ANCHE IL MOVIMENTO 5 STELLE SOSTIENE IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La difesa dei non abbienti è un problema che riguarda tutti i cittadini: l’accesso alla giustizia è, infatti, un diritto che non può e non deve trovare alcun impedimento in ragione dei diversi mezzi economici in dotazione ai cittadini.
Un diritto di tutti in nome di una giustizia che deve essere uguale di fronte a tutti.
Proprio per questa ragione anche il Movimento 5 Stelle, noto per la sua attenzione ai diritti degli italiani, non poteva ignorare una presa di posizione sulla necessità di dare piena attuazione al dettato costituzionale dell’Art. 24:
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
In coerenza a queste necessità vi è stato un intervento in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati da parte degli onorevoli 5 Stelle COLLETTI, BUSINAROLO, TURCO e AGOSTINELLI che hanno chiesto al Governo di adottare tutte le iniziative utili per rimuovere ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l’esercizio del proprio diritto alla giustizia, attraverso l’effettiva fruibilità del “Patrocinio a spese dello Stato”.
Di questo gli siamo grati e ne diamo pubblica menzione.
Avanti tutta.
Per dare diffusione all’attività di ogni forza che si spende a favore della divulgazione della conoscenza dell’istituto del “gratuito patrocinio”, della sua tutela e della sua effettiva applicazione, ci pare utile riportare l’intervento dei deputati pentastellati e garantirne la miglior conoscibilità.
Ne offriamo di seguito il testo integrale.
David Del Santo
Associazione ART. 24 COST.
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA
CAMERA DEI DEPUTATI 03/06/20141847306060
- COLLETTI ANDREA – MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2014305602
- BUSINAROLO FRANCESCA – MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014305614
- TURCO TANCREDI – MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014305782
- AGOSTINELLI DONATELLA – MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
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II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) – Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00289 presentata dal deputato COLLETTI Andrea
Giovedì 6 marzo 2014, seduta n. 184
La II Commissione, premesso che:
- allo scopo di attuare l’articolo 24 della Costituzione e garantire l’accesso al diritto di difesa anche a coloro che hanno un’incapacità reddituale, il nostro ordinamento giuridico ha previsto il patrocinio a spese dello Stato; uno strumento specifico attraverso il quale l’onorario dell’avvocato necessario per farsi assistere in un processo viene corrisposto dallo Stato;
per usufruirne occorre avere un reddito inferiore ad euro 10.766,33 [oggi aumentato a 111.369,24] annui, limite che aumenta, nei soli procedimenti penali, di, euro 1.032,91 per ogni membro della famiglia dell’istante. Il reddito è quello imponibile ai fini dell’imposta IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia dell’istante: al reddito dell’istante viene quindi sommato quello dei familiari conviventi. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia dell’istante: al reddito dell’istante viene quindi sommato quello dei familiari conviventi;ci sono al riguardo delle eccezioni:
- in caso di separazione, divorzio, affido di figli minori o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4 dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi»;
- in altre situazioni si può avere accesso al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito, ad esempio ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;
- infine, ci sono i casi in cui anche se si ha reddito inferiore al tetto, comunque non si può chiedere, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo;
- le voci e le procedure di spesa dei procedimenti giudiziari, nonché il patrocinio legale a spese dello Stato trovano la loro compiuta disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 2002), recante il testo unico in materia di spese di giustizia;
- per gli onorari di avvocato in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria è in vigore la legge 13 giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli onorari per le singole prestazioni giudiziali sono liquidati in base alla tariffa approvata con decreto ministeriale 1994, n. 585;
- una giustizia consapevole dovrebbe però realizzare anche un accesso consapevole al servizio, innanzitutto informando il cittadino della possibilità di usufruire di un beneficio – qual è appunto il gratuito patrocinio – che è stato istituito appositamente per liberare i soggetti più deboli dall’incombenza economica del giudizio;
spesso emerge invece uno scenario alquanto diverso:
- per quanto riguarda l’ambito civile, il dato più rilevante che si registra è la richiesta di informazioni complesse da parte dei cittadini per quanto riguarda le modalità ed i parametri di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Rispetto al 2009 i dati mostrano una crescita improvvisa (20 per cento) che conferma, da un lato, «l’ignoranza incolpevole» dei soggetti che non hanno conoscenza adeguata del beneficio e, dall’altro, «l’ignoranza colpevole» da parte di chi – strutture e legali – avrebbe il compito di informare;
- il problema della scarsa conoscenza e diffusione dell’istituto del gratuito patrocinio non è quindi riconducibile solo al giudizio negativo di ammissibilità dell’istanza eventualmente presentata per difetto di requisiti, le ragioni devono essere necessariamente ricondotte ad altre criticità:
- la bassa soglia di reddito entro la quale può essere concesso (non superiore ad euro 10.766,33) [ora 11.369,24]. A fronte di continui aumenti per l’accesso al sistema giustizia (si veda, da ultimo, la manovra finanziaria 2011 che ha introdotto aumenti del contributo unificato anche ex novo), la soglia del reddito che permette di far ricorso alla difesa gratuita rimane ferma, immobile, con tutte le criticità che ne conseguono. Per i nuclei familiari monoreddito, sempre più numerosi e sempre più spesso vicini alle soglie della povertà, il beneficio risulta troppo spesso inaccessibile;
