PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: “E’ SINDACABILE DAL GIUDICE LA SCELTA DEL DIFENSORE”
La cassazione muta il proprio orientamento giurisprudenziale non lasciando più precluso al magistrato procedente il sindacare la nomina del difensore scelto dal soggetto richiedente l’ammissione.
L’Organo Giurisdizionale che concede l’ammissione al patrocinio a spese dello stato può perciò verificare
- sia la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedendo l’ammissione
- sia anche quelli del procuratore nominando, ovvero il suo possesso della necessaria iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati.
Si va così superare quella zona franca dove il fine tutelato era il consentire avanti tutto la certezza della difesa più vicina alle scelte e necessità – anche nel senso del rapporto fiduciario – dell’imputato.
Torna così ad essere preminente la questione inerente la carenza dei requisiti dell’avvocato: questi deve quindi essere obbligatoriamente iscritto nell’apposito elenco previsto dall’articolo 81del testo unico delle spese di giustizia. La scelta serve a garantire quantomento un rigore nella verifica della capacità dei legali nominati in Gratuito patrocinio mentre prima l’avvocato poteva non possedere ancora l’abilitazione o persino esser stato cancellato dall’elenco per il venir meno delle condizioni previste dalla legge (magari a seguito di comminate sanzioni disciplinari).
La scelta del legale non è perciò più esclusiva disponibilità del cliente nell’esercizio della propria discrezionalità in ragione di valutazioni personali e ristrette alla fiducia espressa. Elemento necessario è il possesso dei requisiti di legge e nonchè la successiva iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Concludendo si può dire che si tratta di una sterzata verso un rispetto dei requisiti di preparazione e correttezza professionale con contemporanea rinuncia alla scelta della difesa fiduciaria ad ogni costo.
In due righe si può riassumere che, mentre prima ti facevi difendere da chi volevi, oggi ti può difendere solo chi ha dimostrato preventivamente di avere attitudini ed esperienza professionale specifica oltre che una vita professionale immacolata.
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Vedi Cass. pen., sez. IV 10-09-2007 (13-07-2007), n. 34290
In tema di patrocinio a spese dello Stato,
Riferimenti normativi
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 80
D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 81
Giurisprudenza correlata
Conformi
Cass. pen., sez. IV, 29-12-2004, n. 49856 (ord.)
Cass. pen., sez. IV, 30-09-2005, n. 35236
Difformi
Cass. pen., sez. I, 28-10-2003, n. 40893
Cass. pen., sez. IV, 19-05-2006, n. 17367
La sentenza che precedentemente aveva rappresentato l’orientamento opposto è quella che trovate qui di seguito:
SENTENZA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA PENALE, del 5 Novembre 2003, depositata l’08.11.2003 ( PRESIDENTE Massimo Vecchio)
Il presidente, esaminati gli atti del procedimento iscritto al numero 90 del registro dei procedimenti per il patrocinio a spese dello Stato dell’anno 2003;
vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, recante la data del 24 ottobre 2003, depositata il 27 ottobre da****** , imputato nel giudizio iscritto al numero 3086 del registro generale modello XVI dell’anno 2003;
Ritenuta la propria competenza quale giudice procedente al giudizio nella fase del dibattimento;
Verificata l’ammissibilità dell’istanza, sussistendo i requisiti di contenuto e di forma prescritti dall’art. 79 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ( Testo A), emanato con D.L. vo 30 maggio 2002 numero 115;
Considerato che ricorrono le condizioni di legge, per l’ammissione al beneficio concorrendo: a) la condizione di imputato dell’istante; b) la carenza di cause di esclusione dal beneficio ai sensi dell’art. 91 del T.U. cit.; c) le condizioni di reddito, personale e familiare, in quanto, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 79, comma 1, lett.c del T.U. cit., il coacervo dei redditi valutabili, ai sensi dell’art. 76 del T.U. cit., ammonta a complessivi euro 9.694,17 e i familiari conviventi con l’istante sono in numero di quattro; vista la memoria, recante la data del 25 ottobre 2003, dell’avvocata ***, difensore di fiducia dell’imputato istante, la quale dopo aver correttamente segnalato di essere abilitata al patrocinio davanti al soppresso ufficio del pretore fin dal 18 dicembre 1996 e di essere stata, quindi, iscritta nell’albo degli avvocati dal 16 settembre 1999, ha, sostenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente con richiamo di pertinente precedente di merito ( Tribunale di Roma, Sez. VII, 5 ottobre 2002, ha sostenuto che, il requisito previsto dalla disposizione “di cui alla lettera c) del secondo comma dell’art. 81â€del T.U. cit., concernerebbe “ non tanto l’iscrizione all’albo degli avvocati, bensì l’anzianità professionaleâ€, comprensiva del “ periodo di iscrizione con abilitazione all’albo dei praticantiâ€.
