SE HO UN’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO POSSO AVERE L’ASSISTENZA LEGALE CON IL GRATUITO PATROCINIO?
Il gratuito patrocinio è accessibile solo per le persone o anche per le società e le associazioni?
Se ne parla nella rubrica televisiva “L’avvocato Risponde”: ecco l’intervento dell’avvocato Stefano Ferraro (collaboratore di Art. 24 Cost.) che spiega come e quando è ammissibile l’accesso al beneficio di Stato per gli enti no profit.
La risposta al quesito è positiva solo per il processo civile, ma non per quello penale.
La previsione normativa di cui all’art. 119 del TU sulle spese di giustizia ammette il patrocinio gratuito alle società e alle associazioni non lucrative solo in materia di processo civile, amministrativo, contabile e tributario: come in effetti recita la norma alla rubrica del titolo IVA del DPR 115/2002.
Non si trova invece pari ammissione per enti e persone giuridiche nella parte del TUSG (art. 90 e successivi) che dipone in materia di ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale, nemmeno per i casi di imputati” ex lege n. 231 del 2001.
Diversamente può dirsi solo per la parte offessa: il diritto all’assistenza di una difesa sostenuta dallo stato (il patrocinio a spese dello stato) vale anche per gli enti senza fine di lucro ove questi intendano costituirsi parte civile nei processi penali in cui esercitano l’azione civile a cui sono legittimati.
Pertanto, agli stessi enti no profit non è tuttavia consentito, in quanto manca espressa previsione di legge, accedere al gratuito patrocinio durante la fase delle indagini preliminari: ciò in quanto non è ammessa la costituzione di parte civile fino al momento dell’apertura dell’udienza preliminare.
Qui sotto riportiamo il riferimento normativo che consente alle associazioni di ottenere l’ammissione in presenza dei requisiti di legge e di merito.
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributarioCapo I
Istituzione del patrocinioART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell’apolide)1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide, nonchè ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.