- la scarsa informazione sull’esistenza di un’opportunità di questo genere. Gli avvocati, al momento del conferimento dell’incarico, non sempre prospettano al cittadino la possibilità di accesso gratuito alla giustizia;
- le estenuanti lungaggini burocratiche che accompagnano l’emissione del decreto di liquidazione e che disincentivano i professionisti dall’utilizzo del beneficio. Per gli avvocati iscritti nelle liste del gratuito patrocinio i tempi dei pagamenti si allungano a dismisura e gli onorari spesso e volentieri risultano ampiamente decurtati; a ciò si aggiunga anche il conseguente carico di lavoro rappresentato dalle opposizioni agli importi liquidati, con l’ovvia conseguenza di alimentare, a riguardo, il contenzioso con l’amministrazione, a causa della scarsa e tardiva disponibilità di risorse finanziarie degli uffici giudiziari;
- lo sfondo in cui si è dispiegato questo istituto non è affatto agevole e al riguardo basta pensare sia all’indirizzo dato agli uffici giudiziari per il contenimento delle spese di giustizia, stimolando magistrati e funzionari amministrativi a introdurre «buone prassi di gestione» per la razionalizzazione delle spese, esortandoli al rigoroso rispetto del reticolo normativo per ogni fase di attività che determini esborso per l’erario ma soprattutto alle progressive riduzioni degli stanziamenti nei bilanci per le spese di giustizia;
- la «sforbiciata» che l’esecutivo ha introdotto con la legge di stabilità per il 2014 va ricondotta a tale generale quadro di riferimento;
- al contempo vanno lette le altre norme che regolano la liquidazione dei compensi in caso di patrocinio a spese dello Stato unitamente a quanto disposto con l’articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del 2012 del Ministero della giustizia e, soprattutto con quanto prevede lo schema del decreto ministeriale da ultimo elaborato (presentato al Consiglio di Stato in data 7 ottobre 2013) ad attuazione della nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 147);
- dal complessivo quadro normativo di riferimento emergerebbe che i compensi per il patrocinio a spese dello stato verranno liquidati in materia penale parametrandoli al tariffario forense vigente ridotto del 30 per cento eliminando la parificazione tra civile e penale introdotta dal decreto ministeriale 140 del 2012 che, comunque, doleva già ritenersi non più applicabile agli avvocati sin dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012. I parametri determinati con il nuovo regolamento approvato dal Ministero della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense determinerebbero compensi che, pur migliorativi del decreto ministeriale 140 del 2012, resterebbero inferiori al previgente sistema delle «tariffe» e dell’indicazione dei valori medi delle medesime di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002;
- se, quindi, lo schema di regolamento e la legge di stabilità per il 2014 sarebbero in sintonia quanto a «sforbiciate» sui compensi non ritenendosi intaccate dignità professionale da un lato ed accessibilità al servizio giustizia dall’altro, i pareri della classe forense sulla legge di stabilità manifestano concretamente la preoccupazione che, ove l’istituto tornasse ad essere quasi un munus onorificum, il cittadino non abbiente troverebbe sempre maggiori difficoltà ad ottenere una difesa efficace e professionalmente garantita;
- gli effetti sono facilmente prevedibili: sempre meno avvocati, consulenti, investigatori privati si renderanno disponibili a difendere chi si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato; si parla di persone che possono vantare il non invidiabile primato di percepire un reddito lordo di poco più di 10.000 euro di reddito l’anno. Sempre meno difesa per chi non può, sempre meno garanzie, sempre meno diritti;
- questa ulteriore riduzione dei compensi (che vengono materialmente erogati, lo ricordiamo dopo qualche anno dalla conclusione dei procedimenti) rende la remunerazione di questa attività difensiva inferiore ad ogni limite dignitoso;
- risulta lesa la dignità della professione forense, leso il diritto alla difesa, lesa l’importanza del ruolo professionale;
- si ritiene intollerabile questo continuo attacco alla giustizia sostanziale operata sempre verso il basso, a scapito dei soggetti più deboli che ricorrono al sistema giustizia o che al sistema giustizia non possono accedere;
- tali misure rappresentano un vero e proprio attentato al diritto di giustizia dei cittadini meno abbienti;
- la riduzione di 1/3 dei compensi dei difensori (oltreché degli ausiliari del magistrato, dei consulenti tecnici di parte e degli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, fissata dall’articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta «legge di stabilità»), contrasta ad avviso dei firmatari del presente atto gravemente con i principi di uguaglianza e del diritto inviolabile alla difesa, espressamente sanciti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione;
- un’eventuale riduzione del compenso per il gratuito patrocinio potrebbe riguardare i soli casi di soccombenza nel giudizio e non dovrebbe comunque superare il 25 per cento del totale,
impegna il Governo:
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ad assumere iniziative per abrogare la norma introdotta dall’articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (cosiddetta «legge di stabilità» che riduce di 1/3 i compensi ai difensori (oltreché agli ausiliari del magistrato, ai consulenti tecnici di parte e agli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, qualunque sia l’esito della causa;
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ad assumere iniziative per prevedere, eventualmente, una diminuzione di un quarto dei compensi degli avvocati e dei consulenti in caso di soccombenza nel procedimento, non penale, della parte ammessa al gratuito patrocinio;
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ad adottare iniziative per rimuovere ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l’esercizio del proprio diritto alla giustizia a partire da: a) una valorizzazione dell’istituto del gratuito patrocinio; b) la riduzione generalizzata delle spese di giustizia a carico dei cittadini (contributo unificato, marche da bollo, anticipazioni e altro).
(7-00289) «Colletti, Businarolo, Turco, Agostinelli».