COSA RACCONTERANNO I TUOI TESTIMONI?
L’oggetto dei nostri articoli è usualmente imperniato sull’assistenza processuale con il gratuito patrocinio. Si parla quindi sempre di processo, civile o penale che sia, e questo perchè il beneficio di Stato è esteso ai non abbienti solo per le attività che si svolgono nel corso di un procedimento avanti il Giudice.
Oggi vogliamo parlare del procedimento, di cosa si svolge dopo l’avvio del contenzioso e di cosa bisogna sapere per comprendere la rilevanza della prova più importante, la testimonianza che verrà ad esistere appunto a processo inoltrato.
Non si deve infatti prescindere dallo svolgimento effettivo di ogni specifico iter processuale.
Quanto accade nelle aule di tribunale è ciò che determina l’esito della causa e, come purtroppo ben sanno gli addetti ai lavori, la verità storica non è mai coerente alla sua riproduzione processuale, alla verità che viene scritta in sentenza. Vediamo perchè!
E’ innanzitutto importantissimo ricordare che quanto deciso dal magistrato sarà pronunciato in ragione delle prove emerse in corso di istruttoria. Questo perchè , mentre alcune prove possono soppesate prima dell’inizio del giudizio, altre si paleseranno nella loro fondatezza solo a metà strada.
Invero nel processo civile italiano le prove possono essere precostituite, ovvero già pronte per la valutazione del magistrato (ad es. i documenti, scritture private od atti pubblici, chiaramente già conoscibili prima della causa), o costituende.
Queste ultime sono le prove che necessitano di un doppio passaggio da parte del giudice istruttore: le prove costituende devono prima essere valutate per essere ammesse nel processo e poi valutate dopo esser state assunte nel corso dell’istruttoria.
Le prove costituende principali sono tutte di tipo orale e devono appunto essere espletate proprio nel corso del processo: esse sono la confessione, il giuramento e la testimonianza.
Mentre le prime due (confessione e giuramento) consistono in affermazioni delle parti, la testimonianza è la dichiarazione di un terzo estraneo al processo in merito a fatti o corcostanze inerenti all’oggetto del processo.
Il teste, così viene detto il terzo dichiarante, sarà chiamato a esporre quanto conosce dei fatti senza giudizi e le sue parole saranno valutate dal Giudicante in correlazione con gli altri elementi probatori.
Il testimone non è però libero di raccontare ciò che più gli aggrada e, prima di deporre, deve giurare di dire il vero sotto pena di commettere un reato sanzionato con la reclusione.
Per questa ragione è importante che chi deve testimoniare, o chi aspetta le dichiarazioni testimoniali per veder confermata la sua tesi processuale, sappia quali sono i diritti ed i doveri del testimone. Dalla conoscenza dei vincoli imposti dal codice alle modalità di assunzione del testimone deriva la certezza di non commettere sciocchezze con le proprie affermazioni o la serenità di non confidare in ciò che non potrà essere mai dichiarato.
Proprio per consentire un rapido approccio all’argomento abbiamo preparato, con lo Staff di www.gratuitopatrocinio.com, il:
Vademecum per il Testimone nel processo civile
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Avv. Alberto Vigani
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Buongiorno.
se possibile avrei bisogno di un'informazione sull'argomento testimoni.
situazione tipo: c'è un processo penale in atto.
io devo difendermi e devo presentare una lista di testimoni al mio avvocato.
posso io personalmente contattare i testimoni, avere contatti con loro prima dell'udienza in cui saranno ascoltati?
e altra cosa:
in generale o per vostra esperienza è utile contattare un testimone che vorrei citare per chiedergli se verrebbe volentieri a testimoniare in mio favore oppure meglio iscriverli nella lista e mandargli l'avviso di comparizione senza avvisarli affatto?
Il mio dubbio deriva dal fatto che non vorrei appunto che contattando prima un testimone per chiedere se testimonierebbe lo stesso potesse in qualche modo "spaventarsi/preoccuparsi" e dirmi magari "NO, non me la sento" mentre trovandosi in mano l'avviso si senta in qualche modo più "obbligato".
Grazie.
Buon lavoro
@gianni
Gentile Gianni, nulla osta a comunicare con i testimoni. Altra cosa è creare pressioni e tentare di subornarli.
In merito alle questioni di opportunità, ognuno le saprà riconoscere in ragione della propria sensibilità alla questione ed ai rapporti personali in essere.
Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile oggi devi avere un un reddito inferiore a € 10.766,33 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla). Al reddito imponibile vanno detratte le detrazioni di legge ma vi è il cumulo obbligatorio con il reddito di tutti i conviventi.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilitè al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Puó anche contattare L'ordine degli Avvocati della Sua cittá per consultare gli avvocati abilitati al gratuito patrocinio che sono ivi presenti.
Cordialità .
Alessio
Staff
Associazione Art. 24 Cost.
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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