Ha, quindi, aggiunto che, che diversamente opinando, “l’ammissione (del ****) al beneficio domandato con il patrocinio†di essa avvocata potrebbe “ eventualmente dare luogo ad una sanzione disciplinare nei confronti del difensore (…) che il Consiglio dell’Ordine potrebbe irrogare a sua discrezionalità †e ha, infine concluso, dichiarando di affrontare “ tale rischioâ€, pur “di ottemperare al proprio mandato difensivoâ€, e insistendo per l’ammissione del **** al beneficio richiesto “con il proprio patrocinioâ€;
2. Considerato che la nomina del difensore di fiducia, da parte di chi fruisce dal patrocinio a spese dello Stato, non è sottoposta né all’approvazione, né alla ratifica del giudice che concede il beneficio in quanto nella scansione contemplata dalla legge detta nomina segue l’ammissione ( recita l’articolo 80, 1° c. del T.U. cit. : Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore… ecc.) affatto irrilevante appalesandosi la circostanza, invero assolutamente accidentale, che, sul piano di fatto, la nomina preceda la presentazione della domanda di ammissione ovvero – come frequentante accade – sia contestuale e/o coeva alla domanda stessa, e ben potendo, peraltro, il titolare del beneficio, comunque, sostituire libito e illimitatamente, il proprio difensore di fiducia.
3. Considerato che, pertanto, nella presente sede di ammissione al beneficio non ha alcun rilievo se – e da quale particolare professionista – il beneficiario sia assistito, ovvero intenda essere assistito;
né tampoco, il giudice concedente, ha comunque, il potere di condizionare, ovvero limitare, la cessione del patrocinio alla ipotesi della assistenza di un determinato legale, laddove, in relazione alle questioni sollevate dall’Avvocata ***, è appena il caso di considerare solo per incidens:
(A) che il, riferimento contenuto nell’articolo 81, 2° c., let. c) del T.U. cit., al requisito dell’anzianità professionale degli avvocati fanno domanda di iscrizione, appare plausibilmente riferibile – alla stregua del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse – alla data di iscrizione del professionista nell’albo degli avvocati, risultando oltretutto disomogenea e, pertanto non cumulabile l’attività del praticante in tirocinio, eccezionalmente abilitato a limitata attività di patrocinio;
(B) che la disposizione del precedente articolo 80, 1° c. del T.U. non comporta che la scelta del difensore di fiducia da parte di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, debba ritenersi circoscritta nell’ambito dei professionisti iscritti negli speciali elenchi ibidem menzionati, atteso che la norma, la quale non contiene veruna prescrizione di esclusività , non vale, pertanto, a limitare il diritto di scelta del difensore di fiducia in pregiudizio delle persone ammesse al beneficio ( ipotesi, oltretutto priva di qualsivoglia ragionevolezza ), ma adempie la diversa funzione di rendere effettiva e agevole la attuazione dell’istituto, promovendo la costituzione ( e la diffusione presso tutti gli uffici giudiziari) di pubblici elenchi di professionisti, sicuramente disponibili ( per aver fatto l’apposita domanda) ad assumere – in favore dei non abbienti ammessi alla provvidenza – il ministero difensivo, che gli avvocati ( anche in considerazione della sensibile decurtazione degli onorari prescritta dalla legge, v. articolo 82, I° c. del T.U.cit.) potrebbero verosimilmente rifiutare di adempiere ( non senza giustificato motivo)
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, visto l’articolo 96 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ( Testo A), emanato con D.L. vo 30maggio 2002 numero 115,
1°) Ammette, nei termini indicati in motivazione, **** , imputato nel giudizio iscritto al numero 3086 del registro generale modello XVI dell’anno 2003, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente giudizio;
2°) Manda la cancelleria per i conseguenti incombenti di rito ai sensi dell’articolo 98 della legge anzidetta.
Il Giudice
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