COSA FARE SE L’ORDINE DEGLI AVVOCATI NON TI AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO PER IL RICORSO LEGGE PINTO?
VEDIAMO COME OTTENERE IL GRATUITO PATROCINIO NEL RICORSO PER RISARCIMENTO EX LEGGE PINTO.
Il DPR 115/2002 prevede che il patrocinio a spese dello Stato civile vada autorizzato in via provvisoria all’Ordine degli Avvocati del Foro dove si radicherà il contenzioso. A questo va quindi inoltrata la domanda di ammissione al beneficio per la presentazione del ricorso per il risarcimento da eccessiva durata del processo.
L’ammissione avverrà se saranno ritenuti esistenti i requisiti reddituali e la fondatezza della domanda o delle ragioni che portano a a svolgere la richiesta risarcitoria ex legge Pinto.
Purtroppo può capitare che la domanda non viene accolta poichè il COA non ritiene sussistenti uno o più di tali requisiti. tale decisione non è però definitiva perchè il richiedente può riproporre la domanda di ammissione alla Corte di Appello competente per il merito, che decide con decreto.
Poichè la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio può anche essere presentata personalmente dalla parte senza il supporto tecnico di un avvocato, che per l’assistenza processuale può anche essere incaricato successivamente, accade sovente che il diniego all’ammissione precipiti nel panico il cittadino richiedente che non sa più che pesci pigliare.
Questo accade perchè la competenza tecnica necessaria a scrivere quello che di fatto è un atto di appello contro il diniego del Cosniglio dell’Ordine è quasi sempre al di là delle capacità del normale utente ed il difetto di supporto professionale rende difficoltosa una reazione tempestiva causando il rischio di soccombenza. Chiaramente ci è possono essere delle eccezioni che però confermano le complessità che si verificano di regola.
Per fare fronte a situazioni di questo genere abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione un esempio corretto e ben predisposto di “Domanda di ammissione diretta al Giudice”, ovvero di fatto di appello contro il diniego, redatta a seguito del rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per un processo civile.
ALLA CORTE D’APPELLO DI TRENTO
ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN MATERIA CIVILE
(artt. 78, 79 e 126, co. 3 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)
Il sottoscritto Romolo Romani, nato a Eraclea (Venezia) il 1 gennaio 1990 ed ivi residente in via C. Crispi, 15, codice fiscale 000000000000000 (doc. 1), cittadinanza italiana,
premesso
che il 26 dicembre 2012 il sottoscritto ha presentato un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento per incardinare un ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001 (Legge Pinto) avanti codesta Corte (doc. 2);
che il 3 dicembre 2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento ha rigettato l’istanza non sussistendo, a suo avviso, le condizioni di reddito per essere ammessi (doc. 3);
che il ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001, nel frattempo, il 4 dicembre 2012 è stato depositato presso codesta Corte ed ha assunto numero di R.G.V.G. 886/2012 (doc. 4);
che il 12 dicembre 2012 il suddetto ricorso è stato accolto con decreto depositato il 19 dicembre 2012 (doc. 4);ritenuto
di poter riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126, co. 3 del d.P.R. n. 115/2002, inviandola a mezzo raccomandata, ai sensi dell’art. 93, co. 1 del d.P.R. n. 115/2002;
che gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono decorrere dalla data di presentazione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ciò dal 26 dicembre 2012 (Cassazione, II sezione civile, sentenza n. 24729/2011);
che comunque l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase di questo procedimento (art. 75 del d.P.R. n. 115/2002), e quindi anche nella fase esecutiva e di eventuale opposizione, considerato che finora il sottoscritto non è risultato soccombente (art. 120 del d.P.R. n. 115/2002);
chiede
di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
per il ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001 avanti la Corte d’Appello di Trento, con numero di R.G.V.G. 886/2012, promosso dal sottoscritto contro il Ministero della Giustizia, in persona del suo ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato a Trento in largo Porta Nuova, 1, con decorrenza degli effetti a partire dal 26 novembre 2012.
La non manifesta infondatezza del ricorso ora può essere tranquillamente dedotta dal fatto che esso ha già trovato accoglimento. Si allega comunque alla presente istanza copia dell’istanza presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, in cui erano state spiegate le ragioni a fondamento del ricorso (doc. 2), e copia del ricorso promosso con pedissequo decreto di accoglimento del Giudice in forma esecutiva (doc. 4).
