COME DIMENTICARSI DEI DEBITI RESIDUI DEL FALLIMENTO
Dopo la chiusura della procedura del fallimento capita sovente che residuino dei debiti verso i creditori fallimentari. Questi, notoriamente insaziabili, sono pronti alla finestra ad aggredire il fallito che torni in bonis successivamente al decreto che chiude il fallimento.
Anzi spesso capita che i creditori siano rimasti silenti fino alla fine della procedura fallimentare perchè zittiti dall’autorità del curatore e poi, dopo pochi mesi dalla chiusura, si scoprano repentinamente desiderosi di ansie vendicative e tentino di ostacolare in ogni modo il ritorno alla vita normale dell’ex fallito che ha appena intravisto uno spiraglio di speranza.
Il legislatore ha però tenuto conto dell’evoluzione della società e delle esigenze del contesto economico ed è intervenuto sul punto. Vediamo assieme cosa è successo.
La recente riforma normativa ha fatto venir meno la connotazione dispregiativa del fallimento  e ha caratterizzato la procedura con la capacità funzionale di essere un metodo per eliminare dal mercato un’impresa in crisi. Si perde così quel carattere sanzionatorio che prima pesava sull’intera trattazione della posizione del fallito.
Adesso, pertanto, l’imprenditore fallito che è stato diligente ed ha i requisiti previsti dalla legge può ricominciare una nuova vita economica non appena definita la procedura concursuale; con l’esdebitazione si può fare questo senza più portare il peso dei debiti residui alla ripartizione dell’attivo fallimentare!
La riforma ha previsto un nuovo istituto, denominato esdebitazione, che ha la capacità di liberare il debitore fallito di tutti i debiti non pagati con la massa attiva fallimentare.
Consiste nella dichiarazione del tribunale a favore del debitore ove si dichiara l’inesigibilità dei crediti nei confronti del fallito.
L’esdebitazione non decorre però automaticamente dopo la chiusura del fallimento, ovvero non è automatica, ma può essere pronunciata solo quando sussistono i precisi requisiti di legge e possono goderne solo i falliti persone fisiche, e quindi non anche le società .
L’esdebitazione opera perciò nei confronti dei creditori fallimentari anteriori all’apertura della procedura, oltre che nei confronti dei creditori successivi al fallimento ma partecipanti alla procedura in quanto ammessi al passivo per effetto della restituzione di beni o importi oggetto di atti o pagamenti revocati.
L’istituto opera anche nei confronti dei creditori che avrebbero potuto partecipare alla procedura fallimentare e che tuttavia non vi hanno partecipato (o per scelta o per esclusione), anche se solo per l’eccedenza rispetto a quanto tali creditori avrebbero potuto percepire in sede di riparto dell’attivo.
Sono tuttavia escluse dall’esdebitazione alcune tipologie di debiti: gli obblighi di mantenimento e alimentari, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa e, infine, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, oltre che le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario.
L’esdebitazioneè stato normato all’art. 142 LF con la riforma del fallimento (attuata col D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, successivamente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169).
I requisiti soggettivi necessari all’esdebitazione prevedono che il fallito:
Condizione oggettiva per la concessione dell’esdebitazioneè che siano siano stati soddisfatti, almeno parzialmente, i creditori concorsuali: ciò vale tanto per i creditori privilegiati quanto per quelli chirografari.
Questo vuol dire che il fallito che abbia tutti i predetti requisiti soggettivi di cui all’art. 142 LF e che abbia soddisfatto (all’atto del riparto fallimentare) anche un solo euro ad un creditore privilegiato ( e nulla a favore dei creditori chirografari) ha diritto all’esdebitazione.
Purtroppo, risulta che alcuni curatori fallimentari giustizialisti cerchino un percorso ipersanzionatorio rilasciando contra legem, e senza alcun motivo, parere sfavorevole all’esdebitazione.
Sul punto è utile ricordare che il Tribunale di Venezia con decreto depositato il 15.7.2010 ha precisato che “ è sufficiente soddisfare almeno in parte i soli creditori privilegiati e nessuno dei chirografari†al fine di possedere tutti i requisiti per la concessione del beneficio.
L’esdebitazioneè stabilita dal Tribunale, sentito (come detto) il curatore ed il comitato dei creditori, nel decreto di chiusura del fallimento oppure successivamente, su ricorso del debitore, entro un anno dalla chiusura della procedura.
Il fallito deve quindi depositare apposita istanza al giudice fallimentare prima della chiusura della procedura fallimentare o separato ricorso dopo la chiusura della procedura ed entro un anno dal termine predetto.
L’attività difensiva necessaria è di carattere processuale e deve essere assistita con patrocinio tecnico da parte di difensore abilitato.
Come ogni percorso processuale estraneo alla volontaria giurisdizione, la presentazione del ricorso o dell’istanza possono essere assistiti con il Patrocinio a spese dello Stato.
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Avv.ti Victor Rampazzo e Alberto Vigani
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Riportiamo di seguito un esempio di istanza di esdebitazione con il patrocinio a spese dello Stato:
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI VENEZIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
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Fallimento: N. 0/2009, Sent. 00 del 0/1/2009, depositata il 0/1/2009, nei confronti di Rossi Paolo, nato a Eraclea (VE) il 1/01/1955 e residente a San Donà di Piave (TV), in via Jesolo n. 109/A (doc. 1).
Chiusura fallimento: Decreto del 30.06.2009 depositato in Cancelleria il 30.06.2009 (doc. 2).
