Consegue l’illegittimità della revoca dell’ammissione e della liquidazione dei compensi per l’opera prestata dal difensore, in caso di espletamento dell’incarico già avvenuto, quando si riscontri successivamente che l’iscrizione del predetto professionista negli appositi elenchi (di cui agli artt. 80 e 81 d.P.R. citato) sia avvenuta postuma alla nomina e alla liquidazione del compenso da parte del giudice.
Ciò è statuito nonostante l’iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 81 rappresenti il presupposto necessario per l’assunzione dell’incarico e la liquidazione del compenso (cfr. Cass. penale nn. 25105/2004, 34290/2007), e che tale requisito appaia ispirato ad interesse di ordine pubblico.
Resta invece revocabile d’ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando lo stato di abbienza risulti dall’esito della vicenda processuale, anche in relazione all’imputazione per cui è intervenuta condanna.
Riferimenti normativi
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 80
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 81
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 112
***
Cass. civ., sez. I 30-05-2008, n. 14594
Pres. ADAMO Mario – Est. CULTRERA Maria Rosaria – P.M. CARESTIA Antonietta – M.A. c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
FATTO E DIRITTO
M.A., imputato in un procedimento penale, venne ammesso al patrocinio a spese dello Stato e venne nominato suo difensore l’avv. Mauro Ziliani del foro di Verona, a cui favore il giudice monocratico, all’udienza del 22.7.05, liquidò le spettanze per l’opera prestata.
Con decreto 27.9.05, il medesimo organo revocò il menzionato decreto avendo accertato che il predetto professionista era stato iscritto negli appositi elenchi previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80 ed 81, alcuni giorni dopo l’adozione del provvedimento di nomina, nonchè tre giorni dopo il provvedimento di liquidazione del suo onorario.
Il M. ed il suddetto difensore, deducendo che la revoca prevista dall’art. 112 del citato D.P.R., riguardava ipotesi diverse, e l’iscrizione in elenco, avendo valore dichiarativo e non costitutivo, spiegava effetto retroattivo, proposero ricorso congiunto al Presidente del Tribunale di Verona, che lo ha respinto col provvedimento in esame, sull’assunto che la pronuncia reclamata non dovesse interpretarsi come revoca, e, siccome l’iscrizione negli elenchi rappresenta condizione necessaria per l’incarico, l’istanza per la nomina dovevasi ritenere inammissibile.
I ricorrenti denunciano tale conclusione in triplice profilo deducendo:
1.- carenza, e/o illogicità della motivazione, in quanto il provvedimento in esame, che ha ravvisato nella specie un’ipotesi d’inammissibilità dell’istanza, non contemplata dalla previsione dell’art. 91 richiamato, afferma in palese contraddizione esser intervenuta revoca dei decreti di ammissione al beneficio e di liquidazione del compenso, unico strumento effettivamente idoneo alla loro rimozione, ma percorribile nelle ipotesi, ben diverse, previste nel D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80 e 81.
Di qui la violazione dell’art. 112 del summenzionato D.P.R., già denunciata in sede di reclamo.
Cita a sostegno l’enunciato di questa Corte espresso della decisione delle Sezioni Unite penali n. 36168/204.
Col secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79, 112 e 97, e correlato vizio di carenza e/o illogicità della motivazione su punto decisivo, rilevando che l’interpretazione del quadro normativo rubricato ad opera del giudice del reclamo ne amplia il contenuto precettivo, introducendo un’ipotesi di revoca non contemplata.
Con l’ultimo motivo denuncia violazione degli artt. 79, 80, 81, 97 e 112 del citato D.P.R., deducendo che, giusta la natura giurisdizionale dei provvedimenti controversi, non ne era consentita la revoca.
Si è costituito il Ministero della Giustizia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
L’Agenzia delle Entrate intimata non ha spiegato difesa.
I motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione, come da conforme richiesta del P.G., meritano accoglimento.
Il provvedimento impugnato accerta in premessa la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la casuale indicata; esclude nel contempo che tale iniziativa possa rappresentare un caso di revoca D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 112, e la qualifica declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio; conclude infine assumendo la correttezza della revoca dei provvedimenti reclamati.
La contraddittorietà di tale tessuto motivazionale non ne consente di coglierne il senso, e dunque ne concreta vizio di mera apparenza della motivazione, il cui scrutinio è ammesso in questa sede a mente dell’art. 111 Cost., in relazione al provvedimento impugnato.
