GRATUITO PATROCINIO GARANTITO A TUTTE LE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE
DAL 2009 LE VITTIME DEL REATO SONO DIFESE GRATIS DALLO STATO.
VEDIAMO COME.
La recente riforma (cd. Decreto Antistupro) ha previsto per le vittime il patrocinio a spese dello stato indipendentemente dai limiti di reddito: il decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (convertito con la Legge 23 aprile 2009, n. 38) consente quindi di andare oltre i limiti soggettivi previsti finora dal Testo Unico spese di Giustizia (DPR 115/2002).
La recente norma ha così sancito l’ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale) a prescindere dalla presenza di condizioni reddituali di non abbiente (€ 11.528,41). La protezione è stata poi estesa alle vittime del reato di “Stalking” ed a quello di “Maltrattamenti in famiglia” come abbiamo spiegato qui.
La Repubblica Italiana ha quindi scelto di scendere in campo a favore delle “persone offese dal reato”, questa è la terminologia del codice, per garantire loro una difesa che consenta la costituzione come parte civile nei processi contro gli stupratori ed i molestatori.
La richiesta di risarcimento della vittime del reato sessuale non dovrà quindi più scontrarsi con valutazione di opportunità economica o sostenibilità patrimoniale in un processo lungo ed estenuante come quelli che la scena giudiziaria italiana ci ha insegnato a vedere. La vittima di abusi sessuali potrà farsi assistere da un legale di sua scelta fra quelli iscritti negli Elenchi del Patrocinio a Spese dello Stato tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presenti in ogni circondario d’Italia.
In tal modo, e con una sostanziale modifica dell’istituto così com’è stato tradizionalmente inteso dal legislatore, vi sarà sempre l’attendibile certezza che vi sia una parte civile costituita che tenga alta la soglia di attenzione responsabilizzando magistrati e forze dell’Ordine dell’esito del procedimento atto ad accertare e sanzionare responsabilità di siffatta gravità.
Atteso il superamento delle soglie di concezione dell’istituto si può dire che lo stesso, nella sua nuova fisiologia, sia magari anche l’accenno di un’evoluzione che ha epigoni in paesi come la Francia dove già esiste l’Istituto dell’Aiuto Giudiziario, che viene concesso in situazioni di particolare rilievo o in ragione dei probabili costi del processo.
La riforma è stata accolta con grande soddisfazione dal vicepresidente di Telefono Rosa Paola Lattes: “A scoraggiare le denunce di violenza sessuale erano proprio l’elevata spesa legale da affrontare, oltre ai tempi biblici dei processi“.
Riportiamo il testo della norma.
Legge 23 aprile 2009, n. 38 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.
… omississ….
Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e’ aggiunto il seguente:
“«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.”»…. omississ….
Avv. Alberto Vigani
Associazione Art. 24 Cost.