IL DIRITTO DI DIFESA NON RIGUARDA SOLO GLI AVVOCATI:
MENO ACCESSO ALLA GIUSTIZIA VUOL DIRE MENO LIBERTÀ.
Torniamo a parlare di ruolo della difesa e di scelte dell’Avvocatura, di proposte per far funzionare la Giustizia e di priorità nella tutela dei diritti di un paese che non vuole abdicare all’essere una democrazia avanzata.
Ogni 2 anni il Congresso Forense diventa la massima assise dell’Avvocatura dove si confrontano le istanze del mondo degli avvocati per fare il punto della situazione: insomma, una verifica della salute del sistema giustizia per come vissuto dai principali protagonisti del rapporto fra cittadini e Stato.
In questa occasione, oggi come prima di oggi, le istanze riflessioni dell’Avvocatura vengono poste al vaglio collettivo attraverso la loro pubblica discussione e la successiva votazione.
Agli esordi dello scorso ottobre 2014, il Congresso Forense si é svolto nella coreografia della meravigliosa Venezia ed ha affrontato più tematiche, strutturali alla professione ed all’impianto giudiziario, discutendo anche i primi passi dell’applicazione della legge forense approvata dopo il precedente congresso di Bari.
Partendo da questa chiave di lettura fra le varie istanze accolte come raccomandazioni dall’assemblea vi è stata la complessa analisi proposta dagli Avvocati delegati dal Foro veneziano: essa parte dalla presa d’atto che la vita forense di tutti i giorni e lo stato della Giustizia in Italia, o forse dovremmo dire la crisi della Giustizia, non possono e non devono MAI farci dimenticare la funzione primaria dell’avvocatura: ovvero il garantire l’effettività della tutela dei diritti del cittadino. Tale ruolo sociale è stato del resto cristallizzato nella stessa legge forense all’art. 2, secondo comma, che così conferma la sacralità della funzione.
La raccomandazione presentata dalla delegazione veneziana vuole far si che l’Avvocatura rivendichi a voce chiara l’essere protagonista nel presidio del sistema giustizia, inteso quale “bene comune” irrinunciabile.
L’avvocato, infatti, è chiamato ogni giorno ad adoperarsi affinché il cittadino possa fruire in concreto del diritto di difesa garantitogli dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché dagli artt. 111 Cost. e 6 della CEDU che affermano l’insopprimibilità del diritto di ogni persona ad un equo processo e all’effettivo accesso alla Giustizia.
L’Avvocatura, in quanto portatrice dell’interesse diffuso all’effettiva tutela di tali diritti, ha anche la responsabilità giuridica e sociale di presidiare gli ambiti che ne garantiscono la fruizione.
Ambiti che involgono il rispetto dei tempi della giustizia, l’esistenza di uffici giudiziari adeguati per organizzazione, livello di diffusione e qualità dei servizi, il contenimento dei costi di accesso alla giustizia e l’effettiva fruibilità del patrocinio a spese dello Stato. Nel processo penale l’Avvocatura deve poi attivarsi per garantire l’effettiva parità delle parti, la terzietà del giudice, la salvaguardia di ogni trattamento disumano nei casi di limitazione della libertà personale (art. 3 CEDU), la segretezza delle comunicazioni fra difensore ed assistito, il contraddittorio fra le parti, un doppio grado di giudizio di merito con divieto di reformatio in peius, il ristoro tempestivo del cittadino in caso di denegata giustizia.
E tutto ciò anche con la legittimazione ad essere, in quanto avvocatura, il soggetto che può dare impulso alla richiesta di intervento dell’ordinamento per eliminare ogni compressione dei diritti fondamentali del cittadino in materia di giustizia.
L’avvocatura, pertanto, al fine di essere fattivo baluardo in tutela dei cittadini, intende anche investire tutti gli organi competenti di ogni iniziativa che sia finalizzata alla revisione del procedimento di formazione dei testi normativi volto al recupero della chiarezza e comprensibilità quale prima garanzia della certezza del diritto, alla creazione di percorsi di formazione congiunta e confronto avvocati/magistrati che favoriscano la circolarità della cultura della giurisdizione, all’attuazione dell’art. 106 comma 3 della Cost., alla revisione dei criteri di accesso alla magistratura onoraria basati sull’indicazione da parte dei COA dei candidati, alla salvaguardia della giurisdizione amministrativa quale strumento di tutela ad alta specializzazione su materie di rilevanza per lo sviluppo economico del paese e, nel processo penale, alla ferma opposizione ad ogni tentativo di compressione dei principi di cui all’art. 111, commi 6 e 7, della Costituzione nonché al rafforzamento di strumenti e tecniche alternative alla giurisdizione.
Di seguito riportiamo il testo integrale della raccomandazione presentata da oltre 70 delegati ed accolta dal XXXII Congresso Forense.
