NEL 2014 AGGIORNATO IL TETTO REDDITUALE PER IL GRATUITO PATROCINIO FINO AL 2012
Con il Decreto 1 aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) il Ministro della Giustizia ha consentito l’adeguamento del limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Il nuovo riferimento reddituale è stato così elevato da euro 10.766,33 ad euro 11.369,24.
Da oggi, quindi, sarà possibile chiedere l’ammissione al beneficio del patrocinio statale se si ha un reddito imponibilà uguale od inferiore ad euro 11.369,24.
Il tetto reddituale è però stato aggiornato solo fino al biennio 2010/2012, ovvero fino al 30 giugno 2012, anche se oramai è decorso un uteriore biennio, essendo trascorso già il 30 giugno 2014.
Restiamo in attesa di leggere i commenti dell’avvocatura sul punto riservandoci, all’esito, di dire la nostra.
Associazione ART. 24 Cost.
Di seguito si riporta per esteso il testo del decreto del ministero.
Decreto 1° aprile 2014 – Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1 aprile 2014
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Ministero della giustiziadi concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Ministero dell’economia e delle finanzeVisto l’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l’art. 77 del citato Testo Unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 2 luglio 2012 dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1º luglio 2008-30 giugno 2010 è stato aggiornato in euro 10.766,33 l’importo fissato dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1º luglio 2010-30 giugno 2012, il predetto limite di reddito fissato in euro 10.766,33;
Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 5,6%;
Decreta
L’importo di euro 10.766,33, indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, è aggiornato in euro 11.369,24.
Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 aprile 2014
Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Simonetta MatoneIl Ragioniere Generale dello Stato
Daniele FrancoRegistrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014
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IL PRIMO AL NON RISPETTATE LA LEGGE E' PROPRIO LO STATO...E' SUFFICENTE SECONDO QUEI LADRONI AVERE 11.300 E ROTTI EURO PER VALUTARE SE UNA PERSONA VIVE IN UNO STATO DI POVERTA'???...NEL REDDITO AL FINE DEL PATROCINIIO GRATUITO NON VENGONO DETRATTI I MUTUI DELLE SECONDE CASE,LA TASSAZIONE ALTISSIMA SUGLI IMMOBILI ..SE UNO HA DEGLI IMMBOBILI AL 50% DI PROPRIETA' CON ALTRA PERSONA CHE QUEST'ULTIMO NON LI VUOL VENDERE NE' AFFITTARE, AL POVERO CRISTO ,COME NEL MIO CASO,RIMANE DAL DOVER PAGARE SOLE LE TASSE , CHE SE SVENDE DELL'ORO PERSONALE,SEMPRE CHE LO ABBIA, PUO' PAGARE UNA PARTE DELLE LE TASSE INOLTRE NON VENGONO DETRATTE AL FINE DEL REDDITO IMPONIBILE, ANZI LA RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI AUMENTA IL REDDITO IMPONIBILE... E' SOLO UNA VERGOGNA ...ESPATRIO DI MASSA.