Ai soli fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere considerato il SOLO reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Ai sensi dell’articolo 76 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 – ovvero il testo Unico sulle Spese di Giustizia – l’accesso al beneficio della difesa processuale gratuita è consentito solo a coloro il cui reddito non supera la soglia di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, di € 11.493,82 a seguito dell’ultimo aggiornamento con decreto ministeriale (valido alla data del dicembre 2019).
Qualora il patrocinio a spese dello Stato venga però richiesto per una difesa in un processo penale e il soggetto richiedente l’assistenza legale conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante (comma 2), ma il tetto reddituale di € 11.493,82 è maggiorato di € 1.032,91 per ciascuno dei detti familiari conviventi (articolo 92).
Coniuge;
Figli;
Coniuge e/o figli detenuti;
Coniuge da cui il richiedente non è legalmente separato e correlati figli minori;
Nonni;
Nipoti;
Zii;
Tutti i conviventi componenti la famiglia anagrafica, anche senza vincolo di sangue;
Fa eccezione il caso in cui siano oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (articolo 76 commi 3 e 4); in tale ipotes, si tiene conto del SOLO reddito del richiedente l’ammissione mai sommando il reddito degli altri familiari conviventi.
L’Agenzia delle Entrate, con la sua risoluzione n. 15/E del 2008, ha precisato che, l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10.
sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (ad es. l’assegno sociale, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili)
o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali),
ovvero sono soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico).
Vanno perciò ricompresi tutti i redditi sotto elencati (l’elenco indicativo deve essere ritenuto come indicativo e non esaustivo):
Reddito IRPEF al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 15/01/2008 n° 15/E) Art. 76 I° c.;
Rendita per inabilità permanente;
Reddito derivante da assegno di mantenimento (separazione e divorzio), sia del coniuge, che dei figli;
Redditi da lavoro occasionale, anche non valutabili ai fini IRPEF;
Redditi di provenienza illecita (es. redditi da attività di prostituzione);
Proventi di reato;
Redditi derivanti da locazioni abitative e commerciali;
Pensioni di anzianità ;
Pensioni sociali;
Pensioni di guerra;
Rendita da proprietà immobiliari;
Reddito da lavoro sommerso (lavoro a nero)
In tali casi, al fine di evitare disparità di trattamento, restano però a favore del richiedente le deducibilità previste per legge a favore dei redditi imponibili (oneri deducibili): il reddito di cui tener conto ai fini dell’ammissione è comprensivo anche del reddito non imponibile o soggetto a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, detratte le deduzioni previste a favore dei redditi imponibili (ad es. la deduzione prevista per la casa di abitazione).
L’Agenzia delle Entrate a sottolineato anche che le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 144 del 1992, circa la connessione tra il reddito dichiarato ai fini dell’IRPEF e quello rilevante al fine della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, significano che nella definizione di reddito in senso economico rilevano anche i redditi derivanti da attività illecite.
Quanto descritto del metodo di computazione del tetto reddituale per l’ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 76 e 92 del DPR 115/2002 fa conseguire che non si può invece fare riferimento al reddito calcolato ai sensi dell’Isee (Indicatore della Situazione Economica), che è soltanto uno strumento di misurazione della condizione economica utilizzato per determinare il di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del cittadino.
L’Isee viene infatti utilizzato dalle dalle pubbliche amministrazioni per determinare il costo di servizi e prestazioni non destinati alla generalità dei cittadini o che prevedono tariffe agevolate o esenzioni. Attraverso lo strumento dell’Isee la pubblica amministrazione parametra il costo del servizio o della prestazione erogati alla esatta situazione economica dell’intero nucleo familiare del richiedente tenendo conto della dimensione della famiglia e sommando all’indicatore della situazione reddituale quello del patrimonio immobiliare e mobiliare.
L’Isee è quindi un criterio non valido per il gratuito patrocinio poichè la norma istitutiva del beneficio (il DPR 115/2002) fa riferimento solo al reddito imponibile variabile in presenza di familiari con un meccanismo rigido e predeterminato per il solo processo penale.
Si deve quindi fare molta attenzione a non sbagliare perchè l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’Isee, conduce alla commissione del reato di false dichiarazioni di cui riporto di seguito il riferimento normativo.
