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GRATUITO PATROCINIO COMPARATO

MA IL GRATUITO PATROCINIO LO ABBIAMO SOLO IN ITALIA?

NO. ECCO LA COMPARAZIONE CON LE ALTRE LEGISLAZIONI EUROPEE

Gratuito Patrocinio in Europa

A fronte del cammino di unificazione europa non si può che evidenziare come anche l’istituto  del gratuito patrocinio assuma una dimensione globale: appare perciò utile una breve comparazione con gli altri ordinamenti europei, al fine di verificare come i legislatori degli altri stati d’Europa abbiano organizzato il patrocinio a spese dello Stato.

Del resto, il diritto alla difesa è riconosciuto in documenti fondamentali dell’ordinamento non solo in Italia: oltre alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana se ne trova riconoscimento anche nello stesso “Trattato per la Costituzione della Comunità  Europea“.

Ricordiamo anche che recentemente la Corte di giustizia Europea ha riconosciuto il diritto all’assistenza gratuita in giudizio anche alle società  e non solo alle persone fisiche. Questo perchè l’individuazione del soggetto avente diritto è identificato come persona e quindi consente l’estensione anche alle persone giuridiche.

Articolo II-107 della Costituzione Europea

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà  garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà  di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Vediamo in dettaglio cosa è previsto nei paesi che si sono più spesso confrontati con l’ordinamento italiano da un punto di vista comparativo.

GERMANIA

Nella repubblica tedesca vi è una netta distinzione tra l’assistenza legale in senso lato (Beratungshilfe) – anche stragiudiziale – e la vera e propria esenzione dalle spese processuali (Prozesskostehilfe).

L’assistenza legale per la consulenza e la rappresentanza al di fuori di un procedimento giudiziario (extragiudiziale) è accordata alle persone non abbienti, ai sensi della legge relativa al patrocinio gratuito, per consulenze e rappresentanza dei cittadini con basso reddito.

Il patrocinio a spese dello Stato (assistenza legale ed esenzione dalle spese processuali) è concesso alle persone che desiderano avviare un’azione giudiziaria, ma che non dispongono delle risorse sufficienti in base alla loro situazione personale ed economica e che non possono avvalersi di nessun’altra possibilità di ricevere assistenza (es. un’assicurazione che copre la tutela giuridica, la consulenza di un sindacato di categoria o di un’associazione di inquilini).

In ogni caso, l’esercizio del diritto che si vuole riconosciuto non deve avere carattere doloso. Ai fini dell’esenzione dalle spese processuali, l’azione giudiziaria o la difesa devono comportare sufficienti possibilità di successo. Il Tribunale che si pronuncia sulla domanda di esenzione dalle spese processuali deve ritenere fondato il punto di vista giuridico del richiedente alla luce dei fatti esposti e dei documenti esibiti e deve essere convinto che la causa eÌ€ effettivamente sostenibile.
L’assistenza giudiziaria (assistenza legale ed esenzione dalle spese processuali) è concessa nei procedimenti di diritto civile, compreso il diritto del lavoro, di diritto costituzionale e di diritto sociale. In materia penale è concesso soltanto il beneficio dell’assistenza legale.

L’esenzione dalle spese processuali è concessa per ogni tipo di processo civile, non sono, invece, ammessi a beneficiarne nel l’imputato in un procedimento penale, nè il debitore in una procedura fallimentare o di liquidazione giudiziaria.

FRANCIA

Nella repubblica francese, il patrocinio a spese dello Stato (aide juridique) ha sostituito l’istituto dell’assistenza giudiziaria previsto dalla legge del 1972, essendo stato introdotto nell’ordinamento giuridico francese nel 1991 e si identifica più propriamente con l’assistenza in giudizio (aide juridictionelle): assistenza finanziaria accordata per un procedimento giudiziario e in materia di transazioni.

L’assistenza in giudizio, che consente di beneficiare gratuitamente dell’assistenza dell’avvocato o di un ausiliare di giustizia, è concessa dal’ufficio d’assistenza in giudizio (bureau d’aide juridictionelle) sulla base di 4 requisiti.

  • Requisiti di reddito

Può beneficiare dell’assistenza in giudizio colui che, nell’anno civile precedente, disponeva di risorse economiche di qualsiasi natura (al di fuori degli assegni familiari e di alcune prestazioni sociali), non superiori ad uno specifico limite determinato ogni anno per legge. Tale limite può aumentare con l’applicazione di una certa maggiorazione, per le prime due persone a carico del richiedente e di un’altra maggiorazione a partire dalla terza persona a carico. Le persone, i cui redditi superano la soglia reddituale complessiva per l’ammissione, possono essere ammesse eccezionalmente al beneficio dell’assistenza in giudizio, se la loro azione è considerata particolarmente degna di interesse per l’oggetto della controversia o per il costo prevedibile del procedimento.

