Il CNF risponde al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, con nota 5 novembre 2013, in merito al parere richiesto con il quesito: “in caso di conferma di una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, come deve comportarsi il collega se assiste una parte già ammessa al gratuito patrocinio”?
Questo in particolare con riferimento alla cancellazione di diritto dall’elenco dei procuratori abilitati dell’avvocato più afflittivamente sanzionato.
David Del Santo
ART. 24 COST.
Il Consiglio Nazionale Forense risponde, quindi, in merito alla questione degli effetti della sanzione disciplinare definitiva sulla prosecuzione dell’attività difensiva del professionista che assista una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La materia è regolata, per quanto in specie rileva, dagli artt. 80 e 81 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (modificato dalla L. 24 febbraio 2005 n. 25): colui che viene ammesso al gratuito patrocinio attinge il difensore dagli appositi elenchi di avvocati istituiti dai Consigli dell’Ordine, nei quali i professionisti interessati sono iscritti a condizione di non avere riportato, nel quinquennio precedente, sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento; l’art. 81, comma 3 del D.P.R. n. 115/2002, inoltre, prescrive la cancellazione di diritto dal su indicato elenco dell’avvocato più afflittivamente sanzionato.
Osserva la Commissione che, nulla espressamente disponendo la legge al riguardo e sempreché la sanzione non implichi l’inibizione, pur temporanea, all’esercizio dell’attività professionale, la definitività della sanzione disciplinare, ipso iure comportante la cancellazione dall’elenco tenuto dal Consiglio territoriale, non pare poter incidere sull’esercizio dello ius postulandi del difensore in favore della parte assistita già ammessa al patrocinio a spese dello Stato; un tale riflesso comporterebbe, infatti, un possibile vulnus alla piena realizzazione del diritto alla difesa della parte privata beneficiata, in contrasto con le finalità di ordine pubblicistico e costituzionalmente orientate della stessa legge. Deve quindi in conclusione ritenersi che i requisiti necessari per l’iscrizione debbano esistere al momento del conferimento del mandato.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 123
Quesito n. 342, COA di Oristano