LA DIFESA DEGLI INDIFESI ANCHE PER LA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Arriva la proposta di legge per estendere il patrocinio a spese dello Stato alla negoziazione assistita su iniziativa di OUA e superare il limite lasciato dal legislatore nella legge 162/2014: la norma vigente, infatti, pone l’assistenza dei meno abbienti a carico degli avvocati e ciò senza alcuna giustificazione.
Purtroppo, ogni attività di cui é prevista la gratuità resta fruibile nei limiti della capacità del soggetto erogante che, nel momento in cui riterrà di non essere in grado di sostenerla, ne sfavorirà il ricorso.
Per questa ragione la decisione di addossare ai soli avvocati l’onere del servizio legale inerente la negoziazione assistita dei meno abbienti altera la struttura del patrocinio a spese dello Stato per come concepito nel DPR 115/2002, con ovvie conseguenze discriminatorie ed illogiche in quanto limitante l’accesso degli aventi diritto a regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l’accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione dei contenziosi per i quali essa é prevista a condizione di procedibilità.
In questo modo l’avvocato sarà incentivato ad evitare l’accesso alla negoziazione assistita al non abbiente, ricorrendo immediatamente al giudizio ordinario, perché altrimenti la prima attività resterebbe esclusivamente a suo carico, mentre avviando il processo egli sarà compensato.
Infatti, si può ben comprendere come nessuno di noi consiglierebbe il percorso (A) – da dover sostenere gratuitamente – rispetto allo scegliere il percorso (B) ove saremmo compensati per le attività da svolgere.
Risulta quindi necessario intervenire per porre rimedio a detta illegittimità estendendo per intero la disciplina del patrocinio a spese dello stato a tutte le fattispecie che richiedono la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità del giudizio.
Peraltro, con la situazione odierna introduce di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio per gli aventi diritto anche in termini economici, non permettendo la diffusione ed il correlato accesso all’istituto delle negoziazione assistita in tutte le circostanze in cui l’avvocato non fosse in grado di svolgere attività pro bono.
La proposta di legge di cui parliamo è stata elaborata a seguito della mozione congressuale n. 50 presentata dagli avvocati salentini al congresso forense di Venezia e ripresa dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura con una sua deliberazione unanime dello scorso settembre 2014.
Noi di Art. 24 Cost. contribuiamo perciò a sostenere pubblicamente questo percorso che è stato oggetto di recepimento da parte del DDL S 2135 / 2015 depositato avanti il Senato della Repubblica dai Senatori Buemi e Longo.
Di seguito riportiamo il testo della proposta di legge, con la relazione introduttiva, che si confida venga condivisa da tutte le forze politiche vicine all’Avvocatura.
Victor Rampazzo & Alberto Vigani
Associazione Art. 24 Cost.
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Proposta di modifica legislativa degli artt. 3 e 6 del D.L. 132/14 CONVERTITO CON L. N. 162/2014 in tema di ”PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA”
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DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di negoziazione assistita
ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge introduce nel nostro ordinamento la parificazione dell’accesso alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, procedura recentemente recepita nel nostro ordinamento, a quello delle altre procedure di risoluzione delle controversie attraverso l’ammissione della medesima al patrocinio a spese dello stato.
La lodevole introduzione dell’istituto della negoziazione assistita, già attuata pure in Francia, ha visto purtroppo una sua discriminazione nei confronti delle altre ipotesi di gestione delle controversie e ciò è avvenuto fin dalla sua genesi. Invero, nonostante l’affermata equivalenza della negoziazione assistita alle altre forme di definizione dei contenziosi e contrariamente allo spirito della legge, volto alla semplificazione ed alla limitazione all’accesso alla giurisdizione con conseguente risparmio delle relative risorse e riduzione del contenzioso, all’art. 3, comma 6, del DL 132/2014 convertito con legge 162/2014, non si prevede l’estensione all’istituto della negoziazione assistita della vigente normativa del beneficio del patrocinio a spese dello stato. Nell’ipotesi di cui stiamo parlando é stata invece prevista una disciplina ad hoc, in sé unica e senza giustificazione sistematica, che di fatto scarica il costo della procedura sulle spalle dell’avvocatura, senza prevedere alcun ristoro per l’attività difensiva svolta e quindi rendendo antieconomica la detta attività professionale.
Peraltro é anche da dirsi che ogni attività di cui é prevista la gratuità é fruibile nei limiti della capacità del soggetto erogante che, nel momento in cui riterrà di non essere in grado di sostenerla, ne sfavorir il ricorso: per l’effetto la scelta di addossare ai soli avvocati l’onere del servizio legale inerente la negoziazione assistita dei meno abbienti altera la struttura del patrocinio a spese dello Stato per come concepito nel DPR 115/2002 con ovvie conseguenze discriminatorie ed illogiche in quanto limitante l’accesso degli aventi diritto a regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l’accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione dei contenziosi per i quali essa é prevista a condizione di procedibilità, introducendo di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini economici, non permettendo la diffusione ed il correlato accesso all’istituto delle negoziazione assistita in tutte le circostanze in cui l’avvocato non fosse in grado di svolgere attività pro bono.