Art. 125 comma 1 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002:
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37.
La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le stesse pene previste si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette l’obbligo di comunicazione di variazioni redditualità.
Alberto Vigani
grazie per la guida, risorsa molto utile!
Grazie a Te.
Gent.mo Staff
La separazione, consensuale o giudiziaria, fa parte delle eccezione in quanto oggetto della causa sono diritti della personalità , ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (articolo 76 commi 3 e 4); e quindi ricadente nell’ipotesi in cui si tiene conto del solo reddito del richiedente l’ammissione mai sommando il reddito degli altri familiari conviventi?
Grazie
Mariano Landini
Gentile Mariano,
il caso di separazione permette di non cumulare i redditi dei coniugi conviventi separandi.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tettore reddituale per l’ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/
Cordialità .
Alessio
Staff
Associazione Art. 24 Cost.
Buongiorno, cortesemente chiedo se nella valutazione del tetto di reddito per il gratuito patrocinio viene considerato anche il reddito derivante da lavoro in regime dei minimi. Ho contattato l’albo degli avvocati ma non sanno dirmi.
Ringrazio anticipatamente
cordiali saluti
Gentile Roberta,
il reddito imponibile di riferimento è inclusivo di quello proveniente anche dal regime dei mimimi.
Cordialità.
Alex
Staff Art.24 Cost.
salve,
vi faccio i complimenti per l’esauriente spiegazione sul contributo unificato ed esenzioni per non raggiunti limiti di reddito.
Tra l’elenco (precisato che indicativo e non esaustivo) dei redditi che compongono il limite non figura l’erogazione del TFR pur essendo soggetto ad imposta Irpef – c’è una ragione particolare oltre al fatto che è separata ma sempre di irpef si tratta ?
grazie molte
Carmelo Ilardo
Salve Carmelo.
Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla).
Fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
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Salve, per quanto riguarda i redditi da considerare bisogna indicare anche gli importi di “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”? Grazie
Domenico R.
Salve Domenico.
Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
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Alessio
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Salve, sono un invalido civile al 100% percepisco solo la pensione d’invalidità 289 euro.
Domanda: devo divorziare e vorrei usufruire del gratuito patrocinio. La mia pensione viene calcolata come reddito e accumulata alla somma dei redditi della convivente?
Grazie
Gennaro
Salve Gennaro,
per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
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Salve,volevo sapere un informazione,sono in attesa dell’accettazione al gratuito patrocinio per divorzio giudiziale.io personalmente non ho reddito però convivo con il mio compagno ed i miei figli che come cud ha 11.700. Io rientro? Grazie ..
Salve Paola,
temo di si: per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
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Alessio
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Grazie di tutto ,sto attraversando come molti un’odissea,IL VOSTRO UN PREZIOSO CONTRIBUTO.
Ma chiedo questo…nell’assegno di disoccupazione che ho percepito per 9 mesi sono stati aggiunti anche gli assegni famigliari per i miei due piccoli che sono residenti con la madre ( io separato ed ora pratica di divorzio giudiziale che mi è arrivata dalla ex) domando,quelli anche vanno contati? Sono redditi dei bambini ? O si può ritenere l’aumento del tetto per l’accesso al gratuito patrocinio? Grazie Molto importante per me una risposta. Grazie della vostra pazienza e tempo.
Gentile avvocato nel 2015 ho dichiarato un reddito irpef di poco più di 6000€ ho stato di famiglia da sola e ho una casa di proprietà sebbene gravata da ipoteca per due mutui e una parte di ambulatorio dove lavoro; inoltre nel 2015 è venuto a mancare mio padre e con esso si è innescato il procedimento per la successione che ancora non abbiamo fatto-scadrà 11/07-Vorrei chiedere il gratuito patrocinio proprio per portare a giudizio uno dei miei fratelli che non solo non vuole fare le divisioni ma neanche la successione! Vorrei sapere:
-la casa di proprietà e la parte di ambulatorio vanno nel cumulo dei i limiti di reddito?
-se venisse fatto il processo e alla fine io risultasse proprietaria di 1/3 di esso o comunque di una parte -in quanto ho altri due fratelli- e considerando che in essi vi sono due negozi la casa di mio padre un pezzo di terra e un conto in banca di circa 70.000€ potrei correre il rischio di vedermi revocata l’ammissione al gratuito patrocinio se con immobili o altro superasse il limite di reddito?
