COSA SUCCEDE SE NOMINO UN AVVOCATO DI UN’ALTRA CORTE D’APPELLO?
Tale distinzione è anche effetto della Legge 24 febbraio 2005, n. 25, che ha aggiunto il comma terzo all’articolo 80 del Testo Unico con il quale viene ora espressamente prevista la possibilità di nominare un difensore anche se iscritto negli elenchi di un Ordine extra distretto di Corte d’Appello.
Quando in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, vi è una sola conseguenza: non saranno dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Avv. Alberto Vigani
Cass. pen., Sez. IV. 5 maggio 2008, ud. 1°aprile 2008, n. 17701,
(Pres. Visconti, Rel. Romis)
Osserva
Il Tribunale di Lodi, con provvedimento in data 27 dicembre 2004, dichiarava inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi presentata dall’avvocato F:G., nella qualità di difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio; il Tribunale predetto motivava la propria statuizione sottolineando, per la parte che in questa sede rileva, che l’avvocato F.G.risiedeva al di fuori del Distretto della Corte d’Appello nel cui ambito territoriale si trovava il magistrato competente per il procedimento nel quale l’avvocato F.G.aveva svolto il suo mandato difensivo: di tal che, ad avviso del Tribunale non sussisteva il presupposto richiesto dal primo comma dell’art. 80 del d.P.R. n. 115/02.
Avverso detto provvedimento, l’avvocato F.G.presentava opposizione che veniva respinta in data 27-28 dicembre 2005 dal Presidente del Tribunale di Lodi il quale ribadiva la tesi seguita dal primo giudice.
Ricorre per cassazione l’avvocato F.G.deducendo violazione di legge sull’asserito rilievo che il provvedimento impugnato contrasterebbe con il secondo comma dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/02 in forza del quale nel caso in cui sia nominato dall’interessato (ammesso al gratuito patrocinio) un difensore iscritto in un elenco degli avvocati appartenenti ad un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale: detta disposizione confermerebbe implicitamente, ad avviso del ricorrente, la legittimità della richiesta di liquidazione dei compensi avanzata da un difensore iscritto in un elenco al di fuori del distretto della Corte d’Appello in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale è stata svolta l’attività difensive a favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La questione deve essere affrontata e risolta ponendo mente all’art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 115/02: tale disposizione, come evidenziato anche dal ricorrente, prevede, infatti, che, nell’ipotesi in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. Muovendo proprio da tale considerazione è stato quindi enunciato da questa Corte il principio secondo cui ” in tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, non ricorre un generale divieto di designazione, da parte dell’imputato non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di un avvocato non iscritto ad albo del distretto giudiziario, ove ha sede il giudice competente, né una sanzione in termini di decadenza, quale quella delineata nell’abrogato art. 9 della legge 217/1990 e successive modifiche, in caso di inosservanza di tale previsione” (in termini, Sez. I, n. 31203/04, imp. Fancello, RV. 229798). L’art. 82, comma 2, del D.P.R. 115/2002, dunque, a differenza di quanto previsto dall’abrogato art. 9 della legge 217/1990, non comporta la decadenza dal beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio nel caso di nomina di un avvocato non iscritto ad albo del distretto giudiziario, ove ha sede il giudice competente: per tale evenienza il legislatore ha inteso introdurre solo talune restrizioni in tema di liquidazione dei compensi e delle spese in favore del difensore. Tale lettura, inoltre, non solo si colloca nel solco tracciato dall’intervento della Corte Costituzionale (ord. 9 aprile – 3 giugno 2003 n. 205) – la quale ha sottolineato il carattere profondamente innovativo della nuova normativa rispetto alla precedente e l’esigenza di rileggere alla luce della stessa l’art. 9 della legge 217/1990 – ma si pone anche assolutamente in sintonia con quanto poi espressamente previsto con la legge n. 25 del 2005.
L’impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato, con rinvio, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di Lodi che si atterrà al principio o di diritto sopra enunciato.
PQM
La Corte annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Lodi.