezia, un’assemblea pressoché unanime aveva approvato la mozione politica n. 32 chiedendo – tra l’altro – di precisare che il tetto reddituale previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio dovesse considerarsi al netto degli oneri prededucibili ammessi per legge (si vedano i link alla mozione n. 32: www.oua.it/Documenti/Mozione%20n¯32.pdf e https://www.avvocatogratis.com/2014/10/mozione-n-32-il-congresso-forense-approva-la-richiesta-interventi-urgenti-per-i-cittadini/);
  • dopo il Congresso di Venezia, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura si è fatto carico della sua missione di dare esecuzione alle mozioni congressuali e ha chiesto in 2 distinte delibere agli organi politici di intervenire con gli opportuni provvedimenti per precisare che il predetto tetto reddituale per l’ammissione al beneficio sia da considerarsi al netto dei componenti negativi del reddito e degli oneri deducibili ammessi per legge;
  • i citati deliberati OUA possono essere letti ai seguenti link:
  • la richiesta di OUA ha generato la presentazione, fra la fine di giugno ed il mese di luglio 2015, di ben 3 interrogazioni parlamentari (1 al Senato e 2 alla Camera) da parte di parlamentari di diversi schieramenti, che si possono consultare ai seguenti link:
  • a quelle si è aggiunta anche la conforme istanza dell’Unione Triveneta degli Ordini Forensi (formata dai 14 Consigli degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Trieste, Trento, Bolzano, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, Pordenone, Udine, Gorizia e Rovereto: si veda il deliberato dell’Unione Triveneta al seguente link: https://drive.google.com/file/d/0B7GnN9WMYcb8Mnc1Tk50MHM3bXE4dEwybDhfNXplSnFGZ2E4/view?usp=sharing);
  • successivamente, il ministero è intervenuto accogliendo l’ulteriore richiesta di OUA relativa all’adeguamento ex lege della soglia reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è così passata da € 11.369,24 a € 11.528,41, consentendo ad almeno 210.000 (duecentodiecimila) contribuenti italiani in più di accedere al beneficio di Stato;
  • la richiesta di precisazione per la determinazione del tetto reddituale è stata evidenziata anche nel corso del Focus sul Patrocinio a spese dello Stato svoltosi il 26 novembre 2015 durante la Conferenza Nazionale dell’Avvocatura di Torino, come risulta dal documento di sintesi dei lavori (punto 4: si veda il relativo documento a questo link: http://www.slideshare.net/Shapur/documento-finale-focus-oua-sul-patrocinio-a-spese-stato);
  • quanto richiesto da tutte le componenti dell’Avvocatura e dalle rappresentanze parlamentari appare anche conforme al “Documento Programmatico sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato”, già sottoscritto il 14 maggio 2014 dal Ministero di Giustizia, da OUA, CNF, Cassa Forense, UCPI, AIGA, UNCM e AIAF (punto 9: si veda http://www.slideshare.net/Shapur/documento-programmatico-difesa-dufficio-patrocinio-a-spese-dello-stato);
  • a rendere opportuno ed urgente un intervento chiarificatore contribuisce anche un recente arresto della giurisprudenza amministrativa in ambito diverso ma collegato e, segnatamente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 842 del 29 febbraio 2016, la quale ha precisato come nel reddito imponibile ai fini ISEE non si debbano tenere in conto i trattamenti indennitari percepiti dai disabili perchè «… ricomprendere tra i redditi i trattamenti… indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio- ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità… (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l’art. 3 Cost.>> (la sentenza è qui consultabile: https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QDMAJC2BAC6FR6CKCCQQPWICM4&q);
  • è entrata in scena, così, un’ulteriore variabile fonte di maggiore incertezza nella determinazione del reddito da computare ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • ad oggi, appare quindi necessario un intervento formale finalizzato a precisare definitivamente quale sia il reddito di riferimento e, trattandosi di importo definito dalla stessa legge come “imponibile”, diretto ad affermare inequivocabilmente l’ammissibilità della decurtazione degli oneri deducibili, in ossequio alla recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 34935/2016 depositata il 17 agosto 2016;
  • per intervenire sul punto, dipanando ogni prassi non uniforme, sarebbe bastevole una circolare od una nota ministeriale che affermasse e ribadisse erga omnes i contenuti della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, dando così riscontro alle 3 interrogazioni sopra citate;
  • all’uopo, é stata presentata apposita istanza al ministero di Giustizia, che risulta già all’attenzione del ministro Andrea Orlando e dei sottosegretari Migliore e Chiavaroli (il testo integrale approvato da OUA e trasmesso agli uffici lo si trova al link di seguito indicato: https://docs.google.com/document/d/1QiSmKpaMiYwvLqRv9gV3e0q21lJiYxPUKRyQ_Kf9rYA/edit);

