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COME PAGARE IL COMPENSO PER ATTIVITA’ ANTE GRATUITO PATROCINIO

 

CHI PAGA IL LAVORO FATTO DALL’AVVOCATO PRIMA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Compenso dell’Avvocato

Oggi parliamo di una questione che è di interesse pratico – economico. Molto spesso arrivano richieste di informazioni sulla liquidazione delle attività  svolte dal’avvocato prima dell’ammissione al gratuito patrocinio, ma dopo la chiusura della fase stragiudiziale.

In altre parole, per molti è importante capire se, per l’attività  svolta anteriormente alla data di ammissione al beneficio, l’avvocato possa chiedere il relativo compenso direttamente al cliente senza incorrere nell’infrazione disciplinare di cui all’art. 11 del Codice Deontologico.

Sul punto è interessante il parere emesso dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone che precisa il caso in cui non si applica l’art. 85 del T.U.S.G. (divieto di percepire compensi o rimborsi), che dispone come il difensore della persona ammessa a patrocinio a spese dello Stato non possa chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal predetto Testo Unico, che ogni patto contrario è nullo, e che la violazione di detto divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Il Consiglio ha qui ritenuto che l’Avvocato, il quale abbia prestato la propria attività  professionale in fase non strettamente stragiudiziale, ma in tempo antecedente al giudiziale provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, abbia diritto, in virtù dei principi e delle norme afferenti al contratto di prestazione d’opera professionale, a essere compensato dal Cliente per l’attività  svolta e che la richiesta di compenso e la percezione dello stesso da parte del Cliente medesimo non costituisce, pertanto, illecito disciplinare.

Si esclude comunque la possibilità  di chiedere l’onorario per la predisposizione dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (atto non certo di natura processuale). Si precisa ed evidenzia infine che l’Avvocato, anche nelle richieste di compenso proposte direttamente al cliente, applicherà  con massimo scrupolo e rigore i criteri di determinazione degli onorari, così come fissati da quello che allora era la tariffa e oggi non può che essere il DM 55/2013, rispettando gli stessi parametri prescritti per la fase di ammissione al beneficio (leggasi dimezzamento dei valori del compenso).

Avv. Alberto Vigani

Prestazioni antecedenti al provvedimento di ammissione nei procedimenti penali (fase stragiudiziale, fase delle indagini preliminari, fase del giudizio)

Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta dell’iscritta avvocato, la quale, premesso:

  • – di essere stata nominata difensore di fiducia di un imputato in un procedimento penale;
  • – di avere successivamente presentato in nome e per conto del cliente istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Ciò premesso, rilevato che ai sensi dell’art. 109 D.P.R. n. 115/2002 gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, l’iscritta ha chiesto se per l’attività  svolta anteriormente alla data di ammissione al beneficio sia possibile chiedere il relativo compenso direttamente al cliente senza incorrere nell’infrazione disciplinare di cui all’art. 11 del Codice Deontologico.–ooo–Il Consiglio dell’Ordine preliminarmente osserva come l’intera disciplina del patrocinio a spese dello Stato sia ispirata da intenti solidaristici volti ad assicurare una effettiva tutela giurisdizionale, eliminando gli ostacoli di ordine economico che, limitando di fatto l’uguaglianza tra i cittadini, impediscono una piena attuazione della tutela stessa, costituzionalmente garantita. La disciplina ora prevista dagli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di spese di Giustizia), riguarda espressamente il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e riguarda, quindi, i vari aspetti della rilevanza di detto beneficio nell’ambito del procedimento, tra quelli menzionati, che sia stato promosso. All’interno della menzionata normativa, oltre all’espressa previsione per cui l’onorario e le spese del difensore sono liquidati dall’Autorità  Giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82), deve essere menzionata la previsione dell’art. 85 (divieto di percepire compensi o rimborsi), che dispone come il difensore della persona ammessa a patrocinio a spese dello Stato non possa chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal predetto Testo Unico, che ogni patto contrario è nullo, e che la violazione di detto divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.Ciò valga, ovviamente, nel caso di richieste proposte direttamente al cliente, di compensi per l’attività svolta successivamente al provvedimento di ammissione, che costituirebbero, in aggiunta alle richieste conseguenti all’ammissione stessa, un’illegittima duplicazione del compenso, in palese violazione di legge, con conseguente integrazione dell’evidenziata, grave infrazione disciplinare.La normativa, per altro verso, nulla dispone in ordine all’attività professionale esperita antecedentemente al provvedimento di ammissione.

