AMMISSIONE RETROATTIVA: NIENTE ANTICIPI DI SPESE NEL GRATUITO PATROCINIO
Il Ministero di Giustizia interviene e precisa che gli effetti decorrono dalla domanda anche per gli atti depositati in attesa dell’atto di ammissione e ciò vale anche per la prenotazione a debito delle spese correlate: leggasi contributo unificato e marche da bollo.
Superando la circolare di qualche mese fa (15 ottobre 2014), viene quindi precisato che non serve anticipare alcun importo e, semmai, in caso di mancata ammissione, sarà la cancelleria a provvedere alla riscossione degli importi non versati.
Resta onere della parte istante il depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per evitare l’attivazione della procedura di riscossione.
Ecco di seguito il testo del provveddimento della Direzione Generale degli Affari Civili.
Alberto Vigani.
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 – Tel 0668851
Ufficio IAl Sig. Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Ai Sig.ri Presidente delle Corti di Appello
Loro SediAl Sig. Capo dell’Ispettorato generale e.p.c.
SedeOggetto: decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Statonel processo civile
Pervengono a questa Direzione Genrale diversi quesiti con i quali si chiede di chiarire la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
Preliminarmente si rileva che il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato nel processo civile laddove, invece, l’articolo 109 del citato d.P.R., stabilisce espressamente la decorrenza dell’istituto ne processo penale riconducendo tale momento alla “data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’Ufficio del magistrato”.Sul punto appare, tuttavia, utile evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari di avvocato per l’attività prestata a favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, ha ritenuto0 che “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile”.
La Suprema Corte di Cassazione, in linea con il principio espresso, ha quindi affermato che l’avvocato ha diritto al riconoscimento di quelle voci di spesa strettamente collegabili alla collazione dell’atto introduttivo, sul presupposto dell’avvenuto deposito presso il competente Consiglio dell’ordine degli Avvocati, in data anteriore al deposito di tale atto, dell’istanza di ammissione al gratuito aptrocinio, tenuto peraltro conto della circostanza che il rpedetto Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel valutare la non manifesta infodatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza in parola, opera necessariamente un esame del’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa.
Nel caso esaminato ha dunque concluso che l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del reclamo in cancelleria”.
Tanto rappresentato, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in materia, questa direzione generale ritiene opportuno uniformare l’attività degli uffici giudiziari all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la conseguenza che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell’atto introduttivo in cancelleria.La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il comptente Consiglio del’ordine degli Avvocati, prima del deposito dell’atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emenato.
Da ciò discende che, dal momento del deposito dell’atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle spese di Giustizia.Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In caso di rigetto dell’istanza di ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’Ufficio Giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati su foglio delle notizie.
Si pregano le SS.LL, per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a consocenza degli uffici giudiziari del Distretto quanto sopra rappresentata.Il Direttore Generale.
Marco Mancinetti