VALE ALLEGARE ALLA QUERELA LA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO?
Si. Nel gratuito patrocinio, deve essere accolta l’istanza di ammissione specie allegata alla denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica senza deposito nella cancelleria del magistrato presso il quale pendeva il processo, e a questi indirizzata.
In effetti, nonostante l’istanza sia stata depositata senza il rispetto delle formalità di legge, con un percorso irrituale, non vi può essere alcuna sanzione d’inammissibilità poiché si tratta di una irregolarità priva di significanza che causa solo l’obbligo della sua trasmissione all’ufficio preposto alla ricezione della istanza.
Questo principio discende dalla recente sentenza n. 47027/2015 della cassazione: la Suprema Corte ha statuito illegittimità della declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione presentata al di fuori della cancelleria o degli uffici preposti ma in allegazione alla denuncia querela.
Di seguito il testo integrale del provvedimento.
Avv. Alberto Vigani
CASSAZIONE n. 47027/15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. ROCCO MARCO BALLOTTA Dott. CARLA MENICHETTI Dott. PASQUALE GIACINTI Dott. GIUSEPPE PAVICH
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
sul ricorso proposto da: BPS N. IL X 1977
Presidente ***** — Consigliere ***** — Rei. Consigliere **** — Consigliere *****-UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/11/2015
SENTENZA avverso l’ordinanza n. 5648/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del 18/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;lette/sentite le conclusioni del PG Dott.******
Considerato in fatto
Con ordinanza in data 18.12.2014 il Tribunale Civile di Salerno, in composizione monocratica, rigettava l’opposizione proposta da BPS avverso il provvedimento del 13.6.2013 con cui il G.I.P. del medesimo tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito di un procedimento penale in cui l’interessato era persona offesa ed aveva allegato la richiesta alla denuncia-querela del 19.1.2012 depositata presso la Procura della Repubblica di Salerno, violando la esplicita formalità di legge che ne impone invece il deposito presso la cancelleria del giudice presso il quale il procedimento risulta pendente.
Avverso tale pronuncia propone ricorso il B , a mezzo del difensore di fiducia, per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art.99 D.P.R.n,115/02 nella parte in cui omette di motivare sulla propria ritenuta competenza, anziché su quella del tribunale penale; violazione e falsa applicazione degli arti. 78 cpv. e 79 del cit. D.P.R., che contengono la tassativa indicazione delle cause di inammissibilità e non prevedono la ipotesi in parola; violazione del principio di conservazione degli atti, sul rilievo che l’istanza – pur se allegata alla denuncia-querela – era stata indirizzata al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, da designarsi una volta avviato il procedimento penale a carico della querelata; violazione e falsa applicazione degli arti. 93 e 96 del cit. D.P.R. poiché all’epoca il procedimento penale non era ancora pendente e la prima udienza camerale tenuta davanti al G.I.P. costituiva il momento di presa di conoscenza dell’atto, non previamente trasmesso dalla Procura; violazione dell’art.74 del cit. D.P.R. poiché il patrocinio nel processo penale è assicurato alla persona offesa da reato e dunque consente all’istante di formulare la propria richiesta ammissiva anche in un momento antecedente l’instaurazione del processo penale. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento della censura investente la ritenuta inammissibilità dell’istanza di ammissione ed ha chiesto l’annullamento della impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di Salerno. In data 6.11.2015 il ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica.
Ritenuto in diritto
La prima questione sottoposta all’esame del collegio attiene alla competenza, se del giudice addetto alla materia civile ovvero penale, a decidere sulla opposizione avverso il provvedimento di rigetto della istanza di ammissione a gratuito patrocinio emessa in sede penale, e quale eventuale vizio si riscontri nel caso in cui la regola venga violata. La materia è stata trattata dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte nella sentenza 3.9.2009, n.19161 (RV 609887) con specifico riferimento al procedimento di opposizione ex art.170 del D.P.R.30.5.2002 n.115 ai decreti di liquidazione dei compensi spettanti ai custodi e agli ausiliari del giudice, e degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Si è ritenuto in quella sede che l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dell’onorario al difensore nominato per il patrocinio del non abbiente deve essere proposta davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello alla quale appartiene il giudice o presso la quale esercita le funzioni il P.M. che ha nominato il difensore ovvero, rispettivamente, al presidente dell’ufficio giudiziario competente e in mancanza di una diversa regola di distribuzione degli affari contenuta nella tabelle dell’ufficio stesso, deve essere trattata in base ai principi generali, tenendo presente la situazione giuridica soggettiva dedotta nello speciale procedimento di opposizione che ha, pacificamente,consistenza di diritto soggettivo patrimoniale di natura civilistica, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Da ciò due corollari: il primo, che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al decreto di liquidazione spetta alle Sezioni Civili della Corte; il secondo, che trattandosi di questione che attiene al “rito”, in caso di ordinanza decisiva del giudizio di opposizione adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di assegnazione degli affari che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare. I principi che si traggono da tale pronuncia sono dunque quelli che non si pongono questioni di competenza, di ammissibilità ovvero di nullità della opposizione se decisa da giudice addetto a settore diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato, e che se la materia riguarda questioni di natura patrimoniale (liquidazione di onorari al difensore nominato in sede di gratuito patrocinio ovvero di compensi agli ausiliari del giudice) [a cognizione nel giudizio di opposizione è riservata al giudice civile. Peraltro il caso in esame è di contenuto differente rispetto a quello di cui si sono occupate le Sezioni Unite Civili, poiché trattasi – di tutta evidenza – non già dell’opposizione alla liquidazione del compenso al difensore, ma dell’opposizione dell’interessato al provvedimento di rigetto dell’ammissione al beneficio statale, in cui non si controverte affatto di questioni patrimoniali di natura civilistica quanto piuttosto ed esclusivamente delle condizioni di ammissibilità della istanza. Ciò posto, si ritiene fondata la doglianza del ricorrente. Si è già detto in punto di fatto che il G.I.P. di Salerno dichiarò inammissibile l’istanza di ammissione del B perché depositata senza il rispetto delle formalità di legge, in particolare perché allegata alla denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica e non mediante deposito nella cancelleria del magistrato presso il quale pendeva il processo, benché a questi indirizzata. La decisione del Tribunale che ha confermato in diniego va annullata perché nessuna sanzione d’inammissibilità è prevista dalla legge per il caso di specie, trattandosi di una irregolarità priva di rilievo che avrebbe dovuto comportare, da parte dell’ufficio ricevente, la mera trasmissione all’ufficio preposto alla ricezione della istanza (già indicato, si ripete, dall’interessato).
Ne deriva il rinvio per l’ulteriore corso al Tribunale di Salerno, che disporrà l’assegnazione al competente giudice addetto al settore penale, attenendosi alla richiamata sentenza di questa Suprema Corte a Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla il provvedimento impugnato e dispone Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dei 12 novembre 2015.
Trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
Il Presidente