DA QUANDO HAI L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?
L’accesso alla difesa è condizione preliminare di ogni possibile richiesta di giustizia. Se non si ha una difesa, mai e poi mai si potrà avere giustizia. La questione è quindi da che momento si può avere un avvocato se non si hanno i mezzi per sostenerne il costo?
L’articolo 24 della Costituzione rende il diritto alla difesa effettivo stabilendo che “sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione…”.
Era però rimasto aperto il problema del momento dal quale un non abbiente poteva chiedere ad un Avvocato di assisterlo, ovvero da quando decorrono temporalmente gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La norma non era completa, la giurisprudenza e la dottrina non erano unanimi, per fortuna poi è arrivata una circolare interpretativa.
Vediamo cosa è successo.
Il DPR 115/2202 TUSG, il testo normativo di riferimento, parla del termine inziale solo con riferimento al processo penale, all’articolo 109, ove si prevede che l’istante sia ammesso “dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza..”.
Successivamente gli interpreti avevano argomentato che, per il processo civile, in assenza previsione espressa gli effetti fossero decorrenti dal provevdimento di ammissione provvisoria di competenza del Consiglio dell?rodine degli Avvocati.
Altri avevano sostenuto che a cagione della provvisoriatà della decisione del COA, necessitante poi di un provvedimento giurisdizionale di conferma, si dovesse far partire il termine da quest’ultimo atto.
La Suprema Corte, dopo un alternarsi di decisioni, ha statuito gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza e non dalla data di accoglimento da parte del Consiglio dell’ordine affermando che “è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. 30-5-2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.
D’altra parte, come fondatamente dedotto dal ricorrente, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio , è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa,. come le voci nella fattispecie in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso.”
Per la Corte di Cassazione penale il condizionare gli effetti del beneficio alla decisione del giudice potrebbe determinare una limitazione non riconducibile alla condotta dell’istante.
Nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha anche riaffermato che “per altro verso, anche l’inammissibilità di qualsivoglia interpretazione che, invece, volesse addirittura anticipare gli effetti del beneficio rispetto alla data di presentazione dell’istanza (ovvero alla data in cui l’interessato ha fatto riserva di presentare l’istanza). Una tale interpretazione non troverebbe alcuna legittimazione né nella lettera della norma, né nella ratio della medesima, chiaramente ispirata all’esigenza di certezza che solo la presentazione formale dell’istanza (o la riserva di presentazione dell’istanza) può dare, consentendo al giudice, in sede di liquidazione, il riscontro sull’attività in concreto svolta nei confronti dell’assistito.”
Il decorso pareva quindi non potersi far decorrere ne prima ne dopo la presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Arriva poi a fare chiarezza la Circolare del Ministero di Giustizia del 15.10.2014 che precisa la correttezza dell’interpretazione conforme al dettato della giurisprudenza di legittimità, sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011, che ha ritenuto il “condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i dritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile”.
Ora è pertanto lo stesso Ministero a chiarire che il provvedimento di ammissione al beneficio deve essere fatto retroagire alla data di presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o quindi al suo inoltro a mezzo PEC o raccomandata AR.
L’Associazione Art. 24 Cost. vuole contribuire a rendere più facile l’accesso alla difesa e riporta di seguito il testo della circolare.
Victor Rampazzo
Circolare Ministero di Giustizia 15.10.2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento degli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
via Arenula n. 70 00186 Roma Tel. 0668851
Ufficio I
Rome, 15 ottobre 2014
Al Presidente della Corte di Appello di Milano
Oggetto: decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
In riscontro alla nota pervenuta a questa Direzione Civile in data 8 ottobre 2014 e relativa all’argomento in oggetto si rappresenta quanto segue.
Il d.p.r. n. 115/2002 non prevede la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile mentre, all’art. 109 del citato d.p.r. disciplina espressamente la decorrenza dell’0istituto in esame nel processo penale riconducendo tale momento alla “data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011, ha ritenuto che il “condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del d.p.r. n. 115/2002, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione) porterebbe a pregiudicare illogicamente i dritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile”.
Tenuto conto di quanto esposto, si ritiene corretto operare in conformità all’orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Per quanto concerne poi le modalità dia seguire per l’eventuale rimborso del contrubuto notificato si rimanda alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Genrale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – n. 53 – prot. 135371 del 26 ottobre 2007, portata a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari con nota di questa Direzione Generale n. protocollo 147835 del 16 novembre 2007.
Il Direttore Generale
Marco Mancinetti