CON LA SCOMPARSA DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA SALTA L’ASSISTENZA CON IL GRATUITO PATROCINIO
La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega della previsione della mediazione obbligatoria travolge anche quanto disposto in materia di gratuito patrocinio nel medesimo procedimento di mediazione per come era disciplinato dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 28 del 2010.
Questo perché, in caso di mediazione obbligatoria, il suo necessario esperimento a condizione di procedibilità della domanda giudiziale rendeva la procedura parte del percorso di accesso alla giustizia e funzionale all’esercizio del diritto di difesa; in ragione di ciò, per i soggetti in possesso dei requisiti reddituali, l’obbligatorietà aveva reso fruibile il patrocinio a spese dello Stato per sostenere le spese della procedura di mediazione medesima.
Infatti il comma 5 dell’art. 17 del Decreto Legislativo che aveva introdotto la Mediazione Obbligatoria prevedeva che:
“5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità , se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.”
Come detto, tale norma è ora travolta dalla decisione di incostituzionalità della obbligatorietà della procedura.
Con la fine della mediazione obbligatoria essa non è quindi più condizione per l’esercizio del diritto previsto all’art. 24 della Carta Costituzionale e, di conseguenza, l’intervento della Corte fa anche tramontare la possibilità di accedere alla mediazione usufruendo del patrocinio a spese dello Stato.
Chi vorrà esperire un tentativo di mediazione per dare tutela ad un proprio diritto dovrà quindi sostenere i costi del percorso conciliativo o rinunciare ad ogni alternativa al percorso giudiziale e dare immediatamente impulso al processo avanti il giudice.
In materia di gratuito patrocinio, residua poi anche un potenziale problema per le procedure già avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale poiché essa produce effetti retroattivi, ovvero fin dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 del 2010, e non si può escludere che, salvo la sentenza in pubblicazione non lo escluda espressamente, gli organismi di mediazione ritengano di dover/poter pretendere il pagamento delle somme dovute da coloro che erano stati ammessi al gratuito patrocinio e non possono più giovarsene.
All’estremo, anche se si confida che resti una tesi solo teorica, gli organismi di mediazione potrebbero persino pretendere il pagamento anche delle spese di mediazione di tutte le procedure obbligatorie già concluse prima della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale.
David Del Santo
Associazione Art. 24 Cost.
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Ovvero: Chi ha soldi può chiedere che sia fatta giustizia, chi non nè ha, se non per sopravvivere, si sottometta alla legge.
Un Grande maestro insegnava: "E' la legge per l'uomo, o l'uomo è stato fatto per la legge?"
Se non ci sarà un'alternativa legittima alla richiesta di giustizia, si vìola la Costituzione.
Passando da un male ad uno peggiore.
Proprio per garantire i più deboli le istituzioni nazionali ed internazionali hanno scelto il patrocinio a spese dello Stato.
Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve però avere un un reddito inferiore a € 10.766,33.
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.