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ISTANZA DIRETTA AL GIUDICE PER AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO CIVILE

COME FARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GIUDICE COMPETENTE DOPO IL DINIEGO DELL’ORDINE FORENSE? ECCO UN ESEMPIO!

Domanda di gratuito patrocinio

Nelle procedure di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i processi civili è competente l’Ordine degli Avvocati del Foro dove si radicherà  il contenzioso.

Questi dovrà  valutare la sussistenza dei requisiti reddituali e la fondatezza della domanda o delle ragioni che portano a costituirsi nel giudizio.

Talvolta la domanda non viene accolta perchè l’organo che decide non ritiene sussistenti uno o più requisiti di legge. In tale frangente l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto (salvo che per le magistrature superiori, dove si può anche fare riferimento per depositare l’istanza al Giudice che ha emesso il provvedimento).

Poichè la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio può anche essere presentata personalmente dalla parte senza il supporto tecnico di un avvocato, che per l’assistenza processuale può anche essere incaricato successivamente, accade sovente che il diniego precipiti nel panico il cittadino richiedente che non sa più che pesci pigliare. Invero, la competenza tecnica utile a scrivere quello che di fatto è un atto di appello contro il diniego è quasi sempre al di là  delle capacità  della persona normale e la sua mancanza rende difficoltosa una reazione tempestiva con ogni difficoltà conseguente. Chiaramente ci è possono essere delle eccezioni che però confermano le complessità  rinvenibili di regola.

Per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione un esempio corretto e ben predisposto di “Domanda di ammissione diretta al Giudice” redatta a seguito del rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per un processo civile.

David Del Santo

ISTANZA GIUDIZIALE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELO STATO

Illustrissimo Giudice

dott. Romolo Romani

CORTE D’APPELLO DI ROMA

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

IN MATERIA CIVILE

(decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002)

Il sottoscritto Tizio Tiziani, nato a Venezia il 6 febbraio 1969 ed ivi residente in via Verdi, 16, codice fiscale _____________________,

premesso

– che il 30 agosto 2012 il sottoscritto ha presentato un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ROMA per un ricorso alla Corte suprema di Cassazione;

– che il 3 ottobre 2012, con delibera che è stata consegnata al sottoscritto solamente il 12 novembre 2012, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha rigettato l’istanza non sussistendo, a suo avviso, le condizioni di reddito per essere ammessi e sbagliando, fra l’altro, l’oggetto della causa per cui era stata chiesta l’ammissione (vedasi copia istanza e delibera allegati);

ritenuto

ai sensi dell’art. 126 (L) e 93 (L) del d.P.R. n. 115/2002 e della giurisprudenza di legittimità  (per esempio, recente sentenza Cass. n. 2209/2012), di poter riproporre questa istanza al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato,

chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato

per un ricorso straordinario ex art. 111, co. 7 della Costituzione alla Corte suprema di Cassazione

contro l’avvocato Danilo Carnelutti, nato a Venezia il 21 marzo 1960, con studio a Roma in via San Paolo, 3, avverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti del sottoscritto da pronunciata dal Presidente f.f. della Corte d’Appello di Roma, dott. Giuseppe Chiovenda, il 14 aprile 2012 a seguito di un ricorso promosso ex artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942 dall’avv. Danilo Carnelutti ed iscritta al R.G. n. 000/2011 della V.G., ordinanza che è stata pronunciata senza che il sottoscritto fosse correttamente notificato del ricorso con quindi palese violazione del principio del contradditorio.

Il ricorso del Carnelutti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è stato, infatti, notificato al sottoscritto il 10 ottobre 2011, quando invece il Presidente della III sezione civile della Corte d’Appello di Roma aveva decretato che gli dovesse venire notificato entro il 30 ottobre 2011. Considerato, poi, che è stato concesso termine alla parte reclamata di depositare memorie difensive fino al 14 ottobre 2011, restavano solo 4 giorni di tempo, termine assolutamente insufficiente per metter su qualsiasi impianto difensivo. Non essendo poi stato disposto il rinnovo della notifica, il sottoscritto non è stato presente in tutte le successive udienze della causa, delle quali egli non poteva essere a conoscenza.

Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità  di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

dichiara

che il sottoscritto è parte di un nucleo familiare composto anche da:

– Liberia Liberi, nata a Roma il 2 novembre 1969, residente a Roma in via Verdi, 11, codice fiscale ___________________;

– Remo Romani , nato a Roma il 2 aprile 1993, residente a Roma in via Verdi, 11, codice fiscale ____________;

– Tarquinio Romani, nato a Roma il 23 aprile 1999, residente Roma in via Verdi, 11, codice fiscale _____________________;

– che il reddito imponibile del sottoscritto nell’anno 2011 è composto solamente da rendite catastali pari a € 1.195,26, di cui € 1.194,75 relativa all’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e € 0,51 relativa ad un altro immobile, di cui si allega l’elenco, e che quindi non è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi;

– che il sottoscritto nell’anno 2011 ha percepito assegno sociale nella misura di € 7.850,18, di cui si allega la copia del certificato di pensione dell’INPS;

– che l’unico altro componente familiare che nell’anno 2011 ha percepito reddito imponibile è Liberia Liberi, nella misura di € 2.653,00, di cui si allega la copia della dichiarazione dei redditi.

