CI SI PUO’ DIFENDERE SOLO CON I MEZZI CHE SI CONOSCE
Sono passati oramai più di 2 anni da quando abbiamo lanciato un grido di allarme sull’indifferenza che accompagna lo svuotamento di funzione ed efficacia di un istituto di rango costituzionale come il gratuito patrocinio (ART. 24 COST.).
Purtroppo nulla è cambiato in meglio. Anzi, si può dire che è la discesa agli inferi non ha fine per i più bisognosi di aiuto.
Già nel 2009 raccontavamo che l’inefficienza del patrocinio a è spese dello Stato trovava la sua prima causa nella scarsa diffusione delle informazioni necessarie per accedere all’istituto; e in effetti fu proprio questo problema ad essere la leva che portò la nostra associazione a scendere in campo nell’adoperarsi per colmare questo gap promuovendo un’attività divulgativa attraverso quel blog che è oggi www.avvocatogratis.com.
Nonostante si sia ancora convinti che è il gratuito patrocinio costituisca il primo strumento processuale attraverso cui una società che voglia definirsi “civile” possa garantire il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si è anche preso atto che tanti ne parlano, ma a pochi davvero importa garantire il dritto di difesa ai più deboli. In primis ai politici, eletti o tecnici che siano.
In Italia, il patrocinio a spese dello Stato è garantito sulla carta, ma spesso disapplicato di fatto.
Nella realtà, diversamente che in altri parti di Europa, gli avvocati sono sempre più disincentivati ad iscriversi agli elenchi speciali dei professionisti abilitati a causa dell’irrisorietà delle liquidazioni delle spese legali e della lentezza esasperante con cui gli importi liquidati vengono pagati. Le parcelle vengono ridotte persino alla metà del minimo tariffario disattendendo la previsione normativa che prevede il riferimento ai valori medi delle tariffe professionali ed il saldo arriva anche a tre o quattro anni di distanza dal termine della difesa, che a sua volta è durata per anni.
Il governo tecnico di Monti ha poi ulteriormente peggiorato la situazione abrogando tout court la tariffa forense e rendendo impossibile per 2 mesi (fino alla conversione del decreto legge n. 1/2012) la liquidazione di ogni notula del gratuito patrocinio. Ora si vive in un regime transitorio.
Ma già prima l’accessibilità all’istituto era resa difficoltosa dalla scarsezza di informazioni su chi era effettivamente in grado di fornire l’assistenza.
In effetti, i soggetti competenti a dare conoscibilità all’istituto sono gli Ordini Forensi e gli uffici giudiziari. Questi ultimi però lasciano ogni attività alla buona volontà del personale giudiziario senza alcuna coordinazione e con un’efficienza del tutto casuale (molto raramente sono ivi reperibili gli elenchi avvocati abilitati al gratuito patrocinio, come invece statuito dall’art. 81 del T.U. Spese di Giustizia – DPR 115/2002– e precisato nello stesso sito del ministero).
I primi, gli Ordini Forensi, sono invece delegati per legge a gestire il servizio di informazione e consulenza per l’accesso al gratuito patrocinio e alla difesa d’ufficioâ€. Tale sportello deve essere operativo presso ogni consiglio dell’ordine degli avvocati ai sensi dell’art. 20 della L. 134/2000 e serve a fornire all’utenza i dati necessari per conoscere:
A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni ai fini della valutazione dell’opportunità dell’instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
Oltre a questo, sempre ai sensi dell’art. 81 del T.U. œSpese di Giustizia gli Ordini sono anche delegati a predisporre e conservare gli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato che hanno conseguito l’apposita abilitazione avendone i requisiti di legge.
Ciò detto, basta però fare una carrellata sul web per scoprire che, se nessun tribunale mette a disposizione on line tali elenchi, sono invece pochissimi i Consigli dell’Ordine che lo fanno (Venezia è fra questi).
Il disinteresse delle istituzioni è invero così manifesto che poco si fatica comprendere le difficoltà con cui gli Ordini si barcamenano per mantenere operativo un istituto che viene fatto gravare solamente su di loro, nell’inerzia della burocrazia e senza nessun ritorno a favore di coloro che si impegnano seriamente ad erogarlo per dedizione e spirito di servizio – e con lo scherno talvolta della stessa magistratura inquirente.
Per questo crediamo che sia giunto il momento di lanciare un appello a tutti coloro che sentono che la giustizia non è una merce che si può lasciare al mercato, ed alla capacità economica dell’interessato di comprarsi la miglior difesa, affinchè si torni a dare attenzione all’attuazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
L’accesso alla Giustizia deve essere garantito a partire dalla conoscibilità di tale diritto e non lasciandolo giacere nei polverosi corridoi dei palazzi giudiziari.
Gli avvocati sono quindi lo strumento insostituibile per fornire questa giustizia, per renderla accessibile, e devono essere messi nelle condizioni di fornire quel servizio che la legge gli delega: il diritto alla difesa deve quindi essere fruibile e gli avvocati devono sentire il gratuito patrocinio come una qualunque altra difesa di fiducia, e non come una condanna decretata dallo Stato a carico di chi ha commesso l’errore di sentire la responsabilità del senso dello Stato e si è iscritto agli elenchi speciali per il Patrocinio a favore dei non abbienti.
E’ quindi necessario dare nuovo impulso e vera attenzione ad un istituto della società civile che mette davvero tutti in poszione di uguaglianza di fronte alla legge.
E’ perciò importante che tutti coloro che ci leggono, e che hanno la possibilità di far sentire la loro è voce dai media, scendano in campo e intervengano ora per fermare il cammino di progressiva paralisi del servizio.
Fra poco migliaia di cittadini inermi saranno con una difesa sempre meno presente, meno attiva, meno fruibile. E non saranno per nulla pochi: ad esempio, lo scorso anno le domande di ammissione al gratuito patrocinio è penale sono state 110 mila e gli ammessi sono stati oltre 103 mila. Oltre a quelle del processo civile ed amministrativo.
L’anno prossimo cosa accadrà?
Pensaci, dipende anche da Te.
Fai girare la voce e parlane in tutte le occasioni in cui qualcuno può intervenire ed aiutare a cambiare le cose.
Alberto Vigani
Di seguito riportiamo il testo della norma che ha introdotto il servizio di informazione e consulenza per l’accesso al gratuito patrocinio e alla difesa d’ufficio:
LEGGE 29 marzo 2001, n. 134
Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. (GU n.92 del 20-4-2001 )
Entrata in vigore della legge: 5-5-2001Art. 20.
1. Presso il consiglio dell’ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d’ufficio.
2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:
a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonchè i requisiti, le modalità e gli obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d’ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell’opportunità dell’instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.
5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all’espletamento del servizio, anche ai sensi dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.