COSA FARE PER I PROCESSI SENZA FINE?
Oramai tutti sanno che i processi in Italia sono troppo lunghi. Anzi, sono così lunghi che la Comunità Europea ha multato il nostro Stato un’infinità di volte.Nella realtà di tutti i giorni, la lunghezza dei processi è diventata una patologia endemica del nostro paese e impedisce che la giustizia, quando davvero arriva, sia in grado di assicurare una tutela concreta ai diritti di cui si lamentava lesione nel corso del giudizio.
In altre parole, quando arriva la sentenza sono passati così tanti anni che la decisione quasi non serve più, o non è più utile come doveva esserlo al momento dell’avvio del contenzioso. Sembra un po’ la classica battuta che si usava in ambito ospedaliero: l’operazione è riuscita, ma il paziente è morto.
E di certo questa situazione non è una scoperta dei tempi moderni visto che gli stessi Romani già sostenevano che “Iustitia dilatio est quam negatioâ€: una giustizia che arriva dopo è una giustizia negata.
Per porre rimedio a questa situazione di “immobilismo giudiziario†il legislatore è intervenuto con la Legge n.89 del 24 marzo 2001, meglio conosciuta come “Legge Pinto†che riconosce e regola l’esercizio del diritto di richiedere un’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, patito a causa dell’irragionevole durata di un processo.
Con questa legge è prevista la possibilità di ottenere un risarcimento per colui “che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentaliâ€:  il requisito per ottenere l’indennizzo è perciò il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per leggeâ€).
A dirla più chiaramente, la Legge Pinto assicura il diritto ad ottenere il risarcimento  a mezzo il pagamento di una somma di denaro che aumenta per ogni anno di eccessiva durata del processo: l’indennizzo previsto per legge è quantificato in un importo variabile tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per anno, ma la somma risarcitoria deve essere maggiorata fino a circa € 2.000,00 nei casi di riconosciuta particolare importanza e gravità .
Il risarcimento può essere chiesto a prescindere che il processo si sia concluso con vittoria o soccombenza: il diritto al risarcimento è parametrato solamente alla durata del processo e non al suo esito.
Se ne ha diritto che si vinca, o si perda.In tutti questi casi è possibile azionare il proprio diritto con il ricorso al gratuito patrocinio in tutti i casi in cui vi sono i requisiti reddituali. Tale previsione è molto importante perchè capita sovente che chi ha dovuto attendere molti anni una sentenza non sia più in grado di sostenere un altro contenzioso, seppur di durata limitata, per vedere risarcito il danno patito a causa della lentezza del sistema giudiziario italiano.
Si deve quindi ricordare che può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro10.628,16; i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta.
L’istanza di patrocinio dovrà essere presentata esclusivamente dall’interessato o dal suo difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al consiglio dell’ordine degli avvocati nel luogo dove ha sede la Corte d’Appello avanti la quale penderà il giudizio per ottenere il risarcimento. Lo staff di www.avvocatogratis.com sta predisponendo una “Guida Breve per il Risarcimento da Ingiusto Processo†per aiutare tutti coloro che devono avviare la richiesta di indennizzo con il supporto del patrocinio a spese dello Stato.
Alberto Vigani