Molto spesso arrivano richieste di informazioni sulla liquidazione delle attività svolte dal’avvocato prima dell’ammissione al gratuito patrocinio, ma dopo la chiusura della fase stragiudiziale.
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In caso di rigetto dell’Ordine Forense ecco un esempio di “Domanda di ammissione diretta al Giudice” redatta a seguito del rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per un processo civile.
Il provvedimento del giudice che liquida il compenso all’avvocato che ha svolto la Sua attività processuale in regime di gratuito patrocinio ha natura decisoria e carattere definitivo. Pertanto è immodificabile. Lo ha statuito la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione (con la sentenza n.13892/2012).