Giudice Delegato: Dott. Tizio Di Pietro
Curatore: Dott.ssa Caia Liberia
ISTANZA DI ESDEBITAZIONE
Il sig. Rossi Paolo (c. f. _________________________), nato a Eraclea (VE) il 15 Gennaio 1945 e residente a San Donà di Piave (TV) alla via Jesolo n. 109/A, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto A. Vigani del Foro di Venezia (c.f. VGN LRT 67T16 H823F) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Eraclea (VE) alla via Fausta 52, giusta mandato a margine del presente atto, telefax 0421/232444, e-mail info@avvocati.venezia.it
espone quanto segue
- Su istanza del Curatore del fallimento “Alfa S.n.c. di Rossi Lucio & C.”, Dott.ssa Caia Liberia, depositata in data 25.07.2007, lo scrivente è stato “dichiarato fallito quale accomandante illimitatamente responsabile in quanto ingeritosi nella gestione sociale, in estensione e fermi restando gli effetti del fallimento della Alfa S.a.s. di Rossi Lucio & C.,già dichiarato con sentenza di questo Tribunale n. 0/07 in data 00 gennaio 2007”.
- Dal progetto di riparto finale, a norma dell’art. 117 L.F., risulta il pagamento di tutte le spese di procedura, di tutti i creditori privilegiati e per intero dei crediti chirografari.
- Il fallimento si è quindi chiuso con decreto dell’intestato Tribunale del 30.06.2009 depositato in Cancelleria il 30.06.2009.
- Non essendo decorso un anno dalla chiusura della procedura, sono rispettati i termini per la richiesta di un provvedimento di esdebitazione in favore dello scrivente.
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Il signor Rossi Paolo ritiene sommessamente che nel caso di specie ricorrano tutte le condizioni per accedere al beneficio dell’esdebitazione come previsto nell’art. 142 L.F., in quanto lo stesso:
- ha sempre cooperato attivamente con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non ha ritardato in alcun modo, o contribuito a ritardare, lo svolgimento della procedura;
- non ha mai violato le disposizioni recate dall’art. 48 L.F.;
- non ha beneficiato di altra esdebitazione;
- non ha distratto attività o esposto passività insussistenti, non ha posto in essere comportamenti idonei a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari, non ha mai fatto ricorso abusivo al credito;
- non è mai stato condannato per reati di alcun genere ne è stato accusato o imputato, come risulta dal Certificato del Generale del Casellario Giudiziale (doc. 3) e dal Certificato Carichi Pendenti (doc. 4);
- esiste pienamente il requisito di cui all’art. 142 L.F. per il quale è bastevole la soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali .
Per questi motivi lo scrivente, ut supra, rappresentato e difeso
CHIEDE
che codesto Ecc.mo Tribunale Voglia dichiarare l’inesigibilità dei debiti concorsuali nei confronti di Rossi Paolo (c. f. _____________________ ), nato a Eraclea (VE) il 1 Gennaio 1955 e residente a San Donà di Piave (TV) alla via Jesolo n. 100, “dichiarato fallito quale accomandante illimitatamente responsabile in quanto ingeritosi nella gestione sociale, in estensione e fermi restando gli effetti della Alfa S.n.c. di Rossi Lucio & C. & c: S.a.s., già dichiarato con sentenza di questo Tribunale n. 0/07 in data 0 gennaio 2007”.
Deposita in copia i seguenti atti:
- sentenza di fallimento in estensione di Rossi Paolo del 00/00/2007;
- decreto di chiusura del fallimento del 30/06/209;
- Certificato generale del Casellario Giudiziale;
- Certificato carichi pendenti;
- Ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si rende comunque disponibile ad ogni integrazione documentale che fosse richiesta dall’Ecc.mo Tribunale adito.
Si rappresenta che il signor Paolo Rossi ha ottenuto l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (DPR 115/2002) e, per l’effetto, si chiede la prenotazione a debito del contributo unificato (doc. 5).
Con osservanza.
Eraclea, 28.05.2010
Avv. Alberto A. Vigani
Buon giorno, mi chiamo Francesco Corradini avevo un’azienda edile in Piemonte e più precisamente Torino, nel 2003 a causa dei mancati pagamenti sono stato dichiarato in fallimento e la chiusura se non ricordo male nel 2007 con soddisfacimento di creditori privilegiati e chirografari, non in totale, quando ho saputo che ero stato dichiarato fallito mi sono presentato al curatore fallimentare ancora prima che lui mi chiamasse, ho consegnato tutta la documentazione che possedevo e fatto conoscere dove si trovavano materiali e attrezzature, rendendomi disponibile per ogni chiarimento, anche sulle azioni legali che avevo intrapreso su alcuni Committenti che non mi avevano pagato. Non sapevo di questa normativa dell’esdebitazione, come potrei fare per attivarla se possibile?? Grazie
Gentile Francesco,
Lei potrà rivolgersi ad un legale entro un anno dalla chiusura del fallimento e chiedere per suo tramite l’esdebitazione fallimentare.
In presenza dei requisiti reddituali potrà presentarla con l’assistenza del gratuito patrocinio.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Cordialità .
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Buongiorno, mi chiamo Flavio M. avevo una azienda snc con mia moglie a Brescia e purtroppo per mancati pagamenti e fermo improvviso delle forniture ho dovuto chiudere la attività chedendo il fallimento in proprio mandando tutto all’asta permettendo ai miei dipendenti di percepire il loro TFR, però sono rimasti ancora dei creditori che hanno percepito un compenso ridotto, come banca e imps per esempio, ho appena scoperto questa possibilità della esdebitazione, però ho letto che ci sono dei termini e il mio fallimento è stato aperto nel 2008 e ghiuso a marzo del 2010 quindi chiedo se posso in qualche modo usufluire di questa possibilità , oppure se ci sono altri modi per potere iniziare a vivere. Vi ringrazio per la vostra disponibilità Distinti saluti.
Temo che il termine sia superato.
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