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonchè dall’art. 125 del d.P.R. n. 115/2002 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste per l’ottenimento o il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato,
dichiara
che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal sottoscritto all’inizio già generalizzato, da:
Liberia Liberi (convivente more uxorio), nata a Venezia il 8 dicembre 1951, residente a Eraclea in via C. Crispi, 15, codice fiscale 0000000000000000;
Tizio Romani (figlio), nato a Eraclea il 4 marzo 1986, residente a Jesolo in via C. Crispi, 15, codice fiscale 000000000000000;
Tarquinio Romani (figlio), nato a Musile di Piave il 3 marzo 1991, residente a Meolo in via C. Crispi, 15, codice fiscale 00000000000000000;che il suo reddito imponibile nell’anno 2011 è composto solamente da rendite catastali pari a € 1.195,26, di cui € 1.194,75 relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e € 0,51 relativa ad un altro immobile e che quindi non è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi (doc. 5);
che nell’anno 2011 ha percepito assegno sociale nella misura di € 7.850,18 (doc. 6);
che dovendo considerare anche l’assegno sociale come reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalla somma dei redditi totali del sottoscritto deve essere dedotto l’intero ammontare delle rendite catastali dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze, pari a € 1.194,75, essendo deducibile in base all’art. 10 co. 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi e alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 21 gennaio 2008 (doc. 7);
che non è stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
che l’unico altro componente familiare che nell’anno 2011 ha percepito reddito imponibile è Liberia Liberi, nella misura di € 2.653,00 (doc. 8);
che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quindi, la somma complessiva dei redditi di tutto il nucleo familiare è pari € 10.503,69 e, quindi, inferiore al limite di € 10.766,33.
Sul reddito calcolato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento
Il Consiglio dell’Ordine ha calcolato, invece, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito complessivo del nucleo familiare dell’istante pari a € 11.698,44 (doc. 3).
Per pervenire a tale importo il Consiglio ha considerato nei redditi del sottoscritto anche la rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze, pari a € 1.194,75, quando invece questa rendita doveva essere dedotta dal conteggio considerato che:
la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 21 gennaio 2008 (doc. 7) dice chiaramente che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002;
il reddito definito dall’art. 3 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986 con successive modifiche e integrazioni) è il reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10†del TUIR;
l’art. 10 del TUIR, al comma 3-bis dice che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze”;
l’integrazione degli altri redditi indicati nell’art. 76, co. 3 del d.P.R. n. 115/2002 deve essere fatta prima di dedurre gli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR poichè, se no, si andrebbe a discriminare coloro che hanno un reddito non sottoposto ad imposta e dichiarazione dei redditi, come l’assegno sociale, i quali non riuscirebbero a dedurre gli oneri deducibili, rispetto a coloro che hanno quello stesso reddito, nella stessa misura, ma sottoposto ad imposta e dichiarazione dei redditi, i quali riuscirebbero, invece, a dedurre gli oneri deducibili.Il Consiglio dell’Ordine, invece, di tutto questo non ha tenuto conto, nonostante nell’istanza fosse stato spiegato e provato anche da giurisprudenza della Corte d’Appello di Venezia (doc. 9), chiamata a pronunciarsi su un’altra istanza di patrocinio a spese dello Stato del sottoscritto.
Il sottoscritto
si impegna
a comunicare al Giudice procedente entro 30 giorni ogni anno dal termine di presentazione di questa istanza, fino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni di reddito che dovessero intervenire, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’istanza, l’autocertificazione sulla situazione reddituale o economica e la certificazione dell’assenza di condanne per i reati elencati nell’art. 76, co. 4 del d.P.R. n. 115/2002 ai fini della concessione del beneficio viene sottoscritta ai sensi dell’art. 38, co. 3 del d.P.R. n. 445/2000 mediate allegazione di copia fotostatica di carta d’identità n. AO 000000000, rilasciata dal Comune di Jesolo (doc. 1).
Il sottoscritto, per il presente procedimento, elegge domicilio presso la sua residenza e dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo telefax al numero 0421 000000.
Si allegano i seguenti documenti:
1) copia fotostatica della carta d’identità e della tessera sanitaria con codice fiscale di Romolo Romani;
2) copia istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento;
3) copia delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento di rigetto dell’istanza;
4) copia ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001 depositato con pedissequo decreto di accoglimento della Corte d’Appello di Trento in forma esecutiva;
5) elenco degli immobili di proprietà di Romolo Romani con rendite catastali;
6) copia certificato di pensione per l’anno 2011 dell’INPS di Romolo Romani;
7) risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 21 gennaio 2008;
8) copia dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 di Liberia Liberi;
9) copia provvedimento della Corte d’Appello di Venezia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per altro procedimento.
Eraclea, 10 giugno 2013
(Romolo Romani)