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DIRITTO AL MANTENIMENTO SENZA FRONTIERE E GRATUITO PATROCINIO

COME FARE PER GLI ALIMENTI DEI MINORI FRA PAESI COMUNITARI?

Assegno alimentare

Dalla fine del novembre 2007, in particolare dal 23.11.2007, la Comunità  Europea si è fatta portatrice dell’impegno seguente all’accordo dell’Aja sottoscritto da 50 paesi per l’adozione di una convenzione che renda automatico il riconoscimento automatico e l’immediata esecutività  di provvedimenti di mantenimento passati in giudicato in uno qualunque degli Stati firmatari (Convenzione dell’Aja del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia).

Tale convenzione consentirà  ai bambini di ottenere l’immediata esecuzione del loro diritto al mantenimento in tutti gli Stati membri. Per questa ragione la Convenzione prevede l’istituzione di enti centrali atti a sostenere i bambini nel procedimento esecutivo dei provvedimenti di mantenimento alimentare.

Per consentire la miglior tutela ai minori,  la Convenzione prevede  un’ammissione semplificata al gratuito patrocinio a favore dei bambini procedenti.

Di seguito  alla suddetta convenzione, il Reg. CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, ha introdotto una nuova disciplina delle obbligazioni alimentari, modificando le relative disposizioni in tema di obbligazioni alimentari contenute nel Reg. CE n. 44/2001.

Il Regolamento da ultimo approvato si pone quale obiettivo procedurale l’ottenere in ciascun Stato comunitario da parte del creditore di alimenti l’automatica esecutività  delle decisioni adottate da un altro Stato membro, «senza ulteriori formalità».

Il legislatore di Bruxelles per semplificare ed uniformare la procedura anche nell’ambito delle attività  e compiti di competenza delle autorità  centrali prevede, tra l’altro, il ricorso alla relativa modulistica allegata al regolamento, con particolare riguardo ai moduli per la presentazione delle domande sia del creditore che del debitore di alimenti, secondo quanto previsto dagli artt. 56 e 57.

Così è avvenuto con particolare riguardo ai procedimenti relativi ad obbligazioni alimentari nei confronti dei minori di 21 anni, avviati tramite le autorità  centrali, secondo quanto previsto dall’art. 46, Reg.

A tal fine il legislatore comunitario sottolinea la necessità  di integrare le norme in materia di patrocinio dello Stato di cui alla direttiva 2003/8/CE con un particolare regime, per l’appunto, in materia di obbligazioni alimentari.

Il patrocinio a spese dello Stato, di cui agli artt. 44 e ss. del presente Regolamento, ha come obiettivo il garantire l’effettività  dell’accesso alla giustizia tra Stati membri nella materia delle obbligazioni alimentari.

Viene garantita, comunque, la possibilità  del recupero da parte del ricorrente soccombente, che abbia beneficiato del gratuito patrocinio, dei costi nella misura in cui lo permetta la sua situazione finanziaria, come previsto dall’art. 67, Reg..

Ecco il testo delle norme del regolamento inerenti il gratuito patrocinio:

art. 44

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

1. Le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, ivi comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, alle condizioni previste nel presente capo.
Nei casi contemplati dal capo VII, l’accesso effettivo è assicurato dallo Stato membro richiesto ad ogni istante che abbia la residenza nello Stato membro richiedente.
2. Per assicurare tale accesso effettivo, gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato a norma del presente capo, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.
3. Nei casi contemplati dal capo VII, gli Stati membri non sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato se e nella misura in cui le rispettive procedure consentono alle parti di agire senza aver bisogno di tale patrocinio e l’autorità  centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.
4. Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti.
5. Non dev’essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.

Art. 45

Contenuto del patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai sensi del presente capo indica l’assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità  centrali o direttamente alle autorità  competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. Esso copre quanto segue, ove necessario:
a) la consulenza nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale;
b) l’assistenza legale per adire un’autorià, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio;
c) l’esonero o l’assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento;
d) nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell’autorità  giurisdizionale adita;
e) le spese di interpretazione;
f) le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall’autorità  giurisdizionale o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato;
g) le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l’autorità  giurisdizionale decide che non esiste un’altra possibilità  per sentire tali persone in modo appropriato.

Art. 46

Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità  centrali

1. Lo Stato membro richiesto concede il gratuito patrocinio per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età  inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma dell’articolo 56.
2. Nonostante il paragrafo 1, l’autorità  competente dello Stato membro richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.

Art. 47

Casi che non rientrano nell’articolo 46

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 46 e fatti salvi gli articoli 44 e 45, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso conformemente alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni della valutazione delle risorse del ricorrente o della fondatezza della richiesta.
2. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dai costi e dalle spese beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività  o di esecuzione, del patrocinio più favorevole o dell’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
3. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d’origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità  amministrativa figurante nell’allegato X beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività  o di esecuzione, del patrocinio in conformità  del paragrafo 2. A tal fine, la parte presenta un documento stilato dall’autorità  competente dello Stato membro d’origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e dalle spese.
Le autorità  competenti ai fini del presente paragrafo figurano nell’allegato XI. Tale allegato è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2.

L 7/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.1.2009

Alessio Alberti:
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