Alberto Vigani
XXXII Congresso Nazionale Forense
Venezia, lì 9, 10 e 11 ottobre 2014
Oltre il mercato. La nuova avvocatura per la società del cambiamentoMozione presentata dai delegati dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Federico Cappelletti, Claudia Morosin, Domenico Piovesana, Fabio Sportelli, Marco Vassallo, Simone Vianello, Alberto Vigani,
Il XXXII Congresso Nazionale Forense riunitosi a Venezia nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014
premesso
- che la riforma dell’ordinamento forense di cui alla Legge 31.12.2012 n° 247, all’art. 2 comma 2, ha espressamente riconosciuto che l’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti;
- che tale norma si pone in attuazione del diritto di difesa garantito al cittadino dall’art. 24 della Costituzione, chiamando a questo compito l’intera Avvocatura;
- che la tutela giurisdizionale, oltre ad essere costituzionalmente garantita, è sancita anche dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
- che il combinato disposto degli artt. 111 Cost. e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo afferma il diritto di ogni persona ad un equo processo, includendo l’accesso effettivo alla Giustizia fra i diritti fondamentali, insopprimibili ed irrinunciabili;
- che l’Avvocatura, in quanto portatrice dell’interesse diffuso all’effettività della tutela dei diritti, é soggetto legittimato ad esserne garante e mandatario nella rappresentanza sia avanti gli Uffici Giudiziari, sia in ogni altra sede, quale interlocutore funzionale e necessario;
- che l’Avvocatura ha quindi la responsabilità giuridica e sociale di assicurare l’effettività della tutela dei diritti attraverso il presidio degli ambiti fondamentali per l’accesso alla giustizia e l’esercizio del diritto di difesa da parte del cittadino, quali:
– il rispetto dei tempi della giustizia in termini di efficienza e qualità, nella garanzia della piena e libera esplicazione del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio;
– l’esistenza di uffici giudiziari idonei per organizzazione, livello di diffusione sul territorio e qualità dei servizi a rispondere alle reali esigenze della collettività;
– il contenimento entro limiti ragionevoli del costo di accesso alla giustizia, allo stato utilizzato con finalità puramente deflattiva, a scapito dell’effettività della tutela dei diritti e dell’attuazione dei valori costituzionali;
– l’effettiva fruibilità del patrocinio a spese dello stato in tutte le sedi, con il costante e tempestivo aggiornamento dei limiti reddituali, ferme restando la necessaria uniformità dei criteri di ammissione al beneficio e la corresponsione del quantum liquidato a favore del difensore in tempi certi e ragionevolmente contenuti;
– la garanzia e l’efficienza dell’accesso telematico alla Giustizia in ogni ambito;
la parità delle parti nel processo penale di fronte ad un giudice veramente terzo ed imparziale;
– la salvaguardia del divieto di tortura e di qualsivoglia trattamento disumano e degradante sanciti dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’esecuzione di ogni forma di limitazione della libertà personale;
– il rispetto nel processo penale dell’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni fra difensore ed assistito, del dibattimento come luogo di formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, del doppio grado di giudizio di merito e del divieto di reformatio in peius nelle impugnazioni;
– il ristoro concreto e tempestivo da parte dello Stato dei danni causati al cittadino a causa di episodi di denegata giustizia;che ogni qualvolta uno dei predetti ambiti fondamentali viene compresso, o comunque limitato, si ha un’effettiva ed inaccettabile violazione dei diritti fondamentali dell’individuo;
considerato
che l’Avvocatura, conformemente alla funzione garantita e richiesta alla professione forense dall’ordinamento, è chiamata ed intende farsi attiva protagonista nel presidio del sistema giustizia, quale “bene comune”, anche attraverso:
- la revisione del procedimento di formazione dei testi normativi finalizzata al recupero di chiarezza e comprensibilità, quale prima garanzia della certezza del diritto, da attuarsi anche mediante forme strutturate di consultazione dell’avvocatura e l’inserimento della medesima negli uffici legislativi ministeriali;
- la creazione di percorsi di formazione congiunta e confronto avvocati/magistrati, volti a favorire la circolaritá della cultura della giurisdizione, l’uniformità dell’interpretazione delle norme e la maggior efficienza del processo;
- l’attuazione dell’art. 106 comma 3 della Costituzione;
- la revisione dei criteri di accesso alla magistratura onoraria basati sull’indicazione da parte dei COA dei candidati in ragione di qualità, attitudinali e competenza;
- la tutela del diritto di credito attraverso l’efficienza delle procedure esecutive, la consultazione diretta da parte dell’avvocatura delle banche dati, previa autorizzazione e la riduzione dei costi ;
- la salvaguardia della giurisdizione amministrativa quale strumento di tutela ad alta specializzazione su materie di rilevanza fondamentale per lo sviluppo economico del paese e garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione;
- il contrasto, nel processo penale, ad ogni attentato ai principi della parità delle parti e della terzietá del giudice, della formazione della prova nel dibattimento, della garanzia del doppio grado del giudizio di merito e del divieto di reformatio in peius;
- la tutela effettiva della garanzia della segretezza nelle comunicazioni fra difensore ed assistito;
- la ferma opposizione ad ogni tentativo di compressione del principio di cui all’art. 111, commi 6 e 7, della Costituzione;
- il rafforzamento in tutte le sedi di strumenti e tecniche, alternative alla giurisdizione, di risoluzione da parte dell’avvocatura dei conflitti interpersonali;
Tutto ciò premesso e considerato
L’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale Forense a Venezia, a tutela dell’interesse dei cittadini e del paese,
dà mandato
al CNF, all’Organismo preposto a dare attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense ed ai COA, ciascuno per le proprie competenze, di porre prontamente in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, per far sì che venga:
assicurata la tutela dei principi di cui alla premessa;
data attuazione alle misure di cui al considerato.