COME FARSI RISARCIRE CON MONTI LA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?
Il governo Monti non aggiorna il tetto del gratuito patrocinio, ma limita il risarcimento da processi troppo lunghi.
Le novità sono state introdotte alla c.d. Legge Pinto (la Legge n. 89/2001) e valgono per i nuovi ricorsi depositati dopo il 10 ottobre 2012.
Con il decreto sono ora previsti specificatamente i termini di durata massima del processo (civile e penale) che se superati fanno nascere il diritto all’equa riparazione (ma con una riduzione ed una cristallizzazione di quanto la giurisprudenza già usava di prassi).
Si passa da un criterio giurisprudenziale ad uno normativo definendo una volta per tutte le fasi di durata massima del processo. Ma pare che la cittadino non vada davvero meglio.
Resta invece fermo il tetto risarcitorio e quello per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato; aumentano però i costi di avvio della procedura. Vediamolo in dettaglio.
Con il Decreto Sviluppo di Monti è statuito che la durata del processo è irragionevole se:
-Â supera i 3 anni in primo grado;
-Â supera i 2 anni in grado di appello ;
-Â supera 1 anno in Cassazione .
Nel caso di procedimento di esecuzione forzata (ovvero per un pignoramento), la durata del processo è irragionevole se eccede i 3 anni.
Nella fattispecie dei procedimenti concorsuali (fallimento o concordato preventivo), invece, la durata è irragionevole e da luogo a risarcimento se eccede i 6 anni (qui vi è un vantaggio per il cittadino perchè la giurisprudenza prima parlava in linea di massima di 7 anni). Ora però il termine ragionevole è tassativo e si ritiene rispettato se il giudizio è definito in modo irrevocabile entro 6 anni.
La richiesta di risarcimento per la eccessiva durata del processo, equa riparazione, deve essere presentata a pena di decadenza solo entro 6 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che conclude in via definitiva il procedimento, mentre non diventa più esperibile la richiesta risarcitoria in pendenza del procedimento: anche se il processo durasse 20 anni, il cittadino interessato dovrà attendere la sua conclusione e non potrà più presentare domande risarcitorie prima della sua conclusione. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e laproposizione della stessa.
Ora è poi definita per legge la misura dell’indennizzo: l’importo risarcitorio sarà da valutarsi nella fascia tra euro 500 e euro 1.500 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che superi il termine ragionevole di durata del processo. Per completezza si precisa che il risarcimento non può mai superare il valore della causa o a quanto effettivamente accertato dal Giudice come valore del diritto oggetto del processo medesimo.
Con il Decreto Sviluppo si prevedono poi alcune limitazioni all’indennizzo per eccessiva del processo.
Non è dovuto alcun risarcimento ex legge Pinto quando:
Fino a qui si tratta di variazioni che riguardano i requisiti oggettivi per richiedere il risarcimento e la sua entità . Poco varia per il cittadino se non per l’introduzione di elementi rigidi che impediranno al Giudice di derogare in casi particolari al tetto risarcitorio. Purtroppo diversamente è da dirsi per quello che è poi stato variato nel procedimento per ottenere il risarcimento.
Ora:
Quanto alle comunicazioni e notificazioni, il Decreto sviluppo prevede la necessità di notificare la copia autentica del ricorso e del decreto di accoglimento alla PA soccombente. Infatti l ricorso. unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, deve essere notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda e’ proposta.
Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.  La notificazione del decreto di accoglimenti  rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
Purtroppo adesso, unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
Da questo ne deriva che ora il cittadino che ha subito il danno da ingiusta durata del processo dovr anche chiedere copia autentica di tutti i sopradetti documenti, non onerando più come prima la P.A. che già li detiene, e così sostenendone personalmente il costo, che potrà anche essere sensibile se la cancelleria non riterrà che la destinazione degli atti per un procedimento fiscalmente esente valga ad evitare l’apposizione di marche per centinaia di euro.
Infine, sono state previste sanzioni processuali per il ricorrente nel caso in cui la domanda di indennizzo sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
Resta invece invariato che “l‘erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili” ovvero nei limiti della cassa sempre più scarsa dei fondi del Ministero di Giustizia, così obbligando gli aventi diritto ad attivarsi in via giudiziale per il recupero di quanto dovutogli dall’erario; magari anche fruendo del patrocinio a spese dello Stato di cui puoi sapere di più con la Guida Breve al Gratuito Patrocinio scaricabile gratis adesso in formato E- book (PDF) cliccando QUI.
Poi, se vuoi scoprire altro sul risarcimento da Legge Pinto con il Patrocinio a spese dello Stato, scarica qui di seguito la Guida Breve predisposta per lo staff di Avvocatogratis.com aggiornata Guida breve al risarcimento ex Legge Pinto con il gratuito patrocinio.
Associazione Art. 24 Cost.