VERIFICA GRATUITA DEL DIRITTO ALL’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il diritto all’accesso ad ottenere una difesa processuale è regolato dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: la norma pone un requisito reddituale come abbiamo già scritto qui. Oggi puoi avere il diritto ad ottenere l’assistenza di un legale se hai un reddito inferiore a € 10.628,16 come da DM del 20 gennaio 2009.
L’esistenza dei requisiti reddituali è condizione necessaria all’ammissione al beneficio. Ricorda che l’ammissione si può avere solo per l’assistenza legale da prestarsi nel corso di un processo mentre non è consentita per la consulenza extragiudiziale. Chiedine la verifica gratuita adesso.
Compilando il form che trovi qui sotto otterrai una verifica gratuita del tuo eventuale diritto ad ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Inserisci adesso in questa pagina prima i tuoi dati anagrafici personali, poi riempi gli appositi spazi specificando il tipo di problema che hai, la tipologia di processo che devi iniziare (o a cui devi partecipare) e l’indicazione delle tue complessive condizioni di reddito e di quelle dei tuoi conviventi.
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Ti risponderemo appena possibile.
MODULO RACCOLTA DATI PER L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
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Compila tutti campi ed inviaci il form ma, se sei incerto, o non ti è chiaro qualche quesito, fai prima un giro nel blog o leggi il “Manuale breve sull’accesso al gratuito patrocinio“.
View Comments (6)
Salve, vi chiedo se il TFR fa parte del reddito per il gratuito patrocinio? Grazie mille per ogni risposta.
Distinti.
Ekaterina
Salve Ekaterina,
Le preciso che nella determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si deve imputare tutto quanto rientra nella base imponibile e quindi anche il Trattamento di Fine Rapporto e le altre competenze ad esso inerenti. Per un miglior dettaglio puoi far riferimento a QUESTO POST dove la stessa Agenzia delle Entrate da definizione di ciò che è da considerare reddito.
Cordialità .
Alessio Alberti
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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@admin
Buonasera,
mi permetta di dissentire, ma il tfr e' un reddito a tassazione separata e quindi non rientrante nella base imponibile ai fini irpef.
Cordialita'.
Monica
Gentile Monica la ringrazio per l'intervento che permette di tornare in argomento: purtroppo, l'art.
afferma che
In ragione di questa statuizione normativa le sedi dell'Agenzia delle Entrate di svariate città italiane ritengono che il TFR sia da includersi negli elementi di reddito da computarsi ai fini della determinazione dei minimi reddituali per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
In linea di massima mi sentirei di sottolineare l'irrazionalità della scelta che impedisce, a chi si trova pure a subire la fine di un rapporto di lavoro, di fruire della difesa assistita dallo stato soltanto perchè ha un'entrata una tantum. Insomma chi cambia lavoro ogni due o tre anni non riuscirà ad mantenere il gratuito patrocinio pur avendo la medesima retribuzione di chi invece ha conservato il posto di lavoro per un numero anni pari a quello di durata della causa.
Mi pare che lei ne capisca e, pertanto, mi faccia sapere se ha qualche idea su come superare la posizione dell'amministrazione statale. Potrebbe essere d'aiuto a molti che si trovano respinte le proprie istanze con tale motivazione.
Cordialità .
Alessio Alberti
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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Preg.mo Avv.Vigani,
vivo con mia madre e sono in detenzione domiciliare.
Io non ho alcun tipo di reddito,anche perchè sono uscito da pochi mesi dopo 15 anni in carcere.
Il cud di mia madre è di euro 11.377.50,vorrei sapere se sono nei termini per il grat.patr.e se può consigliarmi un avvocato sito in Milano per espletare questioni di sorveglianza,istanze per permessi.e affidamento,etc.
La prego non so più cosa fare,perchè non potendo uscire mi è tutto più difficile.La ringrazio sin d'ora e le porgo i miei più doverosi ossequi.
Cordialità ,
Massimo
Gentile Massimo,
mi pare che lei possa essere a carico di Sua madre e quindi beneficiare dell'aumento del tetto massimo reddituale di € 10.628,16 di ulteriori € 1.032,00 e quindi ricadere nel range di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sarà però opportuna una verifica puntuale da parte dell'avvocato nominando che può trovare direttamente consultando l'elenco degli avvocati abilitati presso l'ordine Milanese con riferimento alla materia penale che trova qui: http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/PENALE.pdf
Per miglior dettaglio circa l'ammissione al gratuito patrocinio anche veda "Guida Pratica all'accesso al Gratuito patrocinio".
Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su "mi piace" sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
Cordialità .
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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