GLI ONORARI DEL GRATUITO PATROCINIO RESTANO RIDOTTI ALLA META’.
Nel patrocinio a spese dello Stato un avvocato è pagato la metà. Sembra difficile da comprendere, ma è così.
Bersani forse aveva pensato a cambiare questa realtà, ma la Cassazione ha detto di NO!
Una norma successiva al TU 115/2002 aveva parlato di onorari senza il dimezzamento.
Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186) aveva previsto all’art. 2, comma 2, che gli onorari del gratuito patrocinio fossero liquidati solo sulla base della tariffa professionale.
Appunto, senza essere dimezzati.
Ecco il testo della norma.
Art. 2 – Comma 2
Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
Partendo da qui si era ritenuto potesse esserci uno spazio per sostenere che fosse stato superato quanto statuito nel 2002, ovvero che la nuova norma avesse comportato un’abrogazione implicita dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Ecco la norma:
ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta’.
Le due norme erano state lette come incompatibilie quinsi si era ritenuto che la seconda fosse abrogativa della prima, così permettendo la liquidazione degli onorari forensi per intero, cioè senza dimezzarli.
La Corte di Cassazione, a maggio 2013, non accetta questa lettura e da ampia e definitiva negazione alla parificazione degli onorari del gratuito patrocinio a quelli in regime di assistenza forense ordinaria.
La Suprema Corte afferma che: <<l’indicazione della “tariffa professionale” quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale (Corte cost., ordinanza n. 270 del 2012)>>.
Insomma, una norma successiva che parla di liquidazione degli onorari dell’avvocato usando quale base la sola tariffa professionale non è ostacolata da una norma precedente che afferma che gli onorari devono essere ridotti della metà; questo perchè le due norme sarebbero equiordinate e non contradditorie. La statuizione solleva qualche perplessità e non pare dare risposta ultima alla questione.
Tutto questo è stato poi definito dalla abrogazione del tariffario 2004 e dalla definizione dei parametri per la liquidazione delle parcelle giudiziali con il DM 140/2012 che, all’art. 9, ribadisce il dimezzamento dei compensi. Ecco il testo dell’art. 9:
Art. 9
Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio1. Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo’ essere ridotto fino alla meta’. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta’ anche in materia penale.
Di seguito la sentenza 10239/2013 nel suo testo integrale .
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 marzo – 2 maggio 2013, n. 10239 Presidente Oddo – Relatore Giusti
Svolgimento del processo
L’Avv. A.G. ha impugnato, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il decreto con il quale il Tribunale di Roma gli aveva liquidato i compensi spettanti per l’attività professionale prestata in favore di G.A. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento svoltosi davanti allo stesso Tribunale per l’ottenimento dello status di rifugiato.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione e ha liquidato l’importo di Euro 4.065 per onorari ed Euro 1.756 per diritti, importo ridotto della metà ex art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre ad Euro 30 per spese, ed oltre a spese generali, IVA e CPA.
Per la cassazione di questa ordinanza l’Avv. A. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, illustrati con memorie.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato in diritto
1. – Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, che non è parte del giudizio di opposizione nelle controversie relative alla liquidazione dei compensi al difensore per l’opera professionale prestata in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, tale legittimazione spettando al Ministero della giustizia (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516).
2. – Con il primo motivo (omessa pronuncia e conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; in subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione degli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, 36, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.; illegittimità costituzionale degli artt. 82 e/o 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 per violazione degli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 36 Cost.) ci si duole che il Tribunale abbia applicato la riduzione della metà di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza considerare che questa disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006. In via subordinata, il ricorrente dubita della legittimità costituzionale della norma che prevede la dimidiazione dei compensi per le prestazioni professionali forensi rese a persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia civile, in riferimento, tra l’altro, al diverso trattamento riservato alle prestazioni forensi in materia penale.
2.1. – Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili in cui è articolato.
2.1.1. – Va innanzitutto escluso che l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, secondo il quale “il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di … gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”, abbia comportato un’abrogazione implicita dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
Infatti, l’indicazione della “tariffa professionale” quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in
funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale (Corte cost., ordinanza n. 270 del 2012).
2.1.2. – La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, è manifestamente infondata. Ribadendo conclusioni alle quali era già pervenuta con le ordinanze n. 350 del 2005 e n. 201 del 2006, la Corte costituzionale, con la citata ordinanza n. 270 del 2012, ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di costituzionalità dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost..
Le ragioni in base alle quali il giudice delle leggi ha respinto il dubbio di costituzionalità valgono anche in relazione agli ulteriori parametri indicati dal ricorrente nel motivo di censura.
Né può essere accolta la richiesta, avanzata con la seconda memoria illustrativa, di rimessione alla Corte costituzionale del sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost..
Invero, il denunciato criterio di determinazione del compenso spettante al professionista che difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, con la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione del compenso medesimo, tale da condurre ad un risultato si economicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato, e giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell’erario.
3. – Il secondo motivo pone il quesito se, ritenendo di dovere applicare anche alle c.d. spese generali la dimidiazione di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunale abbia o meno violato e falsamente applicato l’art. 130 medesimo e l’art. 14 del d.m. n. 127 del 2004.
3.1. – Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 14 della tariffa professionale, approvata con il d.m. 8 aprile 2004, n. 127, all’avvocato è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.
Poiché l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, i compensi spettanti al difensore sono ridotti della metà, il rimborso forfettario delle spese generali, dovuto al professionista, va calcolato sulla remunerazione a titolo di onorari e di diritti ridotti della metà, e non sull’importo di questi prima della dimidiazione.
4. – Con il terzo motivo il ricorrente censura la mancata condanna delle controparti al rimborso delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al giudizio di opposizione al decreto di pagamento.
4.1. – Il motivo è fondato.
Questa Corte (Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247) ha già statuito che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ.).
Ha pertanto errato l’ordinanza impugnata ad escludere che nel giudizio opposizione possa esservi spazio per la liquidazione delle spese della procedura.
5. – L’ordinanza impugnata è cassata limitatamente al capo relative alle spese processuali del giudizio di opposizione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
Ferme le altre statuizioni contenute nell’ordinanza del Tribunale di Roma, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento della metà delle spese del giudizio di opposizione (sussistendo giustificati motivi, dato il solo parziale accoglimento, per la compensazione della restante parte), spese che si liquidano, nell’intero, in Euro 600, di cui Euro 300 per onorari, Euro 250 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
6. – Sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso, in gran parte infondato, accolto solo in minima parte.
I giustificati motivi di compensazione sussistono anche nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, privo di legittimazione passiva, essendo il ricorso per cassazione anteriore alla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto di giurisprudenza al riguardo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze; rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo; cassa l’ordinanza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese processuali del giudizio di opposizione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al rimborso di 1/2 di dette spese, compensata la restante parte, spese che liquida, nell’intero, in complessivi Euro 600 (di cui Euro 300 per onorari, Euro 250 per diritti ed Euro 50 per esborsi), oltre a spese generali e ad accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
View Comments (1)
Grazie!!