Il tetto reddituale per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere aggiornato del tasso ISTAT ogni 2 anni. Purtroppo in Italia abbiamo perso un intero biennio di adeguamento ed oggi l’ultimo adeguamento del tetto reddituale risale al 30 giugno 2012. Oggi siamo al 30 giugno 2015: sono passati oramai 3 anni.
Serve aumentare la soglia reddituale dell’inflazione di questo triennio e serve farlo subito.
Ora è stato chiesto nelle aule parlamentari con l’interrogazione al Senato della Repubblica dall’Onorevole Enrico Buemi, che esige una risposta scritta.
La società civile si è quindi mossa in unione al mondo forense per chiedere che la soglia per l’accesso alla giustizia a favore dei meno abbienti venga aumentata come da disposizione di legge. Non si chiede altro che venga rispettata la legge.
Un ringraziamento al Senatore Buemi per aver portato nelle aule parlamentari la domanda di Congresso Forense e OUA.
Di seguito riportiamo il testo dell’interrogazione.
Victor Rampazzo
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
…………………………….. . Al Ministro della giustizia. – Premesso:
che l’articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, prevede che, “a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”;
che la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel “Testo Unico Spese di Giustizia” (DPR 115/2002) negli art. 76 e seguenti;
che proprio l’art. 77 di tale decreto presidenziale prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni “2 anni” per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
che il tetto reddituale previsto in origine del DPR 115/2002 era di euro 9.296,22 di imponibile ed è stato aggiornato a € 10.628,16, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008;
che due anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a € 10.776,28 adeguandolo soltanto all’aggiornamento ISTAT al 30.06.2010;
che la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di Giustizia con Decreto 1 aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale ad Euro 11.369,24;
che tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, NON recuperando il biennio già scaduto dal 1 luglio 2012 al giugno 2014 e ciò senza tener conto della ancor maggior perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
che, pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 36 mesi, pari a quasi 3 anni, dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012 – 30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato a oggi in euro 11.369,24 con riferimento al superato giugno 2012;
che l’intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40%;
considerato:
che il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l’ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l’applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l’accesso al beneficio;
che l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere alla effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che, allo stato, non se lo possono permettere;
che l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso DPR 115/2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
si chiede si sapere:
se, quando ed in quale forma il Ministero intenda accogliere la richiesta – espressa dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura e nella mozione deliberata nello scorso ottobre al XXXII Congresso Nazionale Forense – di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l’ammissione adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.