Il fatto non é passato inosservato ai tecnici del settore e vi é pure una mozione del XXXII Congresso Nazionale Forense (la N. 50) richiedente l’estensione dell’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato anche alla materia giudiziale non contenziosa, in particolare a mediazione e negoziazione assistita.
Ad abundantiam si deve anche rilevare che la medesima legge forense 31/12/2012 n. 247 all’art. 2 comma 5 e comma 6 prevede competenze specifiche e di esclusiva riservate all’avvocatura, nello specifico “…l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali” nonché “l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale…” precisando che non vi previsto alcun discrimine verso la negoziazione assistita, o concezione subordinata della stessa, poiché si prevede riserva esclusiva agli avvocati anche per tale tipologia di rappresentanza degli assistiti.
Se ciò non bastasse, é la stessa norma genetica dell’istituto, il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162, che disciplina la procedura di negoziazione assistita a conferire altresì espressamente agli avvocati all’art. 5 e art. 6 nuovi e più ampi poteri di certificazione e di attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico degli accordi di negoziazione assistita con effetti costituivi in ambito familiare sullo status delle persone mediante l’invio all’Ufficiale dello stato civile degli accordi direttamente autenticati dagli avvocati con diretta iscrizione o trascrizione degli stessi nei registri dello stato civile delle parti. In tal modo si evidenzia che la negoziazione assistita non é e non può essere una procedura gradata in via inferiore rispetto alle altre procedure giurisdizionali e non.
Purtroppo, come detto e nonostante il principio di equipollenza dell’accordo di negoziazione assistita agli atti giurisdizionali di cui all’espressa all’art. 6 comma III al d.l. 132/2014 e contrariamente allo spirito della legge, volto alla semplificazione ed alla limitazione all’accesso alla giurisdizione con conseguente risparmio delle relative risorse e riduzione del contenzioso, ad oggi non si prevede l’estensione all’istituto della negoziazione assistita della normativa del beneficio del patrocinio a spese dello stato in ambito familiare con conseguenze discriminatorie ed illogiche in quanto limita l’accesso delle famiglie tutte a regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l’accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione delle relazioni familiari da qualsiasi origine nascano, introducendo di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini economici, non permettendo l’accesso all’istituto delle negoziazione assistita anche ai nuclei familiari meno abbienti, con il connesso risparmio delle risorse destinate al funzionamento del processo, ma anche e soprattutto con effetti preventivi sul piano sociale, connessi all’opera di accompagnamento professionale delle coppie alla regolamentazione del conflitto familiare secondo i principi di cooperazione, buona fede e lealtà e rispetto che governano l’istituto della negoziazione assistita dagli avvocati che esplicano anche in tale contesto la loro funzione di tutela e difesa dei diritti delle parti sul piano sociale e del diritto anche al di fuori dell’ambito strettamente processuale. La contraddittorietà dell’esclusione in ambito familiare dell’applicabilità dell’istituto del patrocino a spese dello stato alla negoziazione assistita appare ancor più contraddittorio quando si consideri che i Consigli degli Ordini già consentono alle coppie che ne abbiano i requisiti l’accesso al beneficio per la regolamentazione consensuale della separazione, di ambito speculare anche giuridico pari alla negoziazione assistita, in quanto attività di volontaria giurisdizione che prevede anche l’intervento del P.M.,Ufficio Giudiziario cui delegare la relativa liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato.
Ad ogni buon conto, é la stessa Agenzia Entrate con circolare in data 16/07/2015, preso atto del dato normativo di cui all’art. 6 comma 3 del decreto 132/2014 che prevede l’equiparazione dell’accordo concluso secondo le prescritte modalità ai provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio, parifica anche ai fini fiscali detto accordo ai provvedimenti giurisdizionali, estendendo agli stessi l’esenzione di cui all’art. 19 della l. 74/87 alle disposizioni patrimoniali contenute nell’accordo di negoziazione assistita, funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione delle crisi coniugali alla stregua dei medesimi accordi stipulati in ambito giudiziario.
Diversamente, la mancata libera fruibilità del patrocinio a spese dello stato nella negoziazione assistita nonché l’inutilizzabilità nell’ambito familiare di tale beneficio verranno a gravemente a compromettere l’applicabilità alla vita reale della negoziazione con affossamento degli effetti voluti dalla riforma.
Inoltre, anche in ambito europeo oggetto del beneficio del patrocinio a spese dello stato viene fatta rientrare l’attività stragiudiziale con la direttiva UE 2003/8 in tema di controversie trasfrontaliere ove si stabilisce che il patrocinio è esteso ai procedimenti stragiudiziali qualora l’uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge o il Giudice vi abbia rinviato le parti e la direttiva CEE 2008/52 relativa ad aspetti della mediazione, al considerando 13) afferma che la mediazione dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento così che secondo tale definizione estensibile alla negoziazione assistita può far rientrare tale attività negli affari di volontaria giurisdizione di cui all’art. 74 comma II del DPR n.115/02. Ancor di più nell’ambito familiare dove è previsto l’intervento anche del P.M.
