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GRATUITO PATROCINIO CON EFFICACIA RETROATTIVA ALLA DELIBERA

QUALI ATTIVITA’ POSSONO BENEFICIARE DEL GRATUITO PATROCINIO? NOVITA IN ARRIVO’.

Cassazione: anche le attività  precedenti alla delibera di ammissione a gratuito patrocinio possono essere riconosciute dal beneficio.

Corte di Cassazione

La Suprema Corte statuisce di nuovo in materia di Patrocinio a Spese dello Stato con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 e rovescia il regime delle spese che possono essere rifuse con il beneficio dell’istituto (gratuito patrocinio ).

La Cassazione ha infatti affermato che non possono più essere escluse le spese legali inerenti attività  antecedenti all’atto introduttivo del giudizio anche se queste sono state svolte prima della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Vengono così travolte le decisioni del giudice del merito che fino ad oggi impedivano la liquidazione delle spese legali per tutte quelle attività  prodromiche e contestuali all’avvio del procedimento giudiziale e in riferimento alle quali era sopravveniente la delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

Nel procedimento per cassazione che ha dato origine alla decisione, il soggetto ricorrente aveva in effetti dedotto che “l’ordinanza – di liquidazione – impugnata ha trascurato di trarre le logiche conseguenze dal fatto che, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Awocati accertare la non manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, esso è tenuto necessariamente ad esaminare l’atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione, così come nella fattispecie aveva preso atto dell’atto di reclamo ex art. 669 “terdecies” c.p.c. e di tutta l’attività propedeutica e concomitante alla redazione dell’atto introduttivo”.

L’argomentazione è stata accolta perchè avente fondamento.

Nell’ipotesi concreta, invero, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata depositata antecedentemente al deposito dell’atto di reclamo in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio da qui è perciò agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R.. 30-5-2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.

La Corte di legittimità  sposa poi la stessa motivazione del ricorrente precisando che lo stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio (ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R.), non può far altro che esaminare l’atto introduttivo del giudizio e tutta l’attività  ad esso connessa, così giustificando le voci in ordine alle quali non era stato riconosciuto il diritto al compenso.

Per questo l’ordinanza impugnata avanti la Corte deve essere cassata  dovendosi appunto ritenere che l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria.

Avv. Alberto Vigani

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Di seguito riportiamo per il provvedimento.

Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 ottobre – 23 novembre 2011, n. 24729

Svolgimento del processo

Con ricorso del 3 marzo 2005, l’avvocato E. F. proponeva opposizione ex art. 170 T.U. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Messina in composizione collegiale c:on il quale gli era stata liquidata la complessiva somma di euro 254,11 per l’attività di patrocinio prestata in favore di A. C., ammessa al gratuito patrocinio giusta deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina del 28-5-2003.

Il Tribunale di Messina con ordinanza del 22-7-2005, in riforma del provvedimento impugnato, ha liquidato all’avvocato F. la complessiva somma di euro 733,17 oltre accessori di legge.

Avverso tale ordinanza il F. ha proposto ricorso ex art. 111 della Costituzione articolato in un unico motivo; il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo formulato, il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 126 del D.P.R. 30-5-2002 n. 115, censura l’ordinanza impugnata per aver ritenuto di non poter liquidare nulla per le voci “posizione ed archivio”, “disamina”‘, “reclamo” ed “iscrizione causa a ruolo” quanto ai diritti di procuratore, nonché per le voci “studio della controversia” e “preparazione e redazione del reclamo” quanto agli onorari di avvocato, poiché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della C., era stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex art. 669 “terdecies” c.p.c. promosso dal F. nell’interesse di quest’ultima (ovvero il 22-5-2003); premesso che ai sensi dell’art. 126 sopra menzionato il competente organo ammette l’interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal deposito dell’istanza e previa verificazione della non manifesta infondatezza delle pretese che lo stesso intende far valere, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conseguenza da tale disposizione che il termine entro il quale il competente organo deve decidere non può certo nuocere all’interessato, ove lo stesso abbia depositato l’istanza prima dell’esercizio dell’azione, come appunto nella fattispecie, essendo stata l’istanza depositata il 15-5-2005, mentre il reclamo era stato depositato il 22-5-2005; il Tribunale quindi, considerato che il termine concesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per deliberare è stabilito in favore del Consiglio stesso, avrebbe dovuto ritenere l’ammissione al gratuito patrocinio come avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria.

Il ricorrente inoltre assume che l’ordinanza impugnata ha trascurato di trarre le logiche conseguenze dal fatto che, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati accertare la non manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l’ammissione al gratuito patrocinio , esso è tenuto necessariamente ad esaminare l’atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione, così come nella fattispecie aveva preso atto dell’atto di reclamo ex art.. 669 “terdecies” c.p.c. e di tutta l’attività propedeutica e concomitante alla redazione dell’atto introduttivo.

La censura è fondata.

L’ordinanza impugnata, premesso che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio non ha effetti retroattivi, ha ritenuto di non poter riconoscere le voci suddette, quanto ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato. a fronte di un deposito del predetto atto di reclamo in data 22-5-2003 e dell’emissione in data 28-5-2.003 della delibera di ammissione al gratuito patrocinio della C. da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

Orbene, premesso come dato pacifico che la relativa istanza era stata depositata il 15-3-2003, quindi antecedentemente al deposito dell’atto di reclamo in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione algratuito patrocinio, è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R.. 30-5-2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.

D’altra parte, come fondatamente dedotto dal ricorrente, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio , è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa,. come le voci nella fattispecie in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso.

In definitiva quindi l’ordinanza impugnata deve essere cassata – dovendosi ritenere che l’ammissione al sia gratuito patrocinio rrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame nonché per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.

P.Q.M.

La Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.

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Alessio Alberti:

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