  • Requisito della cittadinanza

Possono beneficiare dell’assistenza in giudizio, i cittadini francesi o i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o i cittadini di paesi terzi, che risiedono abitualmente e legalmente in Francia. Può beneficiare dell’assistenza giudiziaria in una causa dinanzi ad una giurisdizione francese, il cittadino di un paese terzo che non risiede in Francia, ma è cittadino di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo bilaterale, che riconosca ai suoi cittadini il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

  • Requisito della residenza

Un prerequisito necessario per l’ammissione all’assistenza giudiziaria è la residenza abituale e regolare in Francia. Tuttavia è possibile, in via eccezionale, derogare a tale requisito, se la situazione del richiedente sia particolarmente degna di interesse, con riferimento all’oggetto della causa o ai costi prevedibili del procedimento.

  • Requisito dell’ammissibilità della causa

L’assistenza in giudizio è accordata, a condizione che l’azione promossa non appaia manifestamente inammissibile o priva di fondamento con esclusione di tale condizione per il convenuto, per la persona civilmente responsabile, per l’imputato, l’accusato ed il condannato.
L’assistenza in giudizio è concessa all’attore e al convenuto, nei procedimenti di volontaria giurisdizione o in materia contenziosa davanti a qualsiasi giurisdizione, può essere totale o parziale ed essere anche accordata, a differenza di quanto avviene in Italia, anche nella fase stragiudiziale, in vista di giungere ad una transazione prima dell’avvio del procedimento.

INGHILTERRA

Nel regno degli inglesi, la questione è ben più complessa

Il patrocinio a spese dello Stato in materia civile si distingue in:

  • assistenza legale (Legal Help) che consiste nella consulenza ed assistenza in fase iniziale per qualsiasi problema di natura legale;
  • assistenza in giudizio (Help at Court);
  • assistenza familiare riconosciuta (approved family help),che comprende i servizi che rientrano nell’assistenza legale, in relazione a procedimenti attinenti al diritto di famiglia e alla rappresentanza tecnica in dette circostanze.

Vi è, inoltre, la rappresentanza legale (Legal Representation), che consiste nella rappresentanza tecnica della parte che ha avviato o della persona che intende avviare un procedimento ed il finanziamento di sostegno (Support Funding), che è  il finanziamento parziale di cause molto costose che diversamente sono finanziate privatamente.

L’ammissione al finanziamento da parte della Commissione per i servizi giuridici, prevista unicamente per i privati cittadini, senza tener della cittadinanza o della residenza, si basa su due requisiti: reddito e merito.

  • Reddito

Il reddito, ai fini dell’ammissione alla sovvenzione statale, deve essere inferiore alla soglia stabilita. I richiedenti, che ricevono legittimamente un’integrazione di reddito o un sussidio di disoccupazione calcolato in base al loro precedente stipendio, purchè, comunque, complessivamente non superino la soglia di reddito stabilita, possono beneficiare dell’assistenza legale e dell’assistenza in giudizio, nonché della gratuità delle spese di rappresentanza legale.
Per l’assistenza legale e l’assistenza in giudizio occorre dimostrare che il proprio patrimonio e il proprio reddito sono inferiori ai limiti in vigore.

  • Merito

Le richieste di finanziamento pubblico sono anche soggette ad una valutazione delle risorse, al fine di garantire che il merito della causa giustifichi la concessione del beneficio. La Commissione per i servizi giuridici considererà le richieste, alla luce di alcuni criteri stabiliti nel proprio codice di finanziamento. Per la rappresentanza legale, la Commissione deve valutare, ad esempio, le possibilità di successo, ogni altra fonte alternativa di finanziamento e qualsiasi altra circostanza, quale l’interesse pubblico o l’importanza fondamentale che riveste la causa per il richiedente. Deve anche considerare i possibili benefici dell’azione giudiziaria e confrontarli con i costi prevedibili.

L’assistenza legale e l’assistenza in giudizio possono essere utilizzate nella maggioranza delle cause legali ad eccezione di alcuni casi previsti per legge in cui l’esclusione è determinata dal fatto che esiste un’alternativa possibile al finanziamento pubblico (ad esempio gli accordi condizionali sulle spese processuali nelle cause di lesioni personali) o in quanto il governo ritiene che tali cause non possiedono una priorità, tale da giustificare l’utilizzo di fondi pubblici.
Si limita in tal modo la portata del finanziamento pubblico, e sarà disponibile più denaro per le questioni che hanno maggiormente necessità di sostegno con fondi pubblici, quali gli alloggi, la violenza domestica e la tutela dei minori.