-fino a quando è valido il reddito dichiarato l’anno scorso ovvero nel 2015 e quindi prima della morte di mio padre?
Grazie per l’attenzione che vorrà riservarmi.
Rispondi
Salve LUCA,
per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”, ma non gli alimenti dei figli.
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Salve Sabrina,
per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
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Salve, vorrei capire se nelle cause civili si computa il solo reddito del soggetto che chiede di avvalersi del gratuito patrocinio. Mi pare di capire che il computo dei redditi di tutti i conviventi avviene solo nel contenzioso penale. Grazie
Cordiali saluti.
Filippo
Salve Filippo,
il cumulo dei redditi si ha sia nel penale che nel civile. Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 ma nel penale il tetto reddituale aumento di € 1.032,00 per ogni familiare a carico.
Può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
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Alessio
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Salve Staff,
la situazione è questa :mia figlia convivente,lavora, ha un processo penale;il CUD 2017 non è ancora disponibile.
Lei è stata assunta il 24 novembre 2017.
Ho chiesto il gratuito patrocinio,ma non sapendo ancora i redditi,l’avvocato ci ha chiesto 500 euro per pratiche e interrogazione..ho altri 2 figli minorenni a carico.
Se poi rientro nella soglia,i 500 euro che fine fanno?
Grazie mille.
Timea
Salve Timea,
non è prevista una rifusione di quanto pagato, salvo che l’acconto sia stao dato illecitamente. La domanda di ammissione infatti retroagisce al momento del deposito e quindi non serve pagare alcunchè, semmai si paga in caso di rifiuto..
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
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Cordialità.
Alessio
Staff
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Buongiorno,
trovo ingiusto che non si tenga conto del reddito Isee che è attorno ai 4000 euro. Io ho un reddito CUD attorno ai 14 mila euro lordi, che si riducono a circa 940 euro netti. A causa dell’affitto e della rata della macchina (indispensabile) i contanti effettivi di cui dispongo mensilmente per vivere (ho una bambina di un anno e mezzo) sono circa 380 euro. Io sono pertanto impossibilitato a chiedere la separazione e il divorzio perchè la legge mi considera in grado di pagare un avvocato. Ma con quali soldi???
GrZIE.
IGNAZIO
Salve IGNAZIO,
la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato può esssere svolta in presenza dei requisiti reddituali che sono computati sul reddito imponibile ai sensi del’art. 76 del dpr 115/2002.
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
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Cordialità.
Alessio
Staff
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Salve staff,
oggi ho fatto l ultima dichiarazione 730, ma mi risulta un reddito di 19000 euro; siamo quattro persone a casa quindi il limite da € 11.493,82 a 14627.14 , ma comunque non rientro nel patrocinio gratuito.
Essendo che ad oggi non posso proprio permettermi una consulenza legale, essendo disoccupato e percettore di Naspi (circa 700 euro mensili con affitto di 400 ), mi chiedevo come posso fare per procedere a fare istanza di patrocinio.
Ho da presentare una richiesta di gestione della crisi da sovraindebitamento, legge 03/2012, al più presto, in quanto devo fermare le procedure esecutive delle cartelle all’agenzia delle entrate ed ho tempo fino alla fine di aprile. Qualcuno mi può far capire come posso procedere?
Il mio isee è di 8031,38
Grazie mille.
Giuseppe
Salve.
Mio marito ha avviato una causa tramite sindacati contro un lavoro nero, ma siccome è deluso dell’avvocato del sindacato, ora vorrebbe fare la revoca e sostituirlo con uno del patrocinio gratuito.
A questo punto non sappiamo se il suo cud del anno precedente verra sommato anche con il cud della liquidazione che gli e stata liquidata anno scorso di 8 anni fa tramite inps.
Vorrei dire che aveva due cud anno scorso, uno di lavoro e un’altro della liquidazione appunto presa dopo 8 anni tramite inps.
Non so se mi sono spiegata.
Potrebbe usufruire del patrocinio gratuito? Si conterà anche il cud della liquidazione?
Grazie
Viera
Salve Viera,
l’ammissione al patrocinio a spese dello stato si ha quando sussistono i requisiti reddituali. Il reddito di suo marito deve computare anche quanto percepito dal fondo di garanzia.
