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PERCHE’ GRATUITO PATROCINIO E’ DIVERSO DA DIFENSORE D’UFFICIO

MA IL GRATUITO PATROCINIO NON ERA UGUALE AL DIFENSORE D’UFFICIO?

NO! SVELIAMO UN ERRORE COMUNE.

Gratuito Patrocinio e difensore d’ufficio

Molto spesso riceviamo mail e commenti che parlano di difesa d’ufficio e del costo inaspettato della stessa. Da lì il passo è breve per trovarsi altrettanto spesso a leggere di delusioni sul funzionamento del patrocinio a spese dello Stato perchè si è stati difesi d’ufficio e si è poi ricevuta una richiesta di pagamento da parte dell’avvocato.

Ebbene, la delusione nasce in un equivoco, anzi nella confusione incolpevole di due soggetti in uno: il GRATUITO PATROCINIO non ha niente a che fare con il DIFENSORE D’UFFICIO.

E il difensore d’ufficio non necessariamente potrà  essere sostenuto con il gratuito patrocinio.

Vediamo assieme le differenze.

Il gratuito patrocinio è l’assistenza giudiziaria gratuita perchè pagata dallo Stato, infatti è tecnicamente definita “patrocinio a spese dello Stato” per la difesa del cittadino non abbiente.

Essa comporta l’esenzione dal pagamento di alcune spese (cd. “spese prenotate a debito” dello Stato) e le anticipazioni di altre da parte dello Stato (avvocato compreso).

Per effetto dell’ammissione al patrocinio, non vengono pagati dall’interessato il contributo unificato, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio, alcune imposte (di registro, ipotecaria e catastale) e i diritti di copia.

Vengono invece pagati in via anticipata dallo Stato:

  1. gli onorari e le spese dovuti al difensore (e quindi il compenso dell’avvocato);

  2. le indennità  e le spese di viaggio spettanti a magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede nella quale si svolge il processo;

  3. le indennità  e le spese di viaggio spettanti ai testimoni, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte, nonchè le spese sostenute da questi ultimi per l’adempimento dell’incarico;

  4. le spese per la pubblicità  legale dei provvedimenti del magistrato;

  5. le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

Il gratuito patrocinio è disciplinato dal D.P.R. 115 del 2002 e dall’art. 98 del c.p.p. in attuazione dell’art. 24 della Costituzione con il fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa a prescindere dalla capacità  reddituale, ovvero impedendo che i soggetti privi di reddito siano ostacolati a difendere i propri diritti: esso è infatti un istituto che consente a chi non è abbiente di beneficiare di assistenza legale gratuita per promuovere o per difendersi in un giudizio civile o penale. Il requisito soggettivo per poter essere ammessi nel processo civile a tale beneficio è che la persona che lo richiede disponga di un reddito non superiore alla somma di euro 10.776,33 (l’importo deve essere riferito all’imponibile dell’intero nucleo familiare). Nel processo penale , il tetto reddituale è aumentato di euro 1.032 per ogni familiare a carico.

Il difensore d’ufficio ha invece un altro fine, ovvero quello di consentire a chiunque di avere sempre una difesa tecnica quando è assogettato ad un procedimento penale.

Infatti il difensore d’ufficio è un avvocato che viene nominato dallo Stato per difendere l’imputato non ancora provvisto di proprio difensore di fiducia, o che ne sia rimasto privo, e ciò con il solo fine di garantire il diritto di difesa tecnica ne processo.

Per questa ragione il difensore d’ufficio non è nominato dalla parte previa verifica del requisito di ammissibilità  al gratuito patrocinio e, per l’effetto, il suo costo deve essere poi sostenuto dall’imputato, e non dallo Stato.

Il difensore d’ufficio è quindi nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal consiglio dell’ordine forense, d’intesa con il presidente del tribunale, ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

Il difensore d’ufficio cessa nell’esatto istante in cui l’imputato nomina un suo difensore di fiducia: ciò può avvenire in ogni stato e grado del processo.

La difesa d’ufficio è garantita nei procedimenti penali mentre in quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.

Dal confronto due figure si può quindi dire che il difensore d’ufficio ha la funzione di garantire il diritto tecnico di difesa a chi non ha ancora nominato un difensore di fiducia (o ne è rimasto privo), mentre l’avvocato con il gratuito patrocinio è il difensore di un soggetto che ha presentato domanda di gratuito patrocinio ed è stato ammesso a tale beneficio: quest’ultimo può quindi essere sia un avvocato di fiducia, scelto dall’imputato, o il difensore d’ufficio nominato dallo Stato dopo che ha ottenuto l’ammissione al beneficio costituzionale.

Per ottenere il pagamento dei compensi da parte dello Stato, gli avvocati che assistono con il Gratuito Patrocinio devono essere iscritti nell’apposito elenco dei patrocinatori a Spese dello Stato aggiornato e conservato dai competenti Consigli degli Ordini di appartenenza.

A tale elenco, che è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno e ed è pubblico, sono ammessi solo gli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti di:

  • attitudine ed esperienza professionale;
  • assenza di sanzioni disciplinari;
  • iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno due anni

L’elenco dovrebbe essere consultabile presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Concludendo, si deve perciò ricordare che in ogni processo penale si sarè  sempre assistiti da un avvocato che, in mancanza della nomina di fiducia da parte dell’imputato, verrò  ad esso nominato dal Giudice o dal PM.
A questo punto, se non si ottiene l’ammissione al gratuito patrocinio, il costo del legale resterà  a carico dell’imputato che si vedrà  presentare la parcella per l’attività difensiva svolta.
Pertanto, sarà  sempre opportuno verificare se vi sono i presupposti per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato o concordare il compenso con un avvocato da nominarsi di fiducia (che potrebbe essere anche lo stesso nominato inizialmente d’ufficio e con cui si è convenuto un incarico fiduciario).

Avv. Alberto Vigani

Alessio Alberti:

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