SPAGNA

Nel reame spagnolo l’istituto del patrocinio a spese dello Stato sembra avere un respiro più ampio. Innanzitutto è denominato asistencia juridica gratuita, è un diritto dei cittadini che possono dimostrare di non disporre di sufficienti mezzi economici per far fronte ad un procedimento giudiziario.
Le risorse economiche si considerano insufficienti, quando l’insieme delle entrate del nucleo familiare non supera il doppio della retribuzione minima interprofessionale determinata ogni anno dal governo. Possono essere ammessi al beneficio tutti i cittadini comunitari che possono dimostrare il loro stato di indigenza, ma anche i cittadini di paesi terzi, che risiedono legalmente in Spagna o il cui diritto eÌ€ riconosciuto da convenzioni internazionali, godono di questo diritto alle stesse condizioni dei cittadini comunitari e in materia di lavoro, qualsiasi lavoratore subordinato indipendentemente dalla cittadinanza e dalle risorse economiche puoÌ€ godere del beneficio.

L’assistenza giuridica gratuita può essere ottenuta per qualsiasi tipo di procedura, contenziosa o no, il cui valore ecceda un determinato limite e copre tutte le fasi del procedimento, i ricorsi e anche l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, nonchè i costi della consulenza giuridica preliminare.

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Estratti dal rapporto del Tribunale di Bari “LA DIFESA DEL NON ABBIENTE: TRAMONTO DI UNA GARANZIA COSTITUZIONALE?” del dott. Cristoforo Abbattista e di Maria Giliberti

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Come si può osservare, in via comparativa, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, negli Stati europei sopra esaminati, non si differenzia molto in ordine ai requisiti di ammissione (che sono regolati senza dubbio in maniera diversa e con criteri differenti dai nostri, soprattutto in ordine all’aggiornamento della soglia di reddito).

La vera differenza consta nell’estensione del beneficio alla fase stragiudiziale esplicitamente esclusa dal nostro ordinamento, salvo che nelle controversie transfrontaliere.

 

Alessio Alberti

ART. 24 Associazione per la diffusione dell’assistenza gratuita ai non abbienti.

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Alessio Alberti:

View Comments (4)

  • Salve, sono un avvocato civilista del Foro di Siracusa. Vorrei avere notizie circa i criteri di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato negli altri paesi della U.E. e, in particolare, se anche altrove sono previste decurtazioni rispetto ai tariffari vigenti come in Italia (art. 130 T.U. Spese di Giustizia).
    Grazie

    • Rapporto CEPEJ 2016

      CEPEJ_2016 E' stata pubblicata l'edizione 2016 del Rapporto CEPEJ, la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, istituita nel 2002 dalla Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa con lo scopo di valutare e promuovere l'efficienza dei sistemi giudiziari dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa .

      Lo studio CEPEJ 2016 analizza i dati forniti dagli Stati con riferimento al periodo 2010- 2014 e focalizza la propria attenzione sui seguenti temi : 1) le risorse finanziarie (capitolo 2); le risorse umane (giudici, pubblici ministeri e personale, nonché avvocati cfr. capitolo 3); l'organizzazione degli uffici giudiziari (capitolo 4); l'efficienza e la qualità del lavoro giudiziario di giudici e pubblici ministeri (capitolo 5).

      Ad una primissima lettura, e salva una più approfondita analisi, si evidenziano alcuni dati che riguardano l'Italia:

      Le risorse finanziarie destinate alla giustizia hanno avuto un incremento nel periodo 2010-2012 e subìto un decremento del 3,40% nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2014 (pagina 28 del Report) .

      Il numero di giudici togati ogni 100.000 abitanti è di 11 a fronte di un numero medio di 21 (pagina 90).

      Il numero di pubblici ministeri ogni 100.000 abitanti è di 3,4 nel 2014, a fronte di una media di 11,3 (pagina 121), con un numero di procedimenti superiore alle media dei Paesi monitorati (5,45 a fronte di una media di 3,47, cfr pagina 129).

      Il numero degli avvocati è in assoluto il più alto: 223. 842 nel 2014 , a fronte di una media di 24.900, con 368 avvocati ogni 100.000 abitanti.

      Il tempo di definizione dei procedimenti civili in primo grado è , nel 2014, di 532 giorni (con una riduzione rispetto ai 590 giorni del 2012). La media è di 237.

      Rapporto CEPEJ 2016 (PDF) http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN%20web.pdf

      Questo articolo invece riporta le distinzioni tecniche dei vari sistemi girudici reperite on line: https://avvocatogratis.com/2011/02/gratuito-patrocinio-comparato/

      Alessio
      Staff
      Art. 24

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