Tanto premesso, tenendo conto della formulazione letterale dell’approdo conclusivo, devesi ritenere che, come afferma il giudice del reclamo, sia il provvedimento di ammissione al beneficio che il conseguente provvedimento di liquidazione delle spettanze professionali dell’Avv. Ziliani sono stati fatti segno di revoca.
In quanto è stata esercitata d’ufficio, tale revoca devesi dichiarare assunta al di fuori del sistema previsto nel D.P.R. in esame, che regolamenta specificamente l’esercizio del potere di autotutela nell’art. 112 cit..
Pacifico che, ai fini del beneficio in discorso, l’iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 81 rappresenta il presupposto necessario per l’assunzione dell’incarico e la liquidazione del compenso (cfr. Cass. penale nn. 25105/2004, 34290/2007), e che tale requisito appare ispirato ad interesse di ordine pubblico, nondimeno devesi rilevare che la normativa indicata non ricomprende l’assenza di tale requisito nel suo paradigma. I casi in cui il giudice ha il potere d’intervenire d’ufficio, rimuovendo il provvedimento di ammissione al beneficio, sono infatti previsti tassativamente al comma 2, lett. a) e b) limitatamente ai requisiti di reddito, alla lett. c) in caso omessa produzione della certificazione dell’autorità consolare entro il termine previsto dall’art. 94; la lett. d) prevede infine l’istanza dell’ufficio finanziario.
Componendo il contrasto sorto circa la portata applicativa di tale disposizione normativa, le Sezioni Unite penali, con la decisione n. 36168/2004 citata dal ricorrente, hanno interpretato in senso restrittivo l’ambito del potere d’intervento “d’ufficio” del giudice, limitandolo ai soli casi di c.d. “revoca formale” sopra indicati alle lett. a), b)e c) del comma 1; e nell’altro caso solo laddove vi sia stata richiesta dell’ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l’assunzione del provvedimento di ammissione.
Il corollario di tale enunciato esclude dunque ogni iniziativa officiosa volta a rimuovere il provvedimento attributivo del beneficio, ancorchè la medesima autorità che lo ha assunto ne ravvisi l’illegittimità in altra e diversa prospettiva, risultando estraneo all’assetto del D.P.R. n. 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell’azione amministrativa, all’autorità che ha provveduto in materia. A maggior ragione, siffatto potere d’intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento, risultato successivamente illegittimo, abbia ormai esaurito i suoi effetti. All’atto dell’assunzione della duplice revoca, l’Avv. Ziliani aveva infatti già espletato l’incarico conferitogli, e dunque aveva maturato il diritto, in assenza d’opposizione dell’ufficio finanziario, alla liquidazione del relativo compenso.
Ad ulteriore conforto, devesi aggiungere che la natura giurisdizionale dei provvedimenti de quibus (Cass. n. 15323/20051) non ne avrebbe comunque consentito la revoca ovvero qualsiasi altra forma di rimozione d’ufficio, che rappresenta istituto estraneo al sistema processuale in relazione ai provvedimenti decisori e conclusivi, per i quali è ammessa ma solo in sede riesame, a seguito dell’introduzione della relativa impugnazione, nella specie riservata al solo ufficio finanziario, che non ha però neppure assunto a tal riguardo alcuna iniziativa.
Per l’effetto, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere cassato.
Non essendo necessarie ulteriori indagini istruttorie, l’opposizione può essere decisa nel merito disponendone l’accoglimento, e dichiarando illegittima la revoca dell’ammissione del M. al patrocinio per i non abbienti e della liquidazione delle spettanze dell’Avv. Ziliani.
Le spese, data la complessità della questione trattata, devono essere dichiarate non ripetibili. Vengono invece compensate con il Ministero resistente siccome si è costituito pur senza esser stato intimato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, dichiarando illegittima la revoca dell’ammissione di M.A. al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e della liquidazione delle spettanze in favore dell’Avv. Ziliani. Dichiara irripetibili le spese, compensandole nei confronti del Ministero della Giustizia resistente.
Corte d’Appello Venezia, 23-03-2006 (decr.) – Pres. Rodighiero – Rel. Citterio
Difesa e difensore nel processo penale – Patrocinio dei non abbienti – Provvedimenti – In genere – Condizione d’abbienza accertata in dibattimento – Revoca d’ufficio dell’ammissione
E’ ammissibile la revoca d’ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando lo stato di abbienza risulti dall’esito della vicenda processuale, anche in relazione all’imputazione per cui è intervenuta condanna.
Riferimenti normativi
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 78
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 91
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 96
View Comments (0)