La direttiva Comunitaria 2003/8/CE prevede non solo la copertura delle spese di giustizia dei non abbienti ma anche la consulenza nella fase precontenziosa che precede le controversie civile e commerciali.
Ciò è ora assicurato e si aggiunge alla già pacifica assistenza legale gratuita per l’azione civile avanti i tribunali nonché alla rappresentanza processuale gratuita avanti agli stessi e all’esenzione dalle spese processuali.
Tale innovazione è quindi da recepirsi a breve da parte degli stati membri, come in effetti ha già provveduto la Repubblica Italiana.
Con il Dlgs. n. 116 del 27 maggio 2005 ove ha approvato e disciplinato l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere garantendo il patrocinio gratuito a spese dello stato nei processi civili anche per le controversie commerciali.
L’ammissione al beneficio della difesa pagata dallo Stato è qui disancorata dalla mera sussitenza delle condizioni reddituali previste dal DPR 115/2002 con la deroga prevista all’art. 4 del provvedimento predetto: il gratuito patrocinio è consentito a coloro che danno “dimostrazione di on poter sostenere le spese processuali a causa delle differenze del costo della vita tra lo stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del Foroâ€.
Ma la novità più importante del Dlgs. 116/2005, in recepimento della direttiva comunitaria, è appunto l’estensione del patrocinio anche alla “consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale†(art. 6, comma 2) e l’applicazione dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato anche “ai procedimenti stragiudiziali†qualora il loro uso sia previsto come necessario dalla legge.
Si ha quindi il superamento della barriera psicologica del contenzioso giudiziale inteso come presupposto minimo per l’intervento della difesa pagata dallo stato: si prende finalmente atto che la controversia è iniziata ben prima di arrivare nelle aule di giustizia e privare chi è non abbiente di una difesa significa comprimere illecitamente il suo diritto di opporsi a pretese illecite.
Ora si può solo auspicare che il legislatore nazionale si attivi con la dovuta solerzia anche nei confronti delle vicende che riguardano il solo territorio nazionale: sarebbe in effetti una beffa che il croato o l’austriaco potesse beneficiare del patrocinio a spese dell’Italia contro un friulano mentre quest’ultimo, se non abbiente, potesse solo difendersi in giudizio, e non prima, contro un suo connazionale.
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A quale organo va posta l'istanza di liquidazione spese per consulenze precontenziose, ai sensi dell'art. 6, comma 2?
Grazie
Salve, l'art. 6 del TU 115/2002 statuisce come segue:
Puoi dettagliare il tuo quesito in riferimento alla norma?
Grazie mille.
Cordialità .
Alessio Alberti
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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