PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (avvocato gratis) IN MATERIA PENALE

Gratuito patrocinio in materia penale

Il gratuito patrocinio a spese dello Stato (ovvero l’accesso all’Avvocato gratis) può essere concesso nell’ambito del processo penale a favore di indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda.

Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro10.776,33..
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Chi può richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale?

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
  • da chi (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Dove si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale?

Presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta :

  1. alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  2. alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
  3. alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Come si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presso gli Uffici giudiziari?

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ;
  2. le generalità  anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  3. l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  4. l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
  • Se il richiedente il gratuito patrocinio è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario;
  • se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede;
  • se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità  consolare competente che attesti la verità  di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità , quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione).
  • Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l’ammissibilità  della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  1. può dichiarare l’istanza inammissibile
  2. può accogliere l’istanza
  3. può respingere l’istanza.

Sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all’interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l’ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.


Cosa produce l’accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio?

Con l’ammissione al gratuito patrocinio puoi  scegliere un avvocato di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell’ Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata?

Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Quando si è esclusi dal gratuito patrocinio in ambito penale?

Il beneficio non è ammesso:

  1. nei procedimenti penali per evasione di imposte;
  2. se il richiedente è assistito da più di un difensore.

David Del Santo

ART. 24 COST.


2 Comments

  1. Essendo socio in una S.N.C.e avendo sottoscritto un preliminare versando una caparra per acquisire la quota 50% del socio uscente, dal momento che abbiamo contratto dei debiti con le banche garantiti con fidejussione, vorrei sapere se presentando alla banca un nuovo garante, posso obbligare il socio uscente a chiedere tramite raccomandata,il ritiro della sua firma e se per lui non ci sono più rischi.Premetto che nel preliminare mi prendevo l’impegno di estinguere io la sua fidejussione perciò lui ora si rifiuta di inviare la raccomandata alla banca e dice che questo impegno devo assolverlo io!Rischio così di perdere la caparra una volta scaduti i termini?
    Grazie, attendo una Vs. dettagliata e sicura risposta.
    Oscar

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