COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO CIVILE?
QUI TROVI L’ELENCO DOCUMENTI CHE E’ OPPORTUNO ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL GRATUITO PATROCINIO CIVILE
MA PRIMA DI TUTTO: TI SEI CHIESTO QUALE FORMA DEVE AVERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE?
La domanda può essere redatta in carta semplice senza uso bollo e senza marche.
1) La domanda deve essere depositata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e spesso viene richiesto, a fini di praticità dell’esame, che essa venga redatta sull’apposito modulo fornito dal medesimo Consiglio dell’Ordine, compilato in ogni sua parte e recante la sottoscrizione del richiedente e l’autentica dell’Avvocato incaricato.
2) La domanda, unitamente ai relativi documenti allegati, viene richiesta in triplice copia, ma l’eventuale fotocopia può essere realizzata anche presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
3) La data della domanda coincide sempre con quella del deposito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
ECCO I DOCUMENTI DA ALLEGARE
A. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente.
B. Documentazione reddituale (CUD) del richiedente relativa all’anno di imposta antecedente a quello di presentazione della domanda o, se disponibile, relativa all’anno in corso.
IN ALTERNATIVA
Ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. c) del DPR 30.5.2002 n. 115 come modificato dalla Legge 24.2.2005 n. 25, i CITTADINI ITALIANI E DI STATI COMUNITARI possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76 del medesimo DPR).
C. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea dovrà allegare alla domanda una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto indicato nella domanda medesima (Art. 79 comma 2 DPR 30.5.2002 n. 115 come modificato dalla Legge 24.2.2005 n. 25).
D. Documentazione relativa alla domanda giudiziale da proporre, e precisamente:
DOCUMENTI PER LE SEPARAZIONI ED I DIVORZI
a) Fotocopia del certificato di residenza e stato di famiglia (aggiornato) del richiedente;
b) fotocopia dell’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
c) fotocopia atti giudizio di separazione (solo per giudizi di divorzio);
d) nominativo dell’altro coniuge e indicazione dell’attuale residenza del medesimo ovvero dell’ultima residenza coniugale al fine di determinare la competenza territoriale del Tribunale e, conseguentemente, quella del Consiglio dell’Ordine che dovrà deliberare in ordine alla domanda.
DOCUMENTI PER IL RECUPERO CREDITI
a) Fotocopia delle fatture non pagate ed eventuale sollecito di pagamento a firma del legale.
DOCUMENTI PER ORDINI DI PROTEZIONE EX ART. 342 BIS E SS C.C.
a) Fotocopia della diffida inviata dall’avvocato e copia della eventuale querela proposta.
DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
a) Fotocopia della documentazione attestanti i danni materiali subiti dal richiedente,
b) Fotocopia della documentazione medica attestante le lesioni subite dal richiedente,
c) Fotocopia della lettera di richiesta di risarcimento danni inviata dal legale.
DOCUMENTI PER LE CONTROVERSIE INÂ MATERIA LOCATIZIA
a) Fotocopia del contratto di locazione ed eventuali ricevute di pagamento,
b) Fotocopia dell’intimazione di sfratto o ricorso ex art. 447 bis cpc notificata alla parte
DOCUMENTI PER LE ESECUZIONI MOBILIARI – PIGNORAMENTI – PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI
a) Fotocopia del titolo esecutivo e atto di precetto.
b) Visura camerale o certificato di residenza del debitore
c) Documentazione attestante eventuali rapporti di lavoro in essere o di credito facenti capo al debitore (per i pignoramenti presso terzi), ad esempio riferimenti a rapporti bancari del debitore.
DOCUMENTI PER LE CAUSE CIVILI NON COMPRESE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE
E PER LE CAUSE DI LAVORO
a) La documentazione da allegare si intende quella più utile a confermare e dare prova della fondatezza della domanda giudiziale da proporre.
E’ POI SEMPRE OPPORTUNO VERIFICARE E DARE RISCONTRO IN MERITO ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI A DELIBERARE SULLA DOMANDA.
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Associazione Art. 24 Cost.