X

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO AVVOCATURA MINISTERO

RIFORME MINIME PER IL GRATUITO PATROCINIO

OUA

Nel corso del 2014 ci sono stati dei colloqui fra Avvocatura e Ministero di giustizia che hanno permesso all’OUA (Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana) di sottoporre al vaglio dei competenti Uffici Governativi le proposte interventi urgenti in risposta alle necessità attuali degli istituti della Difesa d’Ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.

Il percorso è stato coronato con la condivisione con gli Uffici del Ministero dello studio elaborato dalla Commissione all’uopo dedicata presso l’OUA nel corso del biennio precedente.

Il 15 maggio 2014, nel corso di un tavolo organico Ministero Avvocatura, si è addivenuti ad una verifica congiunta dei suggerimenti proposti dalla seconda secondo le linee della commissione OUA rappresentata  dagli Avvocati Maria Grazia Bosco e Vincenzo Luly.

Ovvero:

  • Sul patrocinio a spese dello Stato in fase precontenziosa
  • Sui requisiti di ammissione al beneficio
  • Modulo uniforme per ammissione al patrocinio a spese dello Stato
  • Sulla revoca del beneficio – controlli
  • Sulla procedura di liquidazione dei compensi
  • Finanziamento liquidazione compensi da parte di Cassaforense

L’elaborazione, che è da ritenersi lo stato dell’arte dello studio dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, recepisce per intero quelle che saranno i principi poi recepiti nelle mozioni congressuali dell’ottobre 2014 e diventa la base del lavoro prossimo venturo della Commissione OUA da poco insediata.

Si confida che il Ministero dia alla materia l’attenzione che ci si aspetta dall’aver partecipato fattivamente ad un tavolo con partecipanti di così alto livello.

Di seguito si riporta il testo integrale del documento finale.

Avv. Alberto Vigani




DOCUMENTO PROGRAMMATICO Difesa d’ufficio – Patrocinio a spese dello Stato

In data 15 maggio 2014 si sono riuniti intorno al tavolo convocato

dal Sig. Ministro,

i sigg:

  • dott.ssa Carla Garlatti (Ufficio legislativo Ministero Giustizia)
  • dott. Attilio Mari (Ufficio legislativo Ministero Giustizia)
  • dott. Stefano Miraglia (Ufficio 1° -­‐ Spese di giustizia del Ministero della Giustizia)
  • dott. Carlo Villani (Ufficio 1° -­‐ Spese di giustizia del Ministero della Giustizia)
  • Avv. Nicola Cirillo (CNF)
  • Avv. Roberto Uzzau (Cassaforense)
  • Avv. Maria Grazia Bosco (OUA)
  • Avv. Vincenzo Luly (OUA)
  • Avv. Carmela Parziale (UCPI)
  • Avv. Paola Lovati (UNCM)
  • Avv. Luisella Fanni (AIAF)
  • Avv. Michele Vaira (AIGA)

 

All’esito dell’incontro, e alla luce del dibattito intercorso, dell’analisi dei documenti prodotti dalle  Istituzioni e Associazioni Forensi e del successivo scambio epistolare tra i  rappresentanti dell’Avvocatura, i sottoscritti si permettono di suggerire le seguenti linee di intervento in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato.

 

… omississ..,

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

7. Sul patrocinio a spese dello Stato in fase precontenziosa

È necessario estendere l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato alla consulenza e assistenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale o comunque a una concorde soluzione giudiziale

Riferimenti normativi

-­‐ art. 74 TU spese di giustizia

 

  1. Sui requisiti di ammissione al beneficio

È necessario aumentare in modo significativo il limite di reddito previsto dall’art. 76 TU spese di giustizia, dal momento che l’adeguamento ai parametri ISTAT, nel corso degli anni, non è stato in grado di fotografare la drastica riduzione della capacità d’acquisto delle famiglie.

Si propone, pertanto, un innalzamento della soglia-­‐base ad euro 15.000 (quindicimila) e  dell’aumento, previsto dall’art. 92, ad euro 2.000 (duemila).

È opportuna, altresì, la modifica dell’art. 77 nella parte in cui non prevede l’adeguamento automatico anche della somma prevista dall’art. 92, che eleva i limiti di reddito in base alla composizione del nucleo famigliare ai fini dell’ammissione, nei soli procedimenti penali.

