LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI ALL’AVVOCATO: OGGETTO ED ESTENSIONE DELL’ATTIVITA’ DA LIQUIDARE
All’esito del processo il legale ha diritto alla liquidazione dei suoi onorari in riferimento all’attività svolta ed alla tariffa professionale.
Nel patrocinio a spese dello Stato (patrocinio dei non abbienti), si perde il diritto alla liquidazione del compenso dell’avvocato solo nel caso in cui le impugnazioni coltivate siano dichiarate inammissibili.
Da ciò consegue che anche la stessa domanda di ammissione al patrocinio gratuito è attività propria e tipica dell’avvocato difensore e le inerenti spese per l’assistenza legale per la sua redazione e l’inoltro sono rimborsabili. Ma non solo queste, lo dice la Cassazione.
“La domanda di ammissione al patrocinio è, anzi, una delle prime, sia nelle sequenze del procedimento penale) manifestazioni del diritto di volersi avvalere di un’effettiva difesa tecnica. Nella stessa prospettiva vagf, dunque, vista la volontà di avvalersi dell’opera di un difensore nel caso di rigetto della domanda di ammissione. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al riconoscimento delle voci relative al compenso per la redazione della istanza di liquidazione e deposito.â€
Nel procedimento penale, la superata distinzione tra onorari e competenze, con la conseguente unificazione dei compensi per onorari ed indennità , trova conferma nella tabella allegata alla tariffa penale approvata con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, che menziona esclusivamente gli onorari.
(Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 17 luglio 2008, n 30040)
LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI ALL’AVVOCATO SULLA BASE DELLA TARIFFA VIGENTE ALL’EPOCA DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
La liquidazione degli onorari all’avvocato nel gratuito patrocinio deve essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state prestate, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito, ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento della cessazione.
(Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 4 gennaio 2008, n 60)
COMPENSO DOVUTO ALL’AVVOCATO ANCHE PER L’ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA REDAZIONE DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO ED IN CASO DI IRRITUALITA’ DELL’AMMISSIONE
Nel patrocinio gratuito dei non abbienti, è dovuto all’avvocato del soggetto ammesso alla fruizione del beneficio sia il compenso per la redazione dell’istanza volta ad ottenere detta ammissione sia per l’esame e lo studio del provvedimento conclusivo del procedimento al quale la stessa si riferisce, indipendentemente dalla circostanza che tale provvedimento sia stato o meno oggetto di impugnazione (Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 5 maggio 2008, n. 17720).
E l’avvocato dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione degli onorari spettantigli per l’attività svolta anche persino quando il provvedimento di ammissione sia stato irritualmente adottato dal pubblico ministero e non dal giudice competente (Corte di Cassassazione Penale 17042/2008).