Basta attese infinite per il pagamento delle parcelle per la difesa dei non abbienti.
Il PD, con la senatrice Anna Rossomando, ha depositato il DDL 3109 con cui chiede di dare miglior funzionamento al patrocinio a spese dello Stato provvedendo alla compensazione dei crediti maturati in regime di gratuito patrocinio con le tasse dei professionisti.
Finalmente si vuole dare effettiva attuazione all’accesso alla difesa da parte dei non abbienti anche accogliendo quanto richiesto dalla mozione n. 32 del Congresso Nazione Forense dello scorso ottobre.
Il DDL Rossomando propone di sospendere il pagamento delle imposte per coloro che hanno crediti per spese, diritti e onorari d’avvocato da gratuito patrocinio ammettendo la compensazione di questi ultimi con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti. Finalmente si vuole porre la parola fine alle attese interminabili dei pagamenti dei crediti verso lo Stato che però vuole il pagamento immediato delle tasse dovute dai suoi creditori.
L’iniziativa risulta di grandissimo interesse ed era stata richiesta anche dallo stesso Congresso degli Avvocati iatliani che aveva votato compatto per sostenere la mozione n. 32 che lo chiedeva.
Ora sarà essenziale che la proposta di legge venga sostenuta da tutti i gruppi politici e non si lasci andare alla deriva un progetto così importante per l’effettività della Giustizia per i meno abbienti. Si deve in fatti ricordare che solo dove esiste un vero accesso alla difesa è possibile consentire l’esercizio dei propri diritti per tutti i cittadini: senza avvocati disponibili ad offrire il loro minisero ministero non vi può essere alcuna Giustizia.
Di seguito riportiamo il DDL 3109 con il suo testo integrale.
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Avv. Alberto Vigani
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PROPOSTA DI LEGGE N. 3109
d’iniziativa del deputato ROSSOMANDO
Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! — La nostra Costituzione, con l’articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per ogni cittadino, un diritto inviolabile e, proprio a garanzia di tale diritto, prevede il riconoscimento dell’assistenza legale gratuita per le persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Si tratta dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, uno degli istituti che meglio rappresenta la civiltà giuridica del nostro Paese; purtroppo però il funzionamento del sistema è seriamente inficiato dalla eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute da parte dello Stato a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In media le richieste di liquidazione da parte degli avvocati difensori, depositate presso la cancelleria del giudice procedente per l’emanazione del decreto di pagamento, hanno tempi di attesa che vanno da sei mesi a un anno. Il successivo mandato di pagamento richiede altrettanto tempo, al quale si deve aggiungere l’effettivo trasferimento dei fondi dal Ministero della giustizia al tribunale. Si rischia quindi di aspettare anche 24 mesi per la liquidazione delle parcelle.
L’articolo 74 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” ha istituito nel nostro ordinamento il patrocinio a spese dello Stato per il procedimento penale e per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino meno abbiente.
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24 (articolo 76, comma 1 del cit. DPR 115 del 2002). I limiti di reddito vengono adeguati ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ulteriori modifiche alla normativa sono state introdotte successivamente, prevedendo l’estensione del beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, per le persone offese dai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.); violenza sessuale, semplice, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); reati di tratta (artt. 600, 601 e 602) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies); reato di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); reato di adescamento di minorenne (art. 609-undecies c.p.).
Negli anni le richieste di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono quindi aumentate in modo esponenziale. Secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal Governo nella Relazione sull’applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (Doc. XCVI n. 1, presentato alle Camere il 3 giugno 2013), per i soli procedimenti penali si è passati dai 16.500 richiedenti del 1995 ai circa 137.000 del 2012. Nel 2013 invece, sempre secondi i dati forniti dal Ministero della Giustizia, sono state presentate circa 150.000 domande, di cui circa 129.000 ammesse. Il totale dei costi a carico dello Stato è stato di 100.854.891 euro, di cui 93.444.275 rappresentano i costi per gli onorari dei difensori.
Si comprende quindi come il problema del ritardo nella corresponsione dei pagamenti degli onorari agli avvocati difensori da parte dello Stato assuma una non trascurabile dimensione per il numero dei soggetti e dei casi coinvolti.
Il mancato riconoscimento delle competenze liquidate nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, rischia di depotenziare un importante istituto che garantisce il rispetto dei princìpi costituzionali del diritto alla difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Con la presente proposta di legge si intende proporre una soluzione che può dare risultati nel breve periodo e senza costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari d’avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite stabilito dall’articolo 2, comma 2, e con le modalità previste dall’articolo 3 della presente legge. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.
Art. 2.
1. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Ai fini della presente legge la compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo di previdenza avvocati (CPA).
Art. 3.
1. I soggetti che intendono cedere i propri crediti ai sensi dell’articolo 1 della presente legge devono comunicarlo, con lettera firmata dal titolare del credito o dal legale rappresentante dell’associazione o della società professionale alla quale appartiene l’avvocato che ha prestato il patrocinio liquidato, da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia all’ufficio competente per l’ordine di pagamento ai sensi dell’articolo 177 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sia all’ente previdenziale competente. In tale lettera devono essere indicati l’ammontare del credito da cedere, l’ente previdenziale cessionario, la causale per l’individuazione del titolo per il quale i pagamenti sono dovuti con gli estremi della fattura stessa comprovante il credito, che deve essere allegata in copia fotostatica semplice, e l’importo della fattura. Il titolare del credito o il legale rappresentante del soggetto cedente deve altresì attestare, sotto la propria responsabilità, che il credito in questione non è stato oggetto di altra cessione.
2. Decorsi quindici giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuta motivata contestazione riguardo all’esistenza o all’ammontare del credito da parte dei destinatari della lettera prevista dal medesimo comma 1, la cessione si intende perfezionata.
3. L’obbligo nei confronti dell’ente previdenziale si considera adempiuto a decorrere dalla data di spedizione della documentazione di cui al comma 1.
Art. 4.
1. Nei confronti dei soggetti che vantano crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito, dell’IVA e di quanto dovuto in qualità di sostituto di imposta, da versare o iscritti al ruolo.
2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1 è ammessa fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti vantati.
3. La sospensione del pagamento delle imposte previste dal presente articolo è operante fino all’intervenuto pagamento da parte dell’ufficio competente ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 5.
1. Costituiscono titolo per la sospensione prevista dall’articolo 4 della presente legge i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Ai fini della presente legge la sospensione può essere anche parziale e può comunque essere effettuata entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del CPA.
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