È opportuno, altresì, ripristinare la normativa in materia di determinazione dei compensi previgente alla Legge di stabilità 2014, eliminando la decurtazione di un terzo degli importi delle liquidazioni.

 

Riferimenti normativi

-­‐ art. 76 TU spese di giustizia

-­‐ art. 77 TU spese di giustizia

-­‐ Legge 27.12.2013 n° 147

 

  1. Modulo uniforme per ammissione al patrocinio a spese dello Stato

È necessario, infine, che sia specificato in modo chiaro e preciso quali voci del reddito concorrano a determinare il “cd. reddito imponibile” e quali condizioni patrimoniali possano essere prese in considerazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità della richiesta.

A tal fine, può certamente risultare utile l’adozione di un modello unificato di richiesta di ammissione al patrocinio, mutuato dalla normativa Direttiva 2002-­‐8-­‐EC 27 gennaio 2013 (cfr. allegato n. 4.2 al verbale del 15 maggio 2014).

 

  1. Sulla revoca del beneficio – controlli

L’ammissione al beneficio del patrocinio di persone che non possiedono i requisiti previsti dalla legge, o che dissimulano i redditi reali è certamente un fenomeno da contrastare profondamente.

I controlli svolti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, finalizzati alla verifica

delle sussistenza e della permanenza dei requisiti però, spesso vengono eseguiti molto tempo dopo la fase dell’ammissione, spesso addirittura dopo che il procedimento penale è già terminato.

Per tale motivo, può capitare che un difensore, dopo aver fatto affidamento, in totale buona fede, sulla sussistenza effettiva dei requisiti e sulla veridicità di quanto affermato dal cliente, e sull’impegno da questi assunto di comunicare eventuali variazioni dei requisiti patrimoniali legittimanti il beneficio, subisca gli effetti della revoca dell’ammissione (che attualmente ha effetti ex tunc), perdendo il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta fino a quel momento.

È necessario, pertanto: -­‐ introdurre un termine perentorio per la verifica, da parte dei  competenti Uffici, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’ammissione;

-­‐ prevedere che il difensore della parte ammessa al beneficio, successivamente revocato,  possa ottenere dallo Stato le somme per l’attività svolta fino al provvedimento di revoca, qualora dimostri di aver esperito inutilmente attività finalizzata al recupero coatto del credito nei confronti dell’assistito (analogamente alla disciplina prevista per i difensori di ufficio).

Riferimentinormativi

-­‐ art. 112 TU spese di giustizia

-­‐ art. 98 TU spese di giustizia

 

  1. Sulla procedura di liquidazione dei compensi

Analogamente a quanto già esposto al punto 4 del presente documento (in relazione alla  rocedura di liquidazione dei compensi del difensore di ufficio) è opportuno modificare, negli stessi termini, la procedura di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’art. 82, comma 3, andrebbe modificato nel senso seguente: “Al termine di ogni fase o grado di giudizio, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in occasione dell’ultima attività difensiva prevista (art. 409 e 127 c.p.p. -­‐ 421 c.p.p. – 523 c.p.p.), deposita al giudice nota specifica per l’attività svolta.

Il giudice ha l’obbligo di provvedere alla determinazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sulla richiesta di liquidazione dei compensi, contestualmente alla lettura del decreto che dispone il giudizio o del dispositivo di sentenza (emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p. in udienza preliminare o all’esito del dibattimento), ovvero, in caso di archiviazione del procedimento, contestualmente al deposito dell’ordinanza”.

Il deposito in udienza, unitamente alla lettura del dispositivo, o il deposito del provvedimento di liquidazione contestualmente al provvedimento reso fuori udienza (come nel caso dell’ordinanza di archiviazione) come è evidente, rende superflua la defatigante comunicazione al difensore e alle parti, che è attualmente tra le cause dei ritardi della procedura di liquidazione.

Riferimenti normativi

-­‐ art. 82 TU spese di giustizia

 

  1. Finanziamento liquidazione compensi da parte di Cassaforense.

È opportuno accogliere la proposta di Cassaforense di finanziare in via anticipata il capitolo del bilancio statale destinato al pagamento dei compensi derivanti dalla difesa di ufficio e dal patrocinio per i non abbienti, prevedendo il successivo recupero delle somme anticipate mediante compensazione degli importi mensili trattenuti dalla Cassa quale sostituto d’imposta all’atto della erogazione di stipendi e pensioni.

Roma, 21 maggio 2014

Alessio Alberti:
Related Post