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    Il Consiglio ha già  espresso un parere in ordine all’attività stragiudiziale che l’Avvocato renda in favore di persona che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, attività esperibile, ovviamente, anche nel campo dei procedimenti penali (si pensi, ad esempio, alla redazione di un atto di denuncia querela o all’attività finalizzata alla composizione transattiva prodromica alla remissione della querela stessa).

    Si è scritto come la mancata previsione, con espresso riferimento all’attività  stragiudiziale, si differenzi dalla più recente disciplina di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 2005 n. 116 (Attuazione della Direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla Giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso al definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie), la quale, nell’ambito delle controversie transfrontaliere, espressamente stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato garantisce anche “la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un’azione legale.

    Atteso tale rilievo, il Consiglio ha ritenuto che l’Avvocato, il quale abbia prestato la propria attività  professionale stragiudiziale in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (attività  esperibile, come detto, anche nel campo del diritto penale), abbia diritto, in virtù dei principi e delle norme afferenti al contratto di prestazione d’opera professionale, a essere compensato dal Cliente per l’attività  svolta e che la richiesta di compenso e la percezione dello stesso da parte del Cliente medesimo non costituisce, pertanto, illecito disciplinare.

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    Cò premesso, non si ravvisano apprezzabili ragioni per discostarsi dal richiamato, espresso principio, per quanto attiene all’attività  svolta in fase non strettamente stragiudiziale, ma in tempo antecedente al giudiziale provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (la stessa fase stragiudiziale, per sua natura, spesso è antecedente a tale provvedimento); conseguentemente, l’Avvocato avrà diritto di chiedere il compenso professionale per l’attività svolta direttamente al cliente.

    Anche nel campo dei procedimenti penali, infatti (sia in fase stragiudiziale, che nella fase delle indagini preliminari e nella fase processuale), il cliente nomina un professionista fiduciario, ovvero accetta il difensore d’ufficio assegnatogli, con ciò integrando una fattispecie negoziale regolata dai principi che disciplinano il contratto di prestazione d’opera professionale.

    Considerata la peculiarità  della disciplina processuale penale, però (ad esempio, l’indagato, e successivamente l’imputato, viene reso edotto, fin dal primo atto di cui è destinatario, della possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in presenza di determinati parametri reddituali), l’Avvocato avrà comunque cura di rendere edotto il cliente meno attento al contenuto complesso degli atti che vengono notificati, del diritto di accedere al beneficio a determinate condizioni, impegnandosi diligentemente nell’esperimento dell’attività, sostanzialmente autocertificativa, finalizzata ad ottenere il provvedimento giudiziale di ammissione; la richiesta, infatti, può essere fatta in qualunque stato e grado del procedimento, anche con mera dichiarazione a verbale e contestuale richiesta di termine per eventuali integrazioni che il giudicante può sempre richiedere.

    Escludendo la possibilità di chiedere l’onorario per la predisposizione dell’istanza (atto non certo di natura processuale), l’Avvocato, anche nelle richieste di compenso proposte direttamente al cliente, applicherà con massimo scrupolo e rigore i criteri di determinazione degli onorari, così come fissati dalla Tariffa Professionale, rispettando gli stessi parametri prescritti per la fase di ammissione al beneficio.

Alessio Alberti:
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