GRATUITO PATROCINIO CIVILE: QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE?
La preparazione della domanda di gratuito patrocinio civile è il primo passo per preparare la propria difesa nel processo a cui si è citati o che si intende promuovere per tutelare le proprie ragioni.
Proprio per questo motivo è importante prepararla nel modo corretto ed allegarvi tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
Le domande che arrivano al blog, ma pure le precisazioni che necessitano i molti commenti agli articoli, sono l’occasione di fare un opportuno riepilogo di quanto deve essere predisposto ed compiegato all’Istanza che consente l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
E’ infatti importante ricordare che la mancata produzione della documentazione necessaria sarà impedimento a far si che domanda venga accolta fin dalla sua prima presentazione: non è infatti possibile integrare la domanda di ammissione carente, che verrà purtroppo rigettata.
Il mancato accoglimento non è privo di effetti: se è vero che la domanda non accolta può essere ripresentata, si deve anche ricordare che l’ammissione non ha effetto retroattivo e, perciò, vale solo per il futuro.
Tutta l’attivià processuale del legale antecedente all’accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio civile resterà pertanto a carico del richiedente poi beneficiato dall’assistenza legale pagata dallo Stato. E’ allora importante ottenere l’ammissione fin dal primo inoltro della domanda corredandola di tutto quanto necessario.
Riportiamo perciò QUI:
L’ELENCO DEI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE ALLEGATI A PENA DI INAMISSIBILITA’
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ (carta d’identità, passaporto o loro equivalente, nonchè permesso di soggiorno per gli stranieri soggiornanti in Italia).
- COPIA DEL CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE L’AMMISSIONE.
- COPIA DEL CODICE FISCALE DI TUTTI GLI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE E DEI CONVIVENTI DI FATTO.
- CERTIFICATO DI STATO FAMIGLIA RILASCIATO DA NON OLTRE 3 MESI O AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE I DATI ANAGRAFICI E GRADO DI PARENTELA DEI FAMILIARI CONVIVENTI COME RISULTANTI DALLO STATO FAMIGLIA.
- COPIA DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL RICHIEDENTE: MODELLO UNICO, MODELLO CUD, MODELLO 730 O 770.
- COPIA DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI FAMILIARI (ANCHE DI FATTO) CONVIVENTI: MODELLO UNICO, MODELLO CUD, MODELLO 730 O 770.
- DICHIARAZIONE CONSOLARE CHE CERTIFICHI LA SITUAZIONE REDDITUALE DEL PAESE DI PROVENIENZA (OVVERO CONFERMI IL REDDITO IVI DICHIARATO) O PRODURRE UNA AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI DOCUMENTARLO (solo per gli stranieri richiedenti l’ammissione). I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.
- AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIFENSORE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- COPIA ATTO DI CITAZIONE O ALTRO CHE ATTO CHE NECESSITA’ LA PROPRIA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PER IL QUALE SI CHIEDE DI ESSERE AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO
- LE PROVE A SOSTEGNO DELLE PROPRIE RAGIONI CHE SUPPORTANO LA FONDATEZZA DELLA PRETESA DA FARE VALERE NEL GIUDZIO (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc).
- COPIA DI EVENTUALE PRECEDENTE AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (se si è già ottenuta in precedenza l’ammissione al gratuito patrocinio).
- COPIA DEL CERTIFICATO DI MATRIMONIO (in caso di procedimento per separazione e divorzio).
- COPIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE O DEL DECRETO DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE (in caso di procedimento per divorzio).
- COPIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE O DEL DECRETO DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE (in caso di procedimento per modifica delle condizioni di separazione, recupero del mantenimento, o per altro inerente la separazione).
- COPIA DELLA SENTENZA DI DIVORZIO SE SI E’ GIÀ DIVORZIATI (in caso di procedimento per per ottenere e recuperare gli assegni di mantenimento o modificare le condizioni di divorzio).
- COPIA DEL CONTRATTO DI LAVORO (in caso di cause di lavoro).
- COPIA DELLE BUSTE PAGA NON VERSATE (in caso di procedimenti per recupero crediti di lavoro risultanti da cedolino).
- COPIA DELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO (in caso di cause di lavoro).
- COPIA DEL TESTAMENTO E CERTIFICATO DI MORTE (in caso di procedimento civile in materia di successione ereditaria).
- COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (per cause di sfratto e locazione).
Per ogni dettaglio, e per individuare documentazione di particolare interesse per la posizione processuale da tutelare, è opportuno sentire sempre prima il proprio avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato.