Il Tar Lazio ribadisce la necessità di estensione del contraddittorio a favore del soggetto ammesso a cui sia avviata procedura di revoca del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. L’istante a cui è stato concessa l’ammissione al gratuito patrocinio deve perciò essere parte del procedimento dir evoca sin dal suo avvio con notifica a suo favore del medesimo atto comunicante l’inizio della procedura.