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
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Se poi cerchi un avvocato abilitato puoi contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell’elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
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Salve Giuseppe,
l’ammissione al patrocinio a spese dello stato si ha quando sussistono i requisiti reddituali.
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
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Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Se poi cerchi un avvocato abilitato puoi contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell’elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
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Non a residenza in casa mia la mia moglie. . Non siamo separate divorziate. Posso aggiungere su reddito per Usufrire patronocino gratuito? ??..
Salve ANDREIA ,
l’ammissione al patrocinio a spese dello stato si ha quando sussistono i requisiti reddituali, veda anche QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
A titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nel del tetto reddituale per l’ammissione computi queste voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Se poi cerca un avvocato abilitato può contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell’elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
Salve Staff,
posso accedere al patrocinio gratuito se ho la residenza con una persona che ha reddito.
Io non ho reddito.
Sandro.
Salve Sandro,
il limite di di reddito riguarda il nucleo dei conviventi. Ovviamente l’ammissione al patrocinio a spese dello stato si ha quando sussistono i requisiti reddituali sommando tutti i redditi di tutti i conviventi, e non conta il patrimonio se non per come possa essere indicativo di redditi non censiti (il C/C – libretto postale quindi non vale): veda anche QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
A titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nel del tetto reddituale per l’ammissione computi queste voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Se poi cerca un avvocato abilitato può contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell’elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
BUongiorno,
vorrei sapere come calcolare il reddito catastale per la l’istanza di gratuito patrocinio in assenza di dichiarazione dei redditi?
Grazie
La rendita catastale dei beni immobili viene sempre calcolata moltiplicando la consistenza catastale per la tariffa d’estimo. Come dicevamo poco sopra, tale valore è molto importante perché permette di ottenere il valore catastale, ovvero quell’unità numerica che permette di calcolare le imposte.
Ed eccoci quindi arrivati al calcolo del valore catastale. Questo è facilmente ricavabile moltiplicando la rendita catastale per un dato coefficiente di rivalutazione, che per gli immobili appartenenti al gruppo A, C, D, E risulta essere pari al 5%, mentre per gli immobili di categoria B è pari al 40%. Il valore, così com’è stato ottenuto, va poi moltiplicato per un ulteriore coefficiente variabile sempre in base alla categoria di appartenenza dell’immobile. Nella pratica si tratta di:
110 per la prima casa;
120 per i fabbricati appartenenti al gruppo A o C;
168 per i fabbricati in categoria B;
60 per i beni immobili nel gruppo A/10 e D;
40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E;
112,50 per i terreni non edificabili.
Buongiorno,
come reddito percepito nel 2021 sicuramente entro nei limiti del gratuito patrocinio.
1. mi sorge un dubbio: ho una polizza vita a nome mia superiore a 15.000 ventennale stipulata e alimentata nei anni scorsi. questo aspetto potrebbe escludermi dal gratuito patrocinio?
2. se l’omologa della separazione è arrivata a marzo 2022 e la data dell’istanza della separazione è stata a dicembre 2021, che redditi vengono considerati? 2020, 2021 oppure 2022?
grazie mille, daniela
Salve Daniela,
non vi è rilevanza del patrimoniom na dei soli redditi, salvo che il patrimonio palesi l’esistenza di redditi occulti.
Il riferimento per la liquidazione è il reddito del periodo di pendenza del processo, ovvero nel suo caso 21/22.
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST
Buonasera
Il mio avvocato mi ha comunicato che per rientrare nel patrocinio gratuito devo rientrare in un determinato reddito, composto da :
Reddito percepito rendita catastale della proprieta immobiliare valore della macchina di proprieta e valore del motociclo sempre di proprieta . È corretta composizione delle voci ?
Io sapevo che rientravano solo il reddito e la rendita della casa di propieta
Grazie
I
Salve FABIO,
l’ammissione al patrocinio a spese dello stato si ha quando sussistono i requisiti reddituali, veda anche QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE AL GRATUITO PATROCINIO”.
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A titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nel del tetto reddituale per l’ammissione computi queste voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Se poi cerca un avvocato abilitato può contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell’elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.