Ciò dichiarato, il sottoscritto ritiene, però, di dover porre attenzione su una questione che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pare non abbia ben compreso.

Ai sensi dell’art. 76 (L), co. 3 del d.P.R. n. 115/2002, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, bisogna considerare nella somma dei redditi del sottoscritto anche l’assegno sociale, come se fosse un reddito imponibile, arrivando così ad un reddito lordo del sottoscritto di € 9.045,44. Di questi 9.045,44 euro, però, 1.195,26 sono reddito catastale dell’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze, reddito che nelle dichiarazioni dei redditi è deducibile in base all’art. 10, co. 3-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Ne deriva che la somma dei redditi del sottoscritto al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR, in una ipotetica dichiarazione dei redditi, in cui si includesse come reddito, con le rendite catastali, anche l’assegno sociale, è di € 7.850,69 (chiaramente il contribuente non metterà  mai l’assegno sociale nella dichiarazione dei redditi, essendo l’assegno esente da imposta, ma dobbiamo fare questo ragionamento e considerare l’assegno come reddito imponibile ai fini dell’ammissione al patrocinio dello Stato).

E’ quest’ultima cifra il reddito del sottoscritto ai fini dell’ammissione al patrocinio dello Stato.

Si può trovare conferma di ciò anche leggendo attentamente la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 21 gennaio 2008 dove è detto chiaramente che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002; il reddito definito dall’art. 3 del TUIR il reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10.

Appare anche logico che l’integrazione degli altri redditi indicati nell’art. 76 (L), co. 3 del d.P.R. n. 115/2002 debba essere fatta prima di dedurre gli oneri deducibili poichè, se no, si andrebbe a discriminare coloro che hanno un reddito non sottoposto ad imposta e dichiarazione dei redditi, come l’assegno sociale, i quali non riuscirebbero a dedurre gli oneri deducibili, rispetto a coloro che hanno quello stesso reddito, nella stessa misura, ma sottoposto ad imposta e dichiarazione dei redditi, i quali riuscirebbero, invece, a dedurre gli oneri deducibili.

Tutto ciò dichiarato e premesso, ai fini dell’ammissione al patrocinio dello Stato, la somma complessiva dei redditi di tutto il nucleo familiare è pari € 10.503,69 e, quindi, inferiore al limite di € 10.776,33.

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 giorni ogni anno dal termine di presentazione di questa istanza, fino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni di reddito che dovessero intervenire, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Questa istanza vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, co. 1, lett. o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il sottoscritto, per la presente procedura, elegge domicilio presso la propria residenza e chiede che le comunicazioni, per motivi di rapidità , siano notificate anche a mezzo telefax al n. 06/000000.

Si chiede che la presente istanza sia cortesemente definita con una certa urgenza, in quanto il ricorso, già  notificato il 5 novembre 2012, deve essere iscritto nel ruolo della Corte di Cassazione entro qualche giorno, per cui è necessario avere a disposizione il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che non è stato possibile richiedere prima grazie all’inerzia del Consiglio dellâ’Ordine degli Avvocati a preparare la delibera.

Si allegano i seguenti documenti:

1) copia di un documento di identità  e del codice fiscale di Tizio Tiziani;

2) elenco degli immobili con rendite catastali di proprietà  di Tizio Tiziani;

3) copia certificato di pensione per l’anno 2011 dell’INPS di Tizio Tiziani;

4) copia dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 di Liberia Liberi;

5) copia ricorso ex artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942 con decreto del Presidente della III sezione civile della Corte d’Appello di Roma notificato dal Carnelutti, copia della busta del ricorso (dove si vedono i timbri postali, in particolare quello del 17 novembre 2011, data dell’effettivo ritiro), tracciatura (si vede che era ancora in giacenza il 3 novembre 2011), comunicazione di avvenuto deposito (30 settembre 2011);

6) copia ordinanza di ingiunzione della Corte d’Appello di Roma impugnata;

7) risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 21 gennaio 2008;

8) copia istanza presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

9) copia delibera di rigetto dell’istanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

10) copia ricorso in Cassazione contro il Carnelutti notificato.

Venezia, 17 ottobre 2012

(Tizio Tiziani)

Alessio Alberti:

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