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GRATUITO PATROCINIO E EVASIONE FISCALE: ADESSO SI PUO’

LA CASSAZIONE CAMBIA ORIENTAMENTO: L’EVASIONE NON E’ PIU’ UN OSTACOLO DEFINITIVO.

E’ SCANDALO?

Evasione fiscale e gratuito patrocinio

Dopo anni di interpretazione univoca la Suprema Corte ha intrapreso un nuovo percorso scatenando immediate polemiche.

La Cassazione adesso parla di compatibilità fra evasione e patrocinio a spese dello stato, questo dopo aver ripetuto per anni che l’ammissione al gratuito patrocinio non era possibile per coloro che erano indagati, imputati o condannati per evasione fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (DPR 115/2002) che disciplina la materia.

La Cassazione, applicando alla lettera la norma, aveva sempre ritenuto che il semplice rientrare nella fattispecie escludeva l’ammissibilità al beneficio. Ciò anche se l’imputazione, l’indagine o la condanna non erano correlate a quella per cui si chiedeva di ottenere un avvocato con il patrocinio a spese dello stato. Questo è sempre stato giustificato con la motivazione di non consentire l’accesso ad un servizio pagato dall’erario a coloro che all’erario non aveva contribuito.

ART. 91

(Esclusione dal patrocinio)

1. L’ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100.

Ora si ha un’inversione importante poichè la Corte afferma ex novo che il rifiuto dell’ammissione si avrà solo nel caso in cui l’evasione fiscale sia contestata nel medesimo procedimento. Ovvero se un evasore è successivamente sottoposto ad un procedimento penale per omicidio, o richiede il gratuito patrocinio civile per il proprio divorzio, può essere ammesso al beneficio.

La scelta è perciò di estensione dell’ambito di operatività dell’istituto andando oltre la mera applicazione letterale del dato normativo.

Questo ha però già fatto urlare di rabbia le associazioni delle vittime della criminalità organizzata che vedono aprire una falla al sistema e temono che, in questo modo, i loro carnefici possano trovare una difesa legale persino a spese dello stato. Insomma, al danno seguirebbe la beffa.

Avv. Alberto Vigani


Cassazione, sez. Penale 20 Ottobre 2009, sentenza n. 40589

………….. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di …………., del 9 aprile 2008, con il quale eÌ€ stato revocato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 112, lett. d, il provvedimento di ammissione di esso ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice ha accolto la richiesta di revoca avanzata dall’amministrazione finanziaria che aveva accertato, in esito alle disposte indagini patrimoniali, che il ………. si era reso responsabile della violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10, e art. 640 bis c.p., con conseguente mancanza originaria delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio.

Deduce il ricorrente: a) l’erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, lett. d, in ragione dell’omessa valutazione, da parte del giudicante, della legittimitaÌ€ della richiesta di revoca avanzata dalla predetta amministrazione; b) l’erronea applicazione dell’art. 91, del predetto D.P.R. atteso che i reati oggetto del procedimento per il quale era stata avanzata la richiesta di gratuito patrocinio non erano ostativi alla concessione del beneficio.

Il ricorso è fondato.

Con riguardo al disposto del citato art. 91, questa Corte, in un caso in cui il richiedente era stato condannato per reati in materia di evasione dell’IVA, ha affermato che: “E’ illegittima la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativo, sul semplice presupposto che il richiedente sia stato in passato condannato per un reato in materia di evasione dell’imposta sul valore aggiunto, giaccheÌ€, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002, la ratio della esclusione eÌ€ riferita ai reati oggetto del procedimento per il quale eÌ€ chiesta l’ammissione al patrocinio” (Cass. n. 31177/04). Secondo la piuÌ€ corretta interpretazione dell’art. 91 deve, quindi, concludersi nel senso che l’esclusione dal gratuito patrocinio interviene solo se per il reato ostativo il richiedente risulti indagato o imputato nel procedimento nell’ambito del quale il beneficio eÌ€ stato richiesto. Circostanza non ricorrente nel caso di specie, poiché il ………… risulta imputato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 648, 485 e 491 c.p., non ricompresi tra quelli che non consentono l’ammissione al beneficio.

Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato, con rinvio al Tribunale di ……….. per nuovo esame, alla stregua dei richiamati principi.

P .Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di ………….”.

Alessio Alberti:
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