AL CONGRESSO FORENSE A VENEZIA, LA MOZIONE CHE CHIEDE INTERVENTI URGENTI PER IL GRATUITO PATROCINIO E’ STATA LA PIU’ VOTATA; SAI PERCHE’?
Abbiamo sempre creduto che l’effettiva attuazione dell’art. 24 della Costituzione fosse la chiave di volta per ogni corretto rapporto fra il cittadino e la Giustizia, e con esso, per ogni conseguente corretto rapporto fra il cittadino ed il suo difensore. Per questa ragione, al Congresso degli Avvocati Italiani a Venezia abbiamo chiesto a tutti i delegati di pensare per un istante
- alla funzione sociale dell’avvocatura,
- alla sua legittimazione morale ed al ruolo politico che ne discende.
Perché senza di essi la classe forense non può esistere declamando i valori costituzionali che la fondano.
Abbiamo così chiesto a tutti di ricordare che una parte dei cittadini italiani non ha gli strumenti per una difesa degna di tale nome. E questo porta purtroppo a veder disapplicato lo stesso art. 24 della Costituzione ogni qual volta non si provvede a garantire l’accesso alla difesa anche a coloro che non hanno i mezzi reddituali.
Abbiamo parlato quindi di patrocinio a spese dello Stato e della difficoltà a renderlo effettivamente fruibile per quei 13 milioni di contribuenti italiani, con un reddito inferiore ai 15000 euro, che statisticamente sono interessati (almeno nel penale) ad accedere all’assistenza processuale sostenuta dallo Stato.
Per queste ragioni abbiamo invitato gli avvocati a votare, senza se e senza ma, una Mozione per consentire l’effettiva fruibilità del “Patrocinio a spese dello Stato”.
Abbiamo perciò chiesto di:
- votare per l’adeguamento del tetto reddituale almeno ai limiti di legge.
- votare per la precisazione della natura fiscale di detto importo quale reddito imponibile netto dedotti tutti gli oneri deducibili.
- votare per la compensazione dei crediti liquidati per l’attività dell’avvocato in regime di patrocinio a spese dello stato con i crediti fiscali dell’erario vero l’avvocato.
- votare per l’applicazione del doppio binario digitale/cartaceo fino alla completa operatività della fattura elettronica
La mozione, sottoscritta da ben 93 delegati congressuali, è stata accolta da un applauso corale dell’assemblea ed ha visto esprimere parere positivo da ben 285 delegati su circa 310 votanti, con il maggior voto favorevole – sia assoluto che relativo – di questo congresso.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura sarà impegnato a far si che quanto deliberato venga realizzato.
L’avvocatura ha scelto ancora una vola di essere con i cittadini, per i cittadini ed in difesa dei cittadini.
Avv. Alberto Vigani
Questo è il testo integrale della mozione:
XXXII Congresso Nazionale Forense
Venezia, lì 9, 10 e 11 ottobre 2014
Oltre il mercato. La nuova avvocatura per la società del cambiamento
Mozione per consentire l’effettiva fruibilità del patrocinio a spese dello Stato: (1) per l’adeguamento del tetto reddituale, (2) per la precisazione della natura fiscale di detto importo, (3) per la compensazione dei crediti liquidati per l’attività dell’avvocato con i crediti fiscali dell’erario e (4) l’applicazione del doppio binario digitale/cartaceo fino alla completa operatività della fattura elettronica
Mozione presentata da Alberto Vigani, Edoardo Ferraro, Nicola Cavaliere e Federico Cappelletti,
Il XXXII Congresso Nazionale Forense riunitosi a Venezia nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014
premesso
- che l’Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell’Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che, “a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”;
- che la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel “Testo Unico Spese di Giustizia” (DPR 115/2002) negli art. 76 e seguenti;
- che proprio l’art. 77 di tale decreto presidenziale prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni “2 anni” per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
- che il tetto reddituale previsto in origine del DPR 115/2002 era in origine di euro 9.296,22 di imponibile ed è stato aggiornato a € 10.628,16, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008;
- che due anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a € 10.776,28 adeguandolo soltanto all’aggiornamento ISTAT al 30.06.2010;
- che la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di Giustizia con Decreto 1 aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale ad Euro 11.369,24;
- che tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, NON recuperando il biennio già scaduto dal 1 luglio 2012 al giugno 2014 e ciò senza tener conto della ancor maggior perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
- che, pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 26 mesi, pari a oltre 2 anni, dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012 – 30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato a oggi in euro 11.369,24 con riferimento al superato giugno 2012;
- che l’intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40%.
considerato
- che il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere perchè i soggetti richiedenti l’ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l’applicazione delle deduzione di legge e conseguentemente subendo l’aumento nominale del proprio reddito che impedisce l’accesso al beneficio;
- che l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere alla effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che, allo stato, non se lo possono permettere;
- che l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiederebbe che lo stesso DPR 115/2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
- che, inoltre, le difficoltà ad accedere al beneficio di Stato da parte degli aventi diritto ed il cronico ritardo del pagamento dei compensi liquidati in loro favore disincentivano gli avvocati ad iscriversi ed a permanere negli elenchi speciali;
- che, al fine di ottimizzare l’accesso al patrocinio dello Stato e consentire, di conseguenza, ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un maggior numero di avvocati, appare necessario consentire il superamento della lentezza dell’impianto burocratico di erogazione degli importi liquidati agli avvocati attraverso la compensazione dei crediti accertati in sede giudiziale verso l’erario con i crediti del fisco verso i medesimi;
- che, da ultimo, l’introduzione della necessarietà della fattura elettronica per i pagamenti dei compensi liquidati per l’attività svolta in patrocinio a spese dello Stato comporta, almeno fino all’entrata a regime di detta modalità di gestione della contabilità dello Stato, un ulteriore difficoltà tecnica ad ottenere un’erogazione degli stessi in tempi celeri;
- che il rallentamento è dovuto solamente all’odierna impreparazione degli uffici pubblici ad operare in via esclusiva con dette modalità digitali;
- che, la fatturazione elettronica cagionerà, come in effetti sta già cagionando, un ulteriore rallentamento nei pagamenti delle parcelle del patrocinio a spese dello Stato e ciò per un periodo, seppur transitorio, che ad oggi non è nemmeno da ritenersi di brevissimo orizzonte temporale;
- che tali ritardi e disagi sono agevolmente superabili introducendo, per le sole fatture degli avvocati in patrocinio a spese dello Stato, la possibilità di fruire di un sistema di contabilità statale a doppio binario (digitale/cartaceo) fino a che gli uffici all’uopo competenti per i pagamenti siano effettivamente in grado di svolgere dette attività solo con il percorso telematico.
Tutto ciò premesso e considerato
L’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale Forense a Venezia, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del Paese,
dà mandato
al CNF, all’Organo che verrà preposto a dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché
- venga emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l’ammissione adeguandolo ad un limite congruo a quanto sopra indicato od almeno al tetto di legge;
- si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.
- si autorizzi la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell’erario nei confronti degli stessi;
- si autorizzi la fruizione della fatturazione dei compensi per l’attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato anche con il sistema cartaceo fino all’effettivo adeguamento dell’operatività degli uffici giudiziari.
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