La domanda sembra scontata ma, visti i casi che spesso vengono prospettati da molti di Voi che leggete e i relativi commenti, ci pare opportuno spendere un post per fare un pò di chiarezza sui requisiti necessari per l’avvocato, su quando nominarlo, dove e su cosa gli viene pagato.
L’art. 80 del DPR 115/202 stabilisce che il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato può farsi assistere da un avvocato iscritto in apposito elenco istituito presso i Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte d’Appello dove ha sede il Giudice competente a conoscere del merito della causa o il Magistrato davanti al quale pende il processo.
La norma descritta, che sostanzialmente riprende la previsione della previgente disciplina (Legge 134/2001) ha visto sorgere dubbi circa l’ammissibilità o meno della nomina di un difensore non iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello stato, sia per la legittimità della stessa ammissione che in ordine alla liquidazione dell’onorario.
Sul punto è quindi intervenuta la Corte Costituzionale escludendo la possibilità di nominare un difensore non iscritto negli elenchi speciali (ordinanza Cort. Cost. 19 giugno 2002, n. 299): è stata infatti esclusa l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma “nella parte in cui prevede che che l’imputato, istante per la’mmissione al patrocinio a spese dello stato, possa nominare il proprio difensore solo nell’ambito di uno speciale elenco“.
Questo veniva motivato affermando che la norma aveva come fine quello di garantire una difesa di qualità attraverso la scelta di avvocati aventi “attitudini ed esperienza professionale, assenza di sanzioni disciplinari, anzianità professionale non inferiore a sei anni” (ora 2 anni).
Superando le opinioni contrastanti antecedenti l’odierno Testo Unico, è ora certo che la scelta di un difensore al di fuori dell’elenco costituisce causa dell’inammissibilità dell’istanza e comporta decadenza dell’ammissione al aptrocinio e/o impedisce la liquidazione degli onorari.
L’iscrizione negli elenchi è perciò obbligatoria per tutti quegli avvocati che vogliono prestare attività professionale all’interno della sfera di interesse del patrocinio a spese dello stato!
QUI è appunto tornata la Corte Costituzionale che ha statuito che il richiedente l’ammissione è vincolato all’indicazione di un avvocato che rientri fra quelli iscritti negli elenchi di cui all’art. 80, tra i quali deve obbligatoriamente avvenire la scelta e la successiva nomina (Cort. Cost. ordinanza del 18/19 giugno 2002, n. 27).
Accade poi spesso che l’avvocato in mandato non possa presenziare a tutte le attività processuali e si faccia sostituire da un altro avvocato: in questo caso, la domanda che ci si è posti è se il sostituto debba essere parimenti iscritto agli elenchi di cui all’art. 80.
Qui è intervenuta a fare chiarezza la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2004: negando quanto diversamente scritto dal Tribunale di Venezia il 16/01/2003 con ordinanza della Seconda Sezione, le Sezioni Unite penali hanno stabilito che l’avvocato della persona ammessa al gratuito patrocinio può nominare un sostituto non encessariamente scelto tra gli iscritti negli elenchi tenuti presso l’Ordine e che, al legale sostituito, iscritto, debba essere pagato il compenso per l’attività svolta dall’avvocato sostituto (Cass. pen., SU, 13 luglio 2004, n. 30433).
Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale e in dottrina, la Legge 24 febbraio 2005, n. 25, ha da ultimo previsto che “colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2“: si discute se in talcaso siano dovute al difensore extra distretto le spese documentate di trasferta e la correlata indennità .
Ulteriore quesito è sorto in merito alla necessità, o meno, di indicare il difensore nominato nell’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato. Il fatto che la domanda non debba essere necessariamente autenticata dall’avvocato, bastando in alternativa quella dell’istante avanti lincaricato della ricezione (ex art. 38, co. III, del D.P.R. n. 445/2000), e tenuto conto della disciplina per le competenze del difensore d’ufficio, di cui alla’rt. 166 del TU, si ritiene che non sia necessario scegliere e nominare da subito il proprio difensore abilitato.
Premessa perciò la necessaria iscrizione agli elenchi, tenuti presso Consigli degli ordini Forensi di ogni circondario, si segnala che per ottenerla è altresì necessario per il legale interessato lo svolgere apposita istanza all’Ordine competente.
Si riporta di seguito esempio di domanda predisposto dall’ordine degli Avvocati di Venezia ove si attesta la sussistenza dei requisiti di legge (art. 81 del TU), ovvero:
In merito al punto 2 dei requisiti, si ricorda che viene cancellato d’ufficio dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta sanzione più grave del’avvertimento.
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ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A)
Spettabile
CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI __________
_________, ____
______ ________
Il sottoscritto Avv. _____________________________________________ nato a __________________________ Prov. / Stato _________ il ___/___/______, con studio legale in ______________________________________ Prov. __________
Via /Piazza _________________________________________________ n. ___
CHIEDE
ai sensi dell’art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*) e successive modificazioni, di essere inserito nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da questo Consiglio dell’Ordine.
A tale fine, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA
di essere iscritto all’Albo degli Avvocati con anzianità dal ___/___/______;
di non avere subito sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la presente istanza.
di avere attitudini ed esperienza professionale specifiche con riferimento ai settori “selezionati nella parte B (Elenco Settori) della presente istanza“ nei quali intende esercitare la propria attività di patrocinio a spese dello Stato.
Allega inoltre alla presente istanza un elenco attestante i procedimenti seguiti (almeno cinque per anno) e lìeventuale partecipazione a seminari o corsi.
___________________, ___/___/______
luogo data
________________________
firma dell’Avvocato
(*) ART. 81 (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) “ Articolo sostituito dall’articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 25.
1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. E’ cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.
4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.
Modulo 16/03/2005
Parte B – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ELENCO SETTORI
(selezionare al massimo 3 tra i settori di seguito indicati)
PROCESSI CIVILI
–CONTRATTI ED OBBLIGAZIONI
–DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
–DIRITTO MINORILE
–DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE
–ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
–DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE
–FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
–LAVORO E PREVIDENZA
–LOCAZIONE
– PERSONE E FAMIGLIA
–PROPRIETÀ E DIRITTI REALI
–RESPONSABILITÀ CIVILE
-RISARCIMENTO DANNI
-CONDOMINIO
-DIRITTO CONSUMATORI
–SUCCESSIONI
–PROCESSI PENALI
–PROCESSI AMMINISTRATIVI
–PROCESSI CONTABILI
– PROCESSI TRIBUTARI
–AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
___________________, ___/___/______
luogo data
________________________
firma dell’Avvocato
Salve Staff di Art. 24 Cost.
Da gennaio il mio ex marito non mi paga il mantenimento di euro 200.
L’avvocato che segue il caso mi dici che il gratuito patrocinio paga poco o non paga e non fa niente per farmi ricevere i arretrati del mantenimento. Non conosco nessuno che mi indichi un’altro avvocato iscritto al gratuito patrocinio… Sto in grande dificolta economico. Dove posso trovare un’altro avvocato iscritto al gratuito patrocinio a Roma.
Grazie mille.
Carmen
Salve Carmen,
la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato può esssere svolta in presenza dei requisiti reddituali.
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
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