considerato che

  • è oggigiorno è spesso difficile ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio, in quanto i soggetti richiedenti incontrano differenti interpretazioni sul contenuto esatto dell’istanza da presentare e sulla documentazione da allegare, così vedendosi a volte escludere l’accesso al beneficio per mere questioni formali, variabili da foro a foro;
  • la Commissione delle Comunità Europee, con decisione del 26 agosto 2005 in applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, ha provveduto ad elaborare una modulistica conforme a standard unitari per tutti i paesi comunitari, adottando un formulario per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato (il testo integrale del documento comunitario lo si trova al link seguente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005D0630&qid=1471511318383&from=IT);
  • già il 9 novembre 2004 la stessa Commissione aveva emanato una decisione con cui era stato adottato un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie [notificata con il numero C(2004) 4285]:  il testo integrale del documento comunitario lo si trova al link seguente: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0844:IT:HTML;
  • successivamente è stato definito in sede comunitaria il formulario di presentazione  delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso altro Stato membro ed in tale sede si tiene conto di tutti i requisiti previsti per l’ammissione in altre realtà comunitarie disancorate dal mero parametro del reddito imponibile del richiedente e dei suoi conviventi (il testo integrale del documento comunitario lo si trova al link seguente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1471511318383&uri=CELEX:32015Q0618%2802%29);
  • il percorso europeo palesa i risultati positivi di una uniformazione dei termini e delle modalità di individuazione dei requisiti per la proposizione della domanda di ammissione al beneficio e per l’accertamento dei requisiti anche formali che ne permettono l’accesso;
  • appare quindi possibile definire gli standard minimi per la presentazione della domanda avanti gli uffici italiani, in ragione dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale.
  • le difficoltà ad accedere al beneficio di Stato da parte degli aventi diritto, unitamente al cronico ritardo nel pagamento dei compensi liquidati in loro favore, ha sempre disincentivato gli avvocati ad iscriversi ed a permanere nell’elenco speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
  • al fine di ottimizzare l’accesso al patrocinio dello Stato e consentire, di conseguenza, ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un maggior numero di avvocati, appare necessario consentire il superamento della difficoltà dell’impianto burocratico di ammissione al beneficio, definendo standard uniformi che impediscano trattamenti ingiustamente differenziati a seconda degli uffici interpellati;

tutto ciò premesso e considerato

l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIII Congresso Nazionale Forense a RIMINI, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del Paese,

dà mandato

al CNF, all’Organo preposto a dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché

  1. venga emanata nota o circolare ministeriale che precisi il tetto reddituale per l’ammissione indicando con precisione e chiarezza la definizione di ogni reddito da imputare e segnalando in particolar modo la computabilità o meno delle rendite INAIL e delle indennità di invalidità e per disabilità, nonchè evidenziando che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.

  2. venga emanata nota, circolare ministeriale o altra comunicazione ministeriale che definisca ed imponga uno standard nazionale unico per la modulistica per l’inoltro della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in conformità a quelli della Comunità Europea.

 

2 Comments

  1. Saluti Associazione Art. 24 Cost.,
    vorrei chiedervi cortesemente:
    1) come mai rientrando come patrocinio dello stato, l’avvocato, avendomi prima fatto firmare il mandato di difesa, poi se ne esce dicendomi che non può garantirmi i 3 gradi di giudizio sulla base dell’art. 24 Cost. perchè a lui alla fine non gli conviene tutelarmi inquanto lo stato non lo pagherebbe come si deve e che quindi vuole abbandonarmi al primo gradino già nella prima sentenza (con carenza di motivazione) del gdp e di non voler più continuare a tutelarmi?
    2) a cosa serve avere il patrocinio se poi l’avvocato si rifiuta di applicare come si deve il diritto tra l’altro omettendone le prove e la veridicità di quanto dichiaratogli istigandomi al suicidio?
    3) è in grado il consiglio dell’Ordine forense a valutare la gravità disciplinare ed a non esserne di parte?
    4) è possibile che un cittadino sia lasciato da solo contro tutti (amm. comunale, prefettura, giudice ed avvocato)? Grazie per l’attenzione e grazie per le vs. divulgazioni giuridiche in difesa dei meno abbienti.
    Grazie mille.
    Distintamente.
    Mekos

  2. Salve Mekos,
    1) non si può rifiutare l’incarico perchè è poco remunerativo;
    2) chieda un nuovo nominativo al Consiglio dell’Ordine;
    3) la rinuncia senza giusta causa, in regime di gratuito patrocinio, può essere oggetto di rilevo disciplinare;
    4) consulti l’elenco degli avvocati abilitati presso il COA.

    Cordialità.
    Alessio
    Staff
    Associazione ART. 24 COST.
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