Da ultimo si deve evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza 24723 del 2011, ha ricompreso come giudiziali e quindi liquidabili anche quelle attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio, così che anche la negoziazione, fase stragiudiziale, è strumentale alla prestazione giudiziale e quindi rientrante tra le attività liquidabili e connesse al mandato alle liti e alla informativa ricevuta, obbligatoria anche per quanto riguarda l’ambito familiare.
É quindi certo che la normativa che disciplina la negoziazione assistita non può essere fonte di discriminazione a danno delle parti che intendano regolamentare la gestione del loro contenzioso con tale nuova procedura.
In riferimento all’istituto del patrocinio a spese dello stato si deve poi rilevare che l’articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115, lo ha istituito nel nostro ordinamento per il procedimento penale e per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente.
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.369,24 euro (articolo 76, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Ulteriori modifiche alla normativa sono state introdotte successivamente, prevedendo l’estensione del beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, per le persone offese dai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); mutilazioni genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale); violenza sessuale, semplice, aggravata e di gruppo(609-bis e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); atti persecutori (612-bis del codice penale); reati di tratta (articoli 600, 601 e 602 del codice penale) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale dei minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies del codice penale); reato di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); reato di adescamento di minorenne (articolo 609-undecies del codice penale).
Si comprende quindi come il problema dell’esclusione della negoziazione assistita dagli ambiti di applicazione dell’istituto palesi una non trascurabile lacuna nell’accesso al diritto di difesa ovunque la medesima sia presupposto di procedibilita per accedere alla giustizia civile, sia contenziosa che di volontaria giurisdizione.
Il mancato riconoscimento dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato alla negoziazione rischia di depotenziare un importante istituto che é strumento per garantire il rispetto dei princìpi costituzionali del diritto alla difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge soprattutto nel momento dell’accesso alla giustizia. Con il presente disegno di legge si intende perciò proporre una soluzione che integri la negoziazione in una condizione paritaria rispetto alle altre forme di risoluzione delle controversie.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Al decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- L’art. 3, comma 6, è così sostitutito: “6. Salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 1bis, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, deposita istanza di ammissione al beneficio di stato ai sensi degli art. 122 e seguenti del medesimo d.p.r.. Il successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà trasmesso unitamente all’accordo di negoziazione assistita, o al riepilogo dell’attività svolta dall’avvocato in caso di mancato accordo, al Presidente del Tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”.
- All’art. 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla redazione, modifica e scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell’art. 76 L del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche, depositano istanza di ammissione al beneficio di stato ai sensi degli art. 122 e seguenti del medesimo d.p.r. Il successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà trasmesso unitamente all’accordo di negoziazione assistita al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall’art. 6 comma 2, che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui all’artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115 contestualmente al rilascio dell’autorizzazione/nullaosta dell’accordo di negoziazione assistita. In caso di in caso di mancato accordo, il riepilogo dell’attività svolta dall’avvocato, è inviato al Presidente del Tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”.
ART. 2
Il Ministero di Giustizia è autorizzato ad integrare il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, per adeguarlo alle modifiche di cui al precedente articolo 1, con l’inserimento dei parametri di liquidazione per l’attività svolta nella procedura di negoziazione assistita nelle allegate tabelle dei parametri forensi.
Scheda comparata del testo normativo vigente con a fianco quello con la modifica richiesta
Articolo 3. ( Improcedibilitá) 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell’azione civile esercitata nel processo penale. 4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita’, decorre unitamente ai medesimi)). 6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda, all’avvocato non e’ dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). 1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3. 3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5. 4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»; »; b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio». | Articolo 3. ( Improcedibilitá) 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell’azione civile esercitata nel processo penale. 4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita’, decorre unitamente ai medesimi)). 6. Salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 1bis, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, deposita istanza di ammissione al beneficio di stato ai sensi degli art. 122 e seguenti del medesimo d.p.r.. Il successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà trasmesso unitamente all’accordo di negoziazione assistita, o al riepilogo dell’attività svolta dall’avvocato in caso di mancato accordo, al Presidente del Tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). 1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla redazione, modifica e scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell’art. 76 L del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche, depositano istanza di ammissione al beneficio di stato ai sensi degli art. 122 e seguenti del medesimo d.p.r. Il successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà trasmesso unitamente all’accordo di negoziazione assistita al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall’art. 6 comma 2, che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui all’artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115 contestualmente al rilascio dell’autorizzazione/nullaosta dell’accordo di negoziazione assistita. In caso di in caso di mancato accordo, il riepilogo dell’attività svolta dall’avvocato, è inviato al Presidente del Tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115.2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3. 3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5. 4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»; »; b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio». |