Come fare con le spese vive del processo nel gratuito patrocinio?
Come accennato qui le spese del processo (ovvero i costi ulteriori agli onorari del procuratore) devono essere sopportate dalla parte richiedente.
L’art. 131 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/02) prevede che, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, il soggetto beneficiato (il richiedente) possa prenotare a debito le spese vive indicate tassativamente al secondo comma e quindi anche veder nominare un CTU, tecnico ausiliario del Giudice per valutare questioni che richiedono peculiari competenze, da imputare con il medesimo criterio.
Il pagamento effettivo delle somme imputate a debito (compresi gli onorari liquidati al CTU) sarà liquidato a favore dell’ausiliario o verso L’amministrazione Finanziaria dello Stato in sentenza vittoriosa e portate in esecuzione secondo quanto indicato in dispositivo.
Per tal motivo la Corte Costituzionale non ha ritenuto di accogliere l’eccezione d’incostituzionalità della norma nella parte in cui non estende al CTU l’inclusione fra le fattispecie di cui alla previsione del quarto comma, ovvero ove non consente l’anticipazione delle stesse spese da parte dell’erario.
Il Consulente, nominato nei procedimenti in cui una parte in causa è ammessa alla prenotazione a debito delle spese a seguito all’ammissione al gratuito patrocinio, deve – successivamente al passaggio in giudicato della sentenza – recuperare nei confronti della soccombente le spese prenotate a debito, ciò vale anche per le spese ed imposte anticipate dall’erario (recupero che in questo caso sarà a cura dell’Agenzia delle Entrate).
Per facilità di consultazione, si riporta di seguito il testo della norma.
ART. 131 (L) – (Effetti dell’ammissione al patrocinio)
1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall’erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
La Corte delle Leggi con la sentenza del 12-12-2008 (05-11-2008), n. 408 (ord.), ha infatti previsato che è costituzionalmente legittimo l’art. 131, commi 3 e 4, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, illo tempore impugnato in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., quando non prevede il diritto del consulente tecnico d’ufficio di ottenere l’anticipazione dei propri onorari a carico dell’erario.
La Corte precisa che l’eccezione svolta partiva dall’erroneo presupposto che la norma, nei casi di ammissione al gratuito patrocinio, possa comportare, nel processo civile, che l’ausiliario svolga la sua opera gratuitamente, laddove, invece, l’articolo censurato prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione degli onorari sia pregiudicato dall’impossibilità di ripetizione dalle parti processuali.
Non ci sarebbe neppure la lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore e al consulente tecnico d’ufficio nel giudizio penale, vista la diversità delle figure processuali, nel primo caso, e dei tipi di procedimento, nel secondo.
Riferimenti normativi
Costituzione art. 3
Costituzione art. 36
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 131