COME FARSI LIQUIDARE LE SPESE PER IL GRATUITO PATROCINIO?
L’Ordine degli Avvocati di Venezia si attiva per consentire una più rapida liquidazione dei compensi (per il gratuito patrocinio) degli avvocati avviando una prassi concordata con gli giudiziari veneziani della Corte d’Appello.
E così, mentre presso molti Ordini Forensi si vive nella più completa ignavia dei compiti istituzionali inerenti il patrocinio a spese dello Stato, capita che ci sia anche chi brilla in senso contrario.
Di seguito riportiamo la comunicazione agli avvocati veneziani del  protocollo per la liquidazione delle spese – anche per il gratuito patrocinio – avanti la Corte d’Appello Veneziana.
Associazione Art. 24 Cost
Ecco la Circolare n. 3/2012 dell’Ordine Forense Veneziano:
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
S. Croce, 494Â – 30135 VENEZIA – TEL. 0415204545 – FAX 0415208914 -Â C.F. 80011950278
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SITO www.ordineavvocativenezia.net
Prot. n. 5679/12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Venezia, 12 luglio 2012
CIRCOLARE N. 3/2012
A TUTTI GLI ISCRITTI
Gentili Colleghi,
in accordo con la Presidenza della Corte d’Appello e grazie al prezioso contributo del consigliere Dott. Angelo Risi, il Consiglio ha ritenuto di aderire ad una sorta di protocollo ideato per instaurare una prassi virtuosa, tesa a ridurre sensibilmente i tempi necessari per la liquidazione delle note spese relative ai procedimenti innanzi la Corte d’Appello di Venezia.
Ecco, in buona sostanza, gli adempimenti da curare al fine di accelerare l’iter della liquidazione:
- ottenere il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ogni singola fase processuale;
- depositare il provvedimento ammissivo del patrocinio a spese dello Stato unitamente alla nota spese direttamente all’udienza di discussione;
- richiedere ad ogni grado di giudizio la liquidazione della nota spese: l’eventuale fase del riesame, quindi, andrà liquidata dal giudice del primo grado di giudizio;
- allegare alla nota spese le pezze giustificative relative alle spese;
- indicare, come di consueto, per i procedimenti ante riforma tabellare, il valore corrispondente alla media tra minimo e massimo della tariffa;
- allegare il decreto di irreperibilità o altro atto equipollente per le difese d’ufficio degli irreperibili ex lege;
- per gli irreperibili di fatto, alla luce anche delle ultime pronunzie della Corte di Cassazione, va allegata la corrispondenza per raccomandata che sia stata restituita con la dicitura “sconosciutoâ€: non e’ sufficiente la “compiuta giacenzaâ€, né l’attestazione consolare, poiché, soprattutto per alcuni paesi, tale attestazione non è ritenuta attendibile;
- per il recupero delle spese relative alle difese d’ufficio, la giurisprudenza era orientata a non riconoscerle, tuttavia, anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha mutato avviso: per quanto ci riguarda, quindi, potranno essere liquidate le spese sostenute sino all’emissione del decreto ingiuntivo o quelle relative alla sentenza di I° grado, in caso di giudizio ordinario, mentre non verranno riconosciute ulteriori spese per il precetto o per il pignoramento.
In presenza di tale documentazione e della nota spese, da presentare, ripetesi, in udienza, la Corte d’Appello liquiderà contestualmente la somma ritenuta congrua, con una diminuzione della tempistica che è ragionevole stimare in 5 o 6 mesi.
Raccomandiamo, perciò, ai Colleghi l’osservanza di questi minimi accorgimenti che, peraltro, si risolvono nell’anticipazione di un’attività da espletarsi comunque.
Cordiali saluti
(Andrea Franco – Consigliere Delegato)           (Daniele Grasso – Presidente)