A volte le istituzioni di cui abbiamo più bisogno, come la giustizia, sembrano lontane e difficili da comprendere. Il linguaggio del diritto non è fatto per chi vuole risposte semplici alle questioni della vita reale.
Per aiutare a capire a volte non servono i libri per addetti ai lavori, ma bastano alcuni minuti di chiacchierata con chi ha già conoscenza della materia. gli esempi e le risposte alle domande più comuni aiutano a superare l’ostacolo del primo apprendimento. La televisione ha anche questo compito divulgativo.
Ecco perciò la spiegazione dell’Amministratore di Sostegno, con le informazioni per accedere al gratuito patrocinio, a Piave TV in una puntata della trasmissione 20 MINUTI VENETI – dalla parte del Cittadino.
Ce ne parlano, descrivendo gli elementi essenziali, gli Avvocati Alberto Scarpa e Alberto Vigani.
Conduce l’intervista Luca Cadamuro di PiaveTv che puoi trovare qui sulla pagina Facebook di Venti Minuti Veneti.
David Del santo
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Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti; al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre solo applicare una marca da bollo € 27,00.
Può essere richiesto in proprio, salvo per i procedimenti più complessi dove è necessario il patrocinio tecnico di un avvocato. Questo significa che sovente è possibile presentare da soli il ricorso per la nomina di un ADS, ma ciò non è però ammesso ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato o incida sui diritti fondamentali della persona.
Pertanto, ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta (con l’interessato o fra i familiari del medesimo) o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosiddetta ordinaria amministrazione si può procedere senza ausilio di un avvocato, necessario invece in tutti gli altri casi.
In quest’ultimo frangente, qualora si posseggano i requisiti reddituali previsti dalla legge (reddito inferiore a € 10.776,33) si può ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Una volta nominato l’amministratore di sostegno non può percepire un compenso per l’incarico, non è quindi un lavoro per cui ci si può attendere una retribuzione come nel caso del curatore dell’eredità giacente o l’amministratore giudiziale (che gestiscono beni su nomina del tribunale): può però essergli riconosciuto un semplice rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata ed alla sua effettiva entità. Esso non costituisce reddito.
Avv. Alberto Vigani