LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA BENE ANCHE SE MANCA IL CODICE FISCALE DI UN FAMILIARE?
NO! L’errore formale o la mancata indicazione di un codice fiscale, comportando violazione della espressa previsione di cui alla lettera B. dell’art. 79 del Testo Unico sulla Spese di Giustizia (DPR 115/2002), sono causa di rigetto della domanda.
Basta perciò l’omissione di uno solo dei requisiti di legge per non consentire l’accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il tribunale veneziano ne ha dato buona conferma anche respingendo il ricorso in avversione al provvedimento di diniego, e ciò seppur il codice fiscale mancante fosse inerente un familiare non più convivente e quindi ulteriore ai requisiti richiesti dalla legge..
Vediamo assieme il caso.
Nel 2007, il signor T.F., in via anticipata rispetto all’apertura del procedimento penale che lo interessava, proponeva domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo di averne i requisiti soggettivi ed oggettivi.
Al momento della compilazione dell’istanza il signor T.F. non teneva conto di un recente cambiamento della composizione della sua famiglia, pertanto indicava erroneamente quale familiare residente un soggetto che in realtà era già uscito dalla sua famiglia anagrafica. In tale frangente non inseriva il codice fiscale del congiunto non più appartenente al nucleo familiare.
Il Giudicante, letta la domanda, rigettava quanto richiesto perchè mancava l’indicazione del codice fiscale del familiare non più convivente ma indicato come tale.
T.F. proponeva il ricorso avanti il Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell’art. 99 del T.U prima richiamato; l’impugnativa veniva tuttavia respinta con la motivazione che la mancata indicazione del codice fiscale costituisce motivo di inammissibilità del ricorso ribadendo il principio che l’indicazione del codice fiscale è condizione sostanziale necessaria per effettuare i richiesti controlli e verifiche conseguenti alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avv. Victor Rampazzo
Questo è il testo del provvedimento del Giudice:
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica:
- Letto il ricorso di T.F. nel procedimento penale 15702/03 Rgnr San Donà di Piave, avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio pronunciato all’udienza del 29.9.2006;
- Esaminata la documentazione pervenuta a questo Ufficio in data 15.3.2007 su ordine di acquisizione ed in particolare l’istanza di ammissione, la documentazione allegata ed il provvedimento impugnato;
- Rilevato che è lo stesso istante ad indicare quale componente della propria famiglia anagrafica C.R. della quale omette poi l’indicazione dei dati richiesti dall’art. 79 TUSG a pena di inammissibilità;
- ritenuto che il domicilio in altro luogo non rilevi ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio essendo la norma citata del tutto chiara quanto alla necessità di indicazione delle generalità dei componenti della famiglia anagrafica unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- rilevato in ogni caso che le allegazioni relative alle circostanze relative al domicilio di T.F. significative dunque della composizione unipersonale della sua famiglia anagrafica non sono idonee a sostituire quanto deve essere dichiarato nelle forme previste dalla legge ai fini dei necessari controlli e verifiche, nella istanza di ammissione al gratuto patrocinio;
PQM
Rigetta il ricorso
Venezia, 16.3.2007
Il